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Mobilità: nelle operazioni di trasferimento il vincolo dei 3 anni non può essere derogato da chi assiste un parente di II grado

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Luciano  - Sono un docente di strumento musicale nella scuola media nell’anno di prova ad Agrigento ed ho la legge 104/92 in quanto assisto un mio familiare (nonna) che abita al mio indirizzo di residenza (Messina). Posso chiedere la mobilità grazie a questa legge derogando al vincolo triennale e avvicinarmi in una città come Catania (in quanto a Messina non ci sono sedi disponibili per la mia classe di concorso) ?  Mia nonna ha 3 figli i quali per motivi diversi non possono prendersi cura di lei ed io ho le loro dichiarazioni di impossibilità all’assistenza della stessa.  Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luciano,

il punto V delle precedenze di cui all’art. 7.1 del CCNI mobilità riguarda l’assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilita’; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilita’; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Non include l’assistenza ai parenti di II grado come i nonni.

L’art. 8 poi precisa:

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.


Maternità: periodo di congedo obbligatorio, art. 37 CCNL/2007 e riposi per allattamento

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Silvia – Sono un’insegnante di scuola primaria e per l’anno scolastico in corso ho stipulato due contratti (durata settembre/giugno): -un contratto di 9 ore posto sostegno nel plesso X -un contratto di 12 ore posto sostegno nel plesso Y Non ho preso servizio perché in astensione per gravi complicanze della gestazione. La data presunta parto era il 12/12/’13, recandomi a fare domanda per 30 giorni di astensione facoltativa scopro che le due scuole non concordano sulla data in cui  termina il periodo obbligatorio. La scuola X sostiene termini il 12/03/’14, mentre la scuola Y l’11/03/’14. Chi ha ragione?

che i docenti assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico che rientrano in servizio dopo il 30 aprile, sono impiegati in supplenze o in interventi didattici integrativi; ma mi chiedo se questo valga anche nel caso del docente di sostegno. La mia idea è di rientrare in servizio a maggio ma non vorrei dover “interferire” con il lavoro fatto dalla collega supplente in bambini che, ancor di più, hanno bisogno di continuità didattica. Per quel che concerne la riduzione oraria per allattamento, posso essere io a decidere se utilizzarla nella parte iniziale o finale della giornata lavorativa, a .seconda delle necessità della mia bambina, o il Dirigente può obbligarmi all’una o all’altra soluzione? Grazie per l’attenzione e per il servizio svolto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

nel quesito ometti un dato molto importante ovvero se poi hai effettivamente partorito il 12/12 ovvero la data presunta del parto oppure hai partorito dopo tale data.

Ipotizzando che ci sia stata coincidenza tra data presunta e data effettiva del parto l’astensione post-parto è dal 13 dicembre al 12 marzo. Ha quindi ragione la scuola X. Pertanto puoi fruire del congedo parentale a partire dal 13 marzo.

Si precisa altresì che l’art. 37 che regola il rientro dei docenti dopo il 30 aprile riguarda tutti gli ordini di scuola e tutti i docenti compresi quelli di sostegno e che la riduzione oraria per allattamento va concordata con il dirigente scolastico. Nell’ultimo caso ti consiglio di raggiungere un accordo sull’orario da svolgere prima di rientrare in servizio.

Calcolo del punteggio di servizio nelle Graduatorie di istituto

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Leonardo – Salve, in merito alle supplenze prestate e valutabili per le graduatorie di istituto di terza fascia avrei i seguenti quesiti da porvi: Le frazioni di servizio inferiori o uguali a 15 giorni prestate per la stessa classe di concorso e nello stesso mese sono cumulabili fino ad ottenere una frazione mensile complessiva superiore a 15 giorni ? E le medesime frazioni di servizio prestate, invece, in mesi diversi ? Grazie

Lalla – gent.mo Leonardo, la risposta è affermativa. Si possono sommare tutti i giorni di servizio prestati nell’arco di un anno scolastico, fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti nella scuola paritaria o statale.

