Simona – sono tra i fortunati immessi in ruolo sul sostegno in virtù delle immissioni straordinarie. Stamattina ho firmato per il ruolo nella AD00 a Vicenza. Attualmente ho un incarico nella AD02 nella stessa provincia. Secondo alcuni impiegati del provveditorato e i sindacalisti delle sigle più note oggi presenti non posso svolgere quest’anno l’anno di prova perché lavoro su un ordine di scuola diverso. Al massimo, sempre secondo costoro, potrei partecipare ai corsi di formazione. Nella vostra rubrica ho letto invece risposte positive allo stesso quesito. Se è vero quanto contenuto nella nota prot. 39/2001 (“Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”), sostegno medie e superiori possono ritenersi affini? Siamo diversi docenti nella stessa situazione. Come possiamo riuscire a farci riconoscere un diritto che a quanto pare ci spetta?
Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,
non concordo con quanto affermato dall’ATP di competenza e dai sindacalisti intervenuti sulla materia in oggetto.
Motiviamo la risposta richiamando tutta la normativa in materia.
La C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069 (Periodo di prova per personale direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e del personale educativo) al punto 1 afferma che “il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita; si precisa, in proposito, con riferimento al personale docente, che il servizio deve essere prestato per insegnamento appartenente alla medesima classe di concorso a cattedre. Per deroghe al principio suesposto si rinvia al paragrafo 2 della presente circolare.”
Al paragrafo 2 , derogando, quanto sopra, stabilisce che è utile alla prova “il servizio prestato, dal personale docente, nell’insegnamento di materie affini, anche in istituti o scuole di grado inferiore, nei casi previsti dall’art. unico della Legge 14 agosto 1974, n. 391. “
Tale articolo unico recita:
“Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727 , ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1° ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l’anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione […] Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell’ambito della provincia nell’insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell’insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova“.
La circolare ministeriale 297/91 riprende tale principio affermando che il periodo di prova è valido nei casi di “utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa”.
La nota MIUR prot. 39/segr.dir,pers del 28 maggio 2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”.
La nota 3699 del 29/2/2008 ha ribadito il concetto ripresa dall’ultima circolare sulla materia.
Cosa si intende dunque per “materia affine”?
La nota dell’USR Piemonte afferma: il dettato normativo vigente (v. C.M. n. 267 del 10/09/1991, C.M. prot.n. 39/segr.dir.per. del 28/05/2001, C.M. prot. n. AOODGPER 3699 del 29/02/2008), per le questioni concernenti la validità dei servizi, dispone per i neo-immessi in ruolo che “il servizio prestato come supplente è valido ai fini della prova purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini”.
E aggiunge: ”per materie affini si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall’art. 14 della Legge n. 270/1982, reiterato nell’art. 455 del D. Lgs. n. 297/1994″.
Sul fatto poi che sostegno si ritenga come servizio valido ai fini della prova quando si è nominati in ruolo su posto comune (o viceversa) non c’è dubbio:
La stessa nota del Piemonte conclude: “per il sostegno non viene determinata apposita graduatoria in quanto non costituisce specifica classe di concorso, ma viene determinato specifico elenco, selezionando dalle singole graduatorie gli aspiranti aventi titolo di specializzazione ed espressa disponibilità alla nomina. L´unicità di tale elenco comporta che il docente anche se nominato sul sostegno possa ritenersi titolare su posto comune [e viceversa]“.
Richiamata tutta la normativa in materia si ritiene utile un esempio:
se ho l’abilitazione SSIS per A050 e A043 ovvero materie affini che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione, io immesso in ruolo nella A043 posso svolgere l’anno di prova se quest’anno ho una supplenza nella A050 (e viceversa).
Il problema del sostegno, come abbiamo detto, non si pone a prescindere.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, nel caso vi troviate nell’esempio appena citato (ovviamente anche in riferimento ad altre classi di concorso), dovete insistere nell’ottenere la possibilità di svolgere l’anno di prova per il semplice motivo che vi spetta.
Il consiglio quindi che do a voi, agli ATP di competenza e a tutti gli “addetti ai lavori” che si trovino di fronte questi casi, è quello di fare riferimento per le “materie affini” al D.M. 39/1998, come modificato e integrato dal D.M. 22/2005.