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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Sardegna nomine in ruolo aggiuntive 2013/14 manca trasparenza operazioni

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Patrizia – Gentilissimi responsabili redazione orizzonte scuola,ormai mi affido a voi per ogni informazione relativa al mondo della scuola perchè siete l’unica fonte sicura ed esaustiva. In questi giorni gli u.s.p. stanno convocando per le immissioni in ruolo su posti di sostegno. Avrebbero dovuto nominare il 50% dalla graduatoria di merito e il 50% dalla graduatoria ad esaurimento, invece hanno nominato solo dalla graduatoria ad esaurimento. Vi chiedo se è possibile avere dei chiarimenti che riguardano la graduatoria sostegno concorso docenti 2012?

Gli U.s.p. di Sassari, Cagliari, Nuoro e (oggi) Oristano stanno convocando in ruolo solo dalla graduatoria ad esaurimento in quanto scrivono … ” Dato atto che risultano esauriti gli elenchi regionali di sostegno aggiuntivi alla graduatoria di merito concorso ordinario docenti DDG n° 82/2012 ed anche gli elenchi aggiuntivi di sostegno concorso precedente, i posti aggiuntivi di sostegno saranno assegnati alle graduatorie ad esaurimento”. ??????????(MISTERO)

Come si può affermare che la graduatoria è esaurita se nel mese di agosto ( ho l’elenco di tutte le immissioni) sono stati nominati solo (4 ) insegnanti di sostegno? I posti sostegno primaria messi a concorso nella regione Sardegna sono 9 quindi ne devono nominare altri 5, conseguentemente non è esaurita eneanche la graduatoria sostegno perchè sono inseriti 45 idonei. Dove sono finiti tutti questi docenti? Li hanno nominati in ruolo? Quando? Vorrei che negli u.s.p. e in quello regionale ci fosse TRASPARENZA.

Perchè le graduatorie e le immissioni in ruolo effettate dalla graduatoria di merito in Sardegna non sono pubbliche come in molte regioni d’Italia? Ho l’impressione che, come al solito, ci sia in queste immissioni qualcosa di torbido. Si possono avere chiarimenti in merito? I sindacati cosa stanno facendo per tutelare questa generazione di vincitori e/o idonei invisibili e dimenticati? Sono sempre più indignata…

Lalla – gent.ma Patrizia, noi possiamo rispondere a questo quesito fino ad un certo punto, per il resto ti consigliamo di contattare un bravo sindacalista che siamo certi ti saprà dare le risposte che cerchi.

Innanzitutto va chiarito, e c’è scritto nella nota del 6 febbraio 2014, che

i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31 agosto 2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. ”

Pertanto i 45 “idonei” di cui parli non possono aspirare al ruolo (secondo l’attuale interpretazione ministeriale della normativa), ma le operazioni di nomina devono concludersi ai 9 posti assegnati per l’elenco di sostegno primaria alla Sardegna con il DDG 82/2012.

Pertanto, la normativa (cioè la nota del 6 febbraio 2014) afferma che “esaurite le graduatorie del concorso DDG 82/2012, i posti residui possono essere destinati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari, con esclusione di quelli banditi con il DDG 82/2012 e conclusi entro il 31 agosto 2013. In caso di esaurimento, i posti vanno destinati alle Graduatorie ad esaurimento“.

Se, come dichiara l’USR, le graduatorie dei concorsi sono esaurite (nel senso che sono stati immessi in ruolo tutti i destinatari possibili), è corretto che le nomine siano dirottate verso le Graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda il fatto che a te risulti siano stati assegnati solo 4 posti sui 9 con le operazioni di agosto 2013, questo dato deve essere richiesto al sindacalista o direttamente agli Uffici Scolastici: molto probabilmente ci sono stati degli scorrimenti della graduatoria perchè sono stati assegnati altri posti, o per surroga, ma le operazioni non sono state pubblicizzate, e dunque potrebbero esserti sfuggite.

Nella nostra tabella riassuntiva sulle immissioni in ruolo 2013/14 la Sardegna purtroppo risulta l’unica regione a non aver fornito alcuna informativa sulle nomine effettuate, ma questo non significa necessariamente ci sia qualcosa di “torbido”, solo che il modo di lavorare degli uffici non corrisponde alle esigenze dell’utenza, che ha la necessità di conoscere lo svolgimento delle operazioni (ne parlavamo proprio ieri a proposito di un’altra regione Nomine in ruolo e posti assegnati devono essere trasparenti, con elenchi pubblici )

Riteniamo dunque che non c’è motivo per dubitare che le operazioni in Sardegna siano corrette, ma manca la necessaria trasparenza. Facci sapere se ricevi notizie da qualche sindacato.