Per questo spesso vale la pena accettare supplenze anche di un solo giorno, perchè anche quello va sommato agli altri per il conteggio totale dell’anno scolastico (non è invece possibile sommare giorni di servizio svolti in anni scolastici diversi)

Il calcolo rapido del punteggio

Nelle scuole statali o paritarie:

  •  da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Nelle scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate ovvero nelle scuole elementari parificate , ovvero nelle scuole materne autorizzate il punteggio, a parità di servizio,  il punteggio è dimezzato.

Indichiamo una serie di Regole Generali, fermo restando che le tabelle di valutazione dei titoli (soprattutto per la II fascia delle Graduatorie di istituto) potranno essere riviste a ridosso dell’aggiornamento 2014/2017

Il servizio va valutato per un massimo di 6 mesi per ciascun anno scolastico e tale periodo o frazioni di tale periodo possono essere imputate dall’aspirante sia alla graduatoria corrispondente all’insegnamento prestato (con valutazione piena, 2 punti al mese) sia a tutte le altre graduatorie di III fascia in cui l’aspirante risulti incluso (con valutazione al 50%, 1 punto al mese)

Per i contratti atipici leggere attentamente la nota 19 della tabella di valutazione dei titoli: “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento (insegnamento di natura non curricolare)
a) nelle scuole statali, paritari, non paritarie
b)i corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli
aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

Riapertura Graduatorie III fascia Ata nel 2014, ma c’è ancora da attendere

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Claudio – Spett. le Redazione, con la presente vorrei chiedere informazioni inerenti il bando del personale ATA terza fascia. In particolare se si è a conoscenza del periodo di pubblicazione del bando. Certo e lieto di una Vs. lieta e celere risposta, l’occasione è gradita per porgere Distinti saluti

Lalla - gent.mo Claudio, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di seguire questa scansione

  • Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento docenti (prevista per aprile)
  • Aggiornamento Graduatorie di istituto (non c’è ancora una data precisa, si può ipotizzare inizio estate)
  • Aggiornamento Graduatorie III fascia personale Ata (a seguire)

Ci auguriamo che le operazioni non vengano rinviate al mese di novembre, come accadde nel 2011, ma che possa esserci una sequenza ordinata che si concluda in estate.

Vi terremo informati tramite le pagine di www.orizzontescuola.it

PAS A033 Lombardia nell’a.a. 2014/15

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Teresa - Salve, sono gentilmente a chiedere informazioni riguardo l’attivazione dei PAS relativi alla classe A033 in Lombardia. Questa classe di concorso figura fra quelle non attivabili, ma noi iscritti rimaniamo in attesa di notizie in quanto non ci è consentito chiedere il nulla osta per iscriverci in altre regioni. Come mai siamo stati dimenticati??

Lalla - gent.ma Teresa, nella tabella appena diffusa dal Miur la A033 in Lombardia risultava colorata con la casellina viola che, in base alla legenda, indica
"Corsi attivati dal 2014/15 (con numero ammessi o con X in caso di dato non disponibile)"

Questa dunque la spiegazione fornita ai 403 aspiranti.

In base alla nota del 29 gennaio 2014 il nulla osta va concesso nel caso di

  • richiesta dell’aspirante per gravi e documentati motivi
  • corsi non attivati nella regione in via residuale

Prescrutini, scrutini e conteggio delle 40 ore funzionali all’insegnamento

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Angela – insegno la seconda lingua straniera in una scuola secondaria di primo grado a Roma.Avendo nove classi chiesi, all’inizio dell’anno, il piano annuale per le attività collegiali per poter eventualmente ottenere l’esonero da alcune di esse. Mi  fu risposto di non preoccuparmi perché le attività erano state ben distribuite per cui non avrei superato le 40+40 ore annuali.La settimana scorsa, finalmente, è apparso in sala docenti questo benedetto calendario e, con mia sorpresa, ho scoperto che a maggio sono stati programmati i consueti consigli di classe (con i quali raggiungo le mie 40 ore) più degli ulteriori consigli chiamati prescrutini e che, secondo la vicaria, non vanno considerati nel conteggio delle ore perché sono, ufficiosamente, degli scrutini.

Ora, a parte la perplessità sulla faccenda, il problema è che faremo anche gli scutini ufficiali sabato 7 giugno e lunedì 9 giugno per un totale di 6 ore.Ho chiesto allora l’esonero dai consigli di marzo ma mi è stato rifiutato dal Dirigente Scolastico perché, sostiene, non sussiste il superamento delle 40 ore previste per i consigli di classe. Durante l’anno ho anche partecipato a 2 GLH fuori orario di servizio ( e sono stata obbligata a farlo) ma non so se devo conteggiare anche questi. Le sarei grata se potesse darmi un parere e, se lo farà, mi può indicare in quale sezione del sito lo troverò? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo –  Gentilissima Angela,

si premette che l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Anche le date degli scrutini finali rientrano nel piano delle attività e quindi devono essere calendarizzati.

La stessa cosa vale per qualsiasi altro impegno collegiale compresi i i “prescrutini”.

E’ utile però precisare che i cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti,  sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.

Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto. Dovresti quindi farlo presente alla “vicaria”.

Detto questo, ti ricordo che gli scrutini (non i prescrutini) rientrano tra le attività obbligatorie e quindi non conteggiate nelle 40 ore dei consigli di classe.

In ultimo, per i consigli di classe, l’art. 29 comma 3 lettera b prevede che  nella programmazione del collegio docenti occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Mobilità: richiedere posto comune da sostegno nello stesso ruolo si configura come “trasferimento”

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Gabriella – ruolo per il sostegno (anno ’89) provincia di Caserta. Avrei necessità di tornare a lavorare a Napoli e è mia intenzione insegnare la materia Educazione fisica. che domanda devo compilare? 1) trasferimento non barrando la casella specializzazione per il sostegno e indirizzarla agli uffici di Napoli 2) passaggio dal sostegno alla materia indirizzando la domanda agli uffici di Napoli 3)…………… avendo mia madre in gravi condizioni posso e devo usufruire della 104. Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Gabriella,

quando si tratta delle stesso ruolo richiedere la propria classe di concorso da sostegno si configura come una normale domanda di trasferimento.

Pertanto, dovrai richiedere trasferimento interprovinciale per Napoli richiedendo nella domanda posto comune (es. 1 citato nel quesito).

Ti ricordo inoltre che tutti gli anni che hai effettuato nel sostegno non potranno essere valutati due volte e quindi tutta la tua anzianità di servizio di ruolo dovrà essere riportata solo nella casella 1 del modulo di domanda, mentre quella relativa al pre ruolo nella casella n. 3. anche se svolta sul sostegno con il previsto titolo di specializzazione.Non dovrai quindi riportare tali anni nella casella relativa agli anni svolti sul sostegno in quanto il tuo trasferimento per Napoli è richiesto per posto comune.

Per ciò che riguarda la 104 si precisa che nelle operazioni di trasferimento non potrai fruire di nessuna precedenza in quanto non prevista per il figlio che assiste il genitore in situazione di handicap grave.

Mobilità: come considerare gli anni in utilizzazione sul II grado dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo dal I al II grado?

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Ugo – sono insegnante di scienze motorie che in seguito al  trasferimento nell’anno 2013/2014 ha ottenuto passaggio di ruolo da scuola media a scuola media superiore. Essendo stato utilizzato, nei tre anni precedenti nella scuola di secondo grado, le chiedo come vanno considerati  questi ultimi,nella domanda di mobilità che mi sto apprestando a compilare.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Ugo,

gli anni svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria (indipendentemente in quale grado li hai svolti) sono considerati nell’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza riferito agli anni in cui sei stato utilizzato/assegnato.

Pertanto,nel tuo caso, rientrano nell’anzianità di servizio della scuola media.

Tenendo quindi presente che l’anno in corso non puoi considerarlo, tutti gli anni di servizio precedenti a quello in corso, compresi i 3 anni svolti in utilizzazione nella scuola superiore, valgono 3 pp. e andranno inseriti nella casella n. 2 del modello di domanda.

Dal momento che hai ottenuto il passaggio di ruolo dal 1/9/2013 non hai invece anzianità di servizio nel nuovo ruolo di appartenenza ovvero non inserirai nessun anno di servizio nella casella 1.