Par time docenti: condizioni per richiedere più del 50% dell’orario di servizio

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Assistente Amministrativo – spett.le redazione orizzontescuola, vorremmo sapere se per un docente di II grado è possibile chiedere la trasformazione del contratto di lavoro in part-time, per poter prestare 12 ore di servizio,e quindi astenersi dal servizio per le restanti 8 ore, oppure se il contratto part-time implica necessariamente l’obbligo di prestare servizio per il 50% rispetto al servizio a tempo pieno.

Lalla – gent.ma, la scadenza di presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro è fissata al 15 marzo 2014. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del 13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all’Ambito Territoriale competente. Alcuni USR e Ambiti territoriali stanno provvedendo in questi giorni alla pubblicazione delle relative domande.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre 2014. 

Per quanto riguarda l’orario, la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno.

Il docente può scegliere di richiedere il part time per un orario di servizio superiore al 50%, ma in questo caso resta confermato il divieto di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo tranne quelli per cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano esplicitamente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a condizione che questa sia stata effettivamente rilasciata (vedi Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente)

E’ invece consentito svolgere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:
– l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;
– si comunichi entro 15 giorni al Capo d’ istituto il successivo inizio della seconda attività;
– che la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio nell’ Amministrazione di appartenenza e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

La guida

Sardegna: nomine aggiuntive sostegno primaria corrette da GaE

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Cristina – Gentilissimi, visto che siete disponibili a fornirci chiarimenti di ogni tipo, stavolta mi permetto di fornirne io uno a voi e agli altri utenti. In merito al quesito pubblicato nella rubrica Chiedilo a Lalla in data odierna (07/03/2014), posso fornirvi alcune precisazioni.

In Sardegna i posti attribuiti a ruolo per sostegno primaria da concorso a settembre 2013 non sono, come dice Patrizia, 4, ma 8.

I posti stabiliti erano 9, ma uno è stato accantonato per via di un ricorso.

Per questo ora chiamano solo dalla GAE, perchè i posti stabiliti dal concorso sono stati effettivamente già attribuiti. Ecco spiegato l’arcano. Sperando di esservi stata utile, porgo cordiali saluti.

Lalla – gent.ma Cristina, ti ringraziamo per la sollecitudine. Tuttavia crediamo che a Cristina interessi capire quale passaggio abbia perso, ossia a quando risale la comunicazione dell’Ufficio Scolastico che sarebbero stati assegnati tutti e 9 i posti.

E’ questa la trasparenza che ci auspichiamo, noi infatti non vogliamo mettere in dubbio la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ma è importante che gli interessati possano comprendere i passaggi e rendersi conto dello scorrimento delle graduatorie. Ne derivebbe una maggiore serenità di lavoro per tutti.

Abbiamo richiesto informativa anche ad un sindacato sardo, speriamo di ricevere risposta.

Esami di Stato: nomina stesso docente sia per I grado che II grado

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Dirigente Scolastico - Con la presente sono a porvi il seguente quesito. Un nostro docente su attività di sostegno per 6 ore settimanali con contratto fino al 1° giugno, che verrà prorogato fino al termine delle lezioni, poi fino agli scrutini e successivamente fino al termine degli esami, in quanto l’alunno con disabilità sarà impegnato nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha al contempo un contratto fino al 30 giugno con un istituto di istruzione superiore (matematica e fisica).

- Il docente in questione è obbligato a presentare domanda come commissario esterno per gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione?

Lalla – la risposta è affermativa. Il contratto su scuola secondaria di II grado fino al 30 giugno, anche se stipulato per un numero di ore inferiore all’orario cattedra, obbliga il docente, qualora non sia già stato designato commissario esterno, alla presentazione della domanda entro il 12 marzo.

La circolare n. 29 del 13 febbraio 2014 così dispone "Sono obbligati alla presentazione della scheda i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli."

Dirigente – In tal caso cosa accadrebbe se fosse nominato commissario esterno per tali esami essendo contemporaneamente impegnato in quelli conclusivi del primo ciclo di istruzione? Vi è incompatibilità tra i due incarichi? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

Lalla - non vi è incompatibilità tra i due incarichi. L’incompatibilità scatta solo in relazione alla nomina di Presidente degli Esami di Stato I ciclo" Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore Generale regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite con il sistema informativo"

La CM n. 29 del 13 febbraio 2014 prende dunque in considerazione la possibilità del doppio incarico, e così risolve "I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività."

Pertanto, è dovere dei Presidenti delle due commissioni stilare un calendario di operazioni quanto più consono possibile alle esigenze di entrambi i gradi di scuola. Poichè però ci sono degli impegni a carattere nazionale, il cui espletamento non è derogabile, può scattare l’esonero.

Va anche detto, per dovere di cronaca, che non è stato raro il caso in cui l’Amministrazione abbia dispensato dalla nomina di commissario esterno nella scuola secondaria di II grado, naturalmente su richiesta dell’interessato, soprattutto se si tratta di classe di concorso in cui risulti facile trovare il sostituto o con sistema informatico o tramite domanda di messa a disposizione.