Mobilità: casella n. 1 del modulo di domanda e allegato D relativo all’anzianità di servizio: chiarimenti

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Roberto – Sono stato assunto a tempo indeterminato a novembre 2012 con decorrenza giuridica 1/09/2012 ed economica 1/09/2013. Ho quindi effettuato l’anno di prova nell’a.s. 2012/2013 e ho avuto nel 2013 (a luglio) l’assegnazione della sede definitiva.  Mi vorrei trasferire in una scuola della stessa provincia di quella della mia sede attuale. Posso farlo? Nel modulo di trasferimento come devo compilare la dichiarazione dei servizi? Il sistema mi dice che devo avere almeno 3 anni di servizio continuativo? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Roberto,

l’art. 2 comma 2 CCNI del 26 febbraio 2014 afferma che “In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale  docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di  assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto  può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito provinciale il personale  docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

Puoi quindi produrre domanda di trasferimento..

La dichiarazione dei servizi ovvero l’allegato D la devi compilare così come l’hai compilata quando hai fatto domanda di trasferimento lo scorso anno per la scelta della sede definitiva. Devi solo aggiungere l’a.s. 2012/13 nella casella 1 del modulo di domanda perché durante questo anno hai svolto un servizio di almeno 180 gg. nel ruolo di appartenenza (lo presumo dal fatto che hai svolto l’anno di prova).

Quindi inserirai “1″ nella casella n. 1 del modello di trasferimento.

Non potrai invece considerare l’a.s. in corso.

Nel tuo caso la casella 1 del modulo di domanda corrisponde alla lettera  A1) dell’allegato D: “Anni 1 derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza”. Qui dovrai inserire il periodo dal_____al_____ e la scuola in cui hai svolto la supplenza nel 2012/13.

Il servizio pre ruolo, invece, così come avrai fatto lo scorso anno, lo dovrai indicare nell’apposita casella (n.3) del modulo di domanda e nel punto 3 dell’allegato D “Di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, riconoscibili ai sensi dell’art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94”.

La continuità a cui ti riferisci è un’altra casella ancora che però non ti riguarda.

Tale casella non potrai quindi compilarla:

CASELLA N. 4 (personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola media e degli istituti superiori) CASELLA N. 6 (personale docente della scuola primaria).

Assenze per malattia imputate a cure termali

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Scuola – se un dipendente necessita di cure termali nell’immediato, è corretto imputare tale assenza alla fattispecie della malattia? Esiste un limite massimo di giorni da fruire? Grazie e cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Il congedo straordinario retribuito per “cure termali” non esiste più.

L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”.

Il comma 3 dell’art.13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto:

“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annualiesclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.

Pertanto, le cosiddette “cure termali” possono avvenire solo durante un periodo di ferie.

Eccezionalmente, però, tali cure si possono imputare all’assenza per malattia per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto certificati. Le assenze rientreranno nel periodo di comporto e pertanto il riferimento è l’art. 17 commi 1 e 2 del CCNL/2007.

Proroga della supplenza nella scuola dell’Infanzia: chiarimenti per la scuola

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Scuola –  A seguito assenza  del titolare scuola infanzia ho nominato un supplente per 15 giorni da graduatoria di istituto superiore a 10 giorni. Successivamente il titolare si è assentato di nuovo per un ulteriore periodo di 35 giorni,la mia domanda è la seguente : al supplente spetta la proroga avendo già nominato da graduatoria superiore ai 10 giorni (convocazione telefonica -fonogramma) o devo nominare nuovamente perché trattasi di supplenza superiore ai trenta giorni e quindi pur nominando dalla stessa graduatorie è necessario rispettare i tempi 24+24 ore -termini per la convocazione supplenze superiore a trenta giorni. Data l’urgenza dovendo effettuare il contratto vi chiedo gentilmente una risposta rapida usando stesso mezzo. Vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

al supplente in questione spetta la proroga della supplenza ai sensi dell’art. 7/4 del DM 131/07:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”

Questo perché la prima supplenza assegnata era già superiore ai 10 giorni.

Nella scuola dell’infanzia e primaria, infatti, il “problema” della proroga si pone solo quando il supplente sia stato inizialmente nominato dalla graduatoria per supplenze fino ai 10 giorni e poi il titolare si riassenti nuovamente per più di 10 giorni senza soluzione di continuità.

In questo caso non spetta più la proroga al supplente già in servizio in quanto occorre riconvocare dalle GI.

A tal proposito e a conferma dell’art. 7/7 del DM 131/07 il MIUR ha affermato che “La supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria”.

Non è il caso esposto nel quesito.

Pertanto, dovete disporre la proroga del contratto al supplente già in effettivo servizio.

Chi ha ottenuto il passaggio di ruolo al 1/9/2013 quando può chiedere nuovamente il passaggio di ruolo o di cattedra?

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Patrizia – sono un’insegnante che ha avuto il passaggio di ruolo interprovinciale da francese scuole medie (A245) a francese scuole superiori (A246) in data 01/09/2013. Essendo abilitata anche per la classe di concorso A346, inglese scuole superiori, vorrei sapere se posso presentare domanda di passaggio di cattedra interprovinciale. Mi è sorto il dubbio che ci sia qualche normativa che me lo vieta dato che in questo anno scolastico ho avuto il passaggio di ruolo. La ringrazio in anticipo. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

il tuo “sospetto” è legittimo e infatti non puoi richiedere il passaggio di cattedra.

Motiviamo la risposta.

Il periodo di prova è stabilito dall’art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma:

Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e  la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.

La durata della prova è stabilita invece dall’art. 438 dello stesso Decreto in cui è precisato che è di un anno scolastico e che  il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.

Pertanto, la prova ha la durata di un anno scolastico di cui i 180 giorni costituiscono semplicemente il minimo di servizio che deve essere prestato.

Dal momento che tu hai ottenuto il passaggio di ruolo quest’anno (dal 1/9/2013) non sei soggetta al corso di formazione, a produrre una nuova tesina e ad avere assegnato un tutor.

In questa scheda abbiamo spiegato i motivi.

È però da precisare che la tua prova (che consiste quindi nel raggiungimento dei 180 gg. di servizio) ha comunque la durata di un anno scolastico ovvero terminerà il 31/8, questo indipendentemente da quando raggiungerai i 180 gg. o in che mese il dirigente redigerà la conferma nel nuovo ruolo.

In poche parole la tua conferma in ruolo avrà decorrenza dall’a.s. successivo.

Chi quindi ha ottenuto il passaggio di ruolo a decorrere dal 1/9/2013 non potrà chiedere nella mobilità di questo anno né passaggio di ruolo né passaggio di cattedra, quest’ultimo infatti non è possibile richiederlo perché non si è ancora avuta la conferma nel nuovo ruolo all’interno del quale si vuole chiedere il passaggio di cattedra.

Potrai quindi richiedere il passaggio di cattedra (o nuovamente il passaggio di ruolo) solo nella mobilità 2014/15 per l’anno scolastico 2015/16.

 

Rientro anticipato del titolare causa interruzione di gravidanza: chiarimenti per la scuola

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Scuola – Se una docente a tempo indeterminato rientra in servizio dopo l’interruzione di gravidanza, alla supplente viene interrotto il contratto o lo mantiene? Nel caso venga mantenuto il contratto chi delle due docenti rientra sulla classe? Nel ringraziarla si porgono cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’ARAN ha avuto modo di affermare:

“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Pertanto, il contratto del supplente deve rimanere in vigore fino alla sua naturale scadenza ovvero fino alla data in cui è stato sottoscritto.

La docente titolare resterà a disposizione mentre il supplente rimane in classe in quanto il contratto deve essere rispettato in tutti i suoi aspetti compreso quello didattico.

Quando il contratto terminerà la docente titolare rientrerà in classe e al supplente non sarà più prorogata la supplenza.

Mobilità: anno di servizio pre ruolo e casella n. 3

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Domenico – sono un insegnante di scuola primaria e vorrei chiedervi relativamente alla domanda di mobilità 2014/15 se la supplenza annuale (01/09/2012 – 30/06/2013) effettuata da me durante lo scorso anno scolastico, anche se interrotta da tre giorni di permesso non retribuito, è comunque valida come servizio preruolo da inserire nella casella 3. Grazie per la cortese attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Domenico,

nel tuo caso per avere riconosciuto l’anno come  pre ruolo devi aver prestato un servizio di almeno 180 gg. nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

Tale servizio non deve essere ininterrotto ovvero si possono sommare tutti i giorni all’interno del contratto o anche se si tratta di più contratti in più scuole (ovviamente riferiti allo stesso anno scolastico).

Pertanto, nessun problema, inserirai l’anno scolastico 2012/13 nella casella 3.

Mobilità: esigenze di famiglia e il figlio che compie 18 anni entro il 31/12/2014

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Rosario – Buonasera, sono un’insegnante di scuola primaria ed ho deciso di presentare domanda di trasferimento. Uno dei miei figli compie 18 anni il 13 marzo p.v.: se presento la domanda prima di questa data devo dichiarare che ho due figli minorenni o precisare che uno dei due sta per diventare maggiorenne?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Rosario,

il punto II – ESIGENZE DI FAMIGLIA – lettera C afferma che  per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età sono attribuiti punti 3.

La nota 8 precisa: Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.

Pertanto, puoi inserire tuoi figlio tra le “esigenze di famiglia” riportando semplicemente la sua data di nascita.

 

 


Permesso legge 104/92 e ricovero del disabile: chiarimenti

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Chiara- Buongiorno, sono una docente a T.D. presso una scuola primaria della provincia di Milano;  mio padre è stato riconosciuto invalido al 100% e ho già consegnato tutti i documenti necessari in segreteria per usufruire dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/92.  Ho chiesto un giorno di permesso legge 104/92 per accompagnare mio padre in ospedale per essere ricoverato per subire un intervento chirurgico, ma mi è stato negato e trasformato in giorno di ferie; la scuola ha agito giustamente o posso insistere perchè venga considerato legge 104?

So che la legge prevede ricovero per le intere 24 ore, ma nel giorno di permesso mio padre non è stato ricoverato 24 ore, visto che è stato prelevato da casa e in mattinata ricoverato;  lo stesso volevo chiedere se posso chiedere il permesso 104 per andarlo a riprendere e accompagnarlo a casa il giorno delle dimissioni (dato che saranno  dimissioni, non sarà certo ricoverato 24 ore).  Inoltre, ogni volta devo addurre giustificativi?

Paolo Pizzo – Gentilissima Chiara,

requisito inderogabile per fruire dei permessi di cui al quesito è che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Bisogna però distinguere di che tipo di ricovero si tratti.

La ratio della norma infatti è quella di non concedere i permessi di assistenza al disabile quando questi risulti ricoverato in una casa di cura o istituto specializzato che gli dia già un’assistenza a tempo pieno per fini diagnostici, curativi e riabilitativi.

Non a caso l’art. 33 comma 1 della legge 104/92 fa questa precisazione: “Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.”

“istituti specializzati”…

La circolare INPS 32/2012 afferma che “Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.”

La nozione di istituto specializzato e assistenza sanitaria continuativa e quindi di ricovero a tempo pieno ai fini della concessione del permesso non può quindi includere il caso di un ricovero ospedaliero per un tempo limitato o comunque riferito ad un’operazione chirurgica.

In questo caso, infatti, il ricovero ospedaliero non rientra nella fattispecie di ricovero in Ospedale o Istituto di cura inteso come struttura residenziale.

Si precisa altresì che non devi addurre nessun tipo di giustificazione.

La mobilità professionale non è soggetta al vincolo triennale

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Giusy – sono stata immessa in ruolo dalle graduatorie del concorso 1999 nella classe  A043, a Reggio Calabria, con decorrenza giuridica 01/09/2012. Ho svolto l’anno di prova nella scuola media di Roma (dove ho lavorato da precaria essendo iscritta in quella provincia nelle GAE). Dal 2013/2014 sono in servizio nella scuola di titolarità a Reggio Calabria. Vorrei fare quest’anno la richiesta di passaggio di ruolo dalla A043 alla A050 o alla A051 (ho entrambe le abilitazioni) e   contestualmente richiedere il trasferimento a Roma. È possibile farlo o anche nel passaggio di ruolo esiste il vincolo dei tre anni? Leggendo qualche tua risposta su casi simili mi sembra che non ci sia il vincolo nel caso di mobilità professionale. Mi confermi che è così? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy,

l’art. 3 del CCNI 2014/15 afferma che “le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.”

E ancora che “Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.”

Nulla è scritto per ciò che riguarda il blocco dei tre anni così come invece  è disposto per la domanda di trasferimento (art. 2 comma 2 che richiama l’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128).

Pertanto, come avevamo già detto per il blocco dei 5 anni fin quando è rimasto in vigore, la mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) non ha vincoli di anni ma solo in termini di possesso di specificazione abilitazione e di superamento del periodo di prova.

Mobilità: casella 6 e continuità di servizio nella scuola Primaria: chiarimenti

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Docente – Salve. Sono una docente di scuola primaria che vorrebbe comprendere cosa si intende per n. anni servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, e se, avendo prodotto lo scorso anno domanda condizionata perché soprannumeraria, quest’anno, che sarebbe stato il terzo di servizio di ruolo nel medesimo circolo, dà luogo a punteggio e quindi devo indicarlo alla lettera D casella 6. Nello specifico, questo punteggio avrebbe valore solo se chiedessi il rientro nel circolo in questione, inserendolo quindi quale prima preferenza? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta, saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

la casella 6 del modulo di domanda riguarda l’anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nella scuola di titolarità: si attribuiscono punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte (il punteggio infatti si raddoppia).

Nel tuo caso non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.

Detto questo, dal quesito si presume che il “terzo anno”  di titolarità è quello in corso ovvero il 2013/14.

Dal momento che l’anno in corso non può essere considerato hai solo 2 anni di continuità che puoi far valere e che quindi non puoi inserire nella casella n. 6 (bisogna infatti avere un servizio minimo di 3 anni escluso quello in corso).

Li potrai far valere invece il prossimo anno, quindi nella domanda di trasferimento (nel tuo caso di “rientro”) 2014/15 per il 2015/16, quando potrai vantare anche il 2013/14 come anno di continuità.

Passaggio di ruolo e anno di prova: quali sono i giorni utili ai 180 gg. di servizio?

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Patrizia – sono un’insegnante che deve effettuare i 180 giorni di servizio per ottenere la conferma del passaggio di ruolo dalla scuola media inferiore a quella superiore. vorrei sapere come si calcola il servizio effettivo perché dal 21/02/2014 sono stata costretta a mettermi in malattia e potrò rientrare in servizio solo dopo l’intervento chirurgico che sarà effettuato tra 1 mese. il giorno libero, le festività e i giorni di malattia fanno parte del servizio effettivo? la ringrazio in anticipo. cordiali saluti. p.s. i miei più sinceri complimenti a tutto lo staff di orizzonte scuola. l’anno scorso siete stati gli unici a pubblicare la notizia che gli immessi in ruolo il 01/09/2011 potevano partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciali (passaggio di ruolo e di cattedra). se non fosse stato per voi sarei ancora in veneto dato che tutti gli altri sindacati affermavano che a causa del blocco quinquennale la domanda di mobilità sarebbe stata rigettata. invece sono tornata in sicilia! grazie di cuore.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

anche se non dovrai sostenere i corsi per la formazione ma solo i 180 gg. di servizio rientri comunque a tutti gli effetti nella normativa che regola l’anno di prova (come se fossi un neo immesso in ruolo).

Pertanto, premesso che la prova ha la durata di un anno scolastico di cui i 180 giorni costituiscono semplicemente il minimo di servizio che deve essere prestato, nel conteggio dei 180 giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie
  • il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica
  • i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc)
  • i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento
  • il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità
  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto
  • il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato
  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre
  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979)
  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare

non vanno invece considerati:

  • i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari;
  • le vacanze estive;
  • I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
  • i permessi retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto ecc.)

Anno di prova e formazione: se nominati in ruolo con retrodatazione giuridica ma attualmente incaricati per supplenza su “materia affine”, è possibile svolgere l’anno di prova?

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Simona – sono tra i fortunati immessi in ruolo sul sostegno in virtù delle immissioni straordinarie. Stamattina ho firmato per il ruolo nella AD00 a Vicenza. Attualmente ho un incarico nella AD02 nella stessa provincia. Secondo alcuni impiegati del provveditorato e i sindacalisti delle sigle più note oggi presenti non posso svolgere quest’anno l’anno di prova perché lavoro su un ordine di scuola diverso. Al massimo, sempre secondo costoro, potrei partecipare ai corsi di formazione. Nella vostra rubrica ho letto invece risposte positive allo stesso quesito. Se è vero quanto contenuto nella nota prot. 39/2001 (“Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”), sostegno medie e superiori possono ritenersi affini? Siamo diversi docenti nella stessa situazione. Come possiamo riuscire a farci riconoscere un diritto che a quanto pare ci spetta?

Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,

non concordo con quanto affermato dall’ATP di competenza e dai sindacalisti intervenuti sulla materia in oggetto.

Motiviamo la risposta richiamando tutta la normativa in materia.

La C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069 (Periodo di prova per personale direttivo e docente  delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e del personale educativo) al punto 1 afferma  che  “il personale in  prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata  conseguita; si precisa, in proposito, con riferimento al personale docente, che il servizio deve essere  prestato per insegnamento appartenente alla medesima classe di concorso a cattedre.  Per deroghe al principio suesposto si rinvia al paragrafo 2 della presente circolare.”

Al paragrafo 2 , derogando, quanto sopra, stabilisce che è utile alla prova “il servizio prestato, dal personale docente, nell’insegnamento di materie affini, anche in istituti o  scuole di grado inferiore, nei casi previsti dall’art. unico della Legge 14 agosto 1974, n. 391. “

Tale articolo unico recita:

“Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727 , ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1° ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l’anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione […] Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell’ambito della provincia nell’insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell’insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova“.

La circolare ministeriale 297/91 riprende tale principio affermando che il periodo di prova è valido nei casi di “utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa”.

La nota MIUR prot. 39/segr.dir,pers del 28 maggio 2001 afferma che “Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, l’anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell’insegnamento di materie affini”.

La nota 3699 del 29/2/2008 ha ribadito il concetto ripresa dall’ultima circolare sulla materia.

Cosa si intende dunque per “materia affine”?

La nota dell’USR Piemonte afferma: il dettato normativo vigente (v. C.M. n. 267 del 10/09/1991, C.M. prot.n. 39/segr.dir.per. del  28/05/2001, C.M. prot. n. AOODGPER 3699 del 29/02/2008), per le questioni concernenti  la validità dei servizi, dispone per i neo-immessi in ruolo che “il servizio prestato come  supplente è valido ai fini della prova purché svolto nello stesso insegnamento o classe di  concorso o nell’insegnamento di materie affini”.

E aggiunge:  ”per materie affini si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di  accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall’art. 14  della Legge n. 270/1982, reiterato nell’art. 455 del D. Lgs. n. 297/1994″.

Sul fatto poi che sostegno si ritenga come servizio valido ai fini della prova quando si è nominati in ruolo su posto comune (o viceversa) non c’è dubbio:

La stessa nota del Piemonte conclude: “per il sostegno non viene determinata apposita graduatoria in quanto non costituisce specifica classe di concorso, ma viene determinato specifico elenco, selezionando dalle singole graduatorie gli aspiranti aventi titolo di specializzazione ed espressa disponibilità alla nomina. L´unicità di tale elenco comporta che il docente anche se nominato sul sostegno possa ritenersi titolare su posto comune [e viceversa]“.

Richiamata tutta la normativa in materia si ritiene utile un esempio:

se ho l’abilitazione SSIS per A050 e A043 ovvero materie affini che possono essere insegnate con lo stesso titolo di  accesso o di abilitazione, io immesso in ruolo nella A043 posso svolgere l’anno di prova se quest’anno ho una supplenza nella A050 (e viceversa).

Il problema del sostegno, come abbiamo detto, non si pone a prescindere.

Per le ragioni sopra esposte, quindi, nel caso vi troviate nell’esempio appena citato (ovviamente anche in riferimento ad altre classi di concorso), dovete insistere nell’ottenere la possibilità di svolgere l’anno di prova per il semplice motivo che vi spetta.

Il consiglio quindi che do a voi, agli ATP di competenza e a tutti gli “addetti ai lavori” che si trovino di fronte questi casi, è quello di fare riferimento per le “materie affini” al D.M. 39/1998, come modificato e integrato dal D.M. 22/2005.

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