Mobilità: vincolo triennale e passaggio di ruolo

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Antonietta – sono un’insegnante di ruolo di scuola primaria della provincia di  Roma, volevo un chiarimento, se possibile.  Ho prestato servizio nel ruolo della scuola dell’infanzia,  sempre di Roma,  per 5 anni (dal 2007 al 2012).  Dal 1°/9/2012  ho ottenuto il  passaggio nel ruolo della scuola primaria.  Volevo sapere se posso presentare  domanda di trasferimento  in altra provincia, oppure sono soggetta al vincolo  triennale ?. Grazie e complimenti per la rubrica.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonietta,

la risposta è positiva.

L’art. 2/2 del CCNI 2014/15 afferma che in osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L.  8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia  per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.

Pertanto, ai fini del triennio in questione, devi considerare la tua immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia a nulla rilevando il passaggio di ruolo.

Si noti come la norma non si riferisca al “ruolo di appartenenza” ma semplicemente al “ruolo”. Ti ricordo infatti che gli anni che hai trascorso nell’infanzia pur essendo calcolati la metà rientrano sempre nell’anzianità di servizio di ruolo (“altro ruolo”).

 

Malattia: febbre e certificato medico. Chiarimenti.

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Paola – Il 5 marzo scorso, mi ricovero in ospedale (ricovero programmato da mesi) per un intervento chirurgico,  ma subito dopo il ricovero mi hanno rimandato a casa perchè avevo la febbre e quindi  rinviato l’intervento a data da stabilire .La chirurgia ha inviato online all’inps la certificazione (almeno spero) e mi ha rilasciato copia del foglio di ricovero per la segreteria della scuola. In conseguenza al mio stato febbrile, ho chiesto alla scuola 2 giorni di malattia ( 6 e 7 marzo ) certificata dal mio medico. Poichè ho dovuto fare tutto di testa mia perchè, essendo una situazione anomala, nessuno ha saputo consigliarmi sul da farsi, volevo delucidazioni a riguardo. Visto che c’era un ricovero di mezzo, il mio stato di salute e relativi giorni di malattia, avrebbe dovuto certificarli l’Asl? ( evitando la decurtazione della malattia dallo stipendio)?  Oppure la mia procedura può considerarsi giusta?In attesa di risposta cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

si premette che  non si procede alla decurtazione economica “Brunetta” nei casi di Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte).

L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;

Si precisa altresì che non si procede a tale trattenuta nemmeno per i periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

Inoltre, non si procede a visita fiscale nel caso di dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un  ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).

Detto questo, dal quesito si evince che la febbre successiva al ricovero ospedaliero non è diretta conseguenza dell’intervento chirurgico che mi pare di capire non ci sia stato. È dunque corretto che il certificato sia stato redatto dal medico di base trattato come “normale malattia”.

In ogni caso ai fini della decurtazione e della visita fiscale che la febbre sia certificata dall’ospedale o dal medico curante nel tuo caso non fa nessuna differenza perché comunque non si tratta di certificazione medica relativa ad una prognosi derivante direttamente dall’intervento chirurgico.

Diciamo quindi che dal punto di vista tecnico è corretto come hai agito. Dal punto di vista sostanziale non cambia nulla.

Anno di prova e di formazione per chi ha l’immissione in ruolo retrodatata ma titolare di supplenza

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Eleonora  - Vi scrivo per avere dei chiarimenti riguardo la mia situazione. A febbraio di quest’anno sono passata di ruolo sulla primaria sostegno, con nomina giuridica al 1/09/2013. Quindi dovrei svolgere l’anno di prova in corso di anno ma il dirigente scolastico si oppone e non vuole concedermi l’anno di prova. Si può opporre ad una nota ministeriale (1441 del 20/02/2014)? Come dovrei comportarmi in merito? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Eleonora,

è utile ritornare sull’argomento precisando che il 6 settembre, anticipando anche il Ministero, avevamo affrontato la questione in questo articolo ritenendo quindi sempre valido ciò che il MIUR aveva stabilito con diverse circolari ministeriali sul’argomento soprattutto con la nota 3699/2008.

Se quindi sei attualmente titolare di una supplenza temporanea con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni per il ruolo di appartenenza dell’immissione in ruolo o comunque per materia affine (nel tuo caso potresti essere titolare di supplenza su posto comune o di sostegno per la scuola primaria), puoi svolgere l’anno di prova. Sul fatto se il dirigente possa o no negartelo è ovvio che la risposta è NO, non può negartelo. Ti invito quindi a rivolgerti all’ATP di competenza.

Ti invito inoltre a leggere questo articolo.

Mobilità: anni di pre ruolo validi da inserire nella casella n. 3 del modulo di domanda

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Silvia – in riferimento alla risposta “Mobilità: anno di servizio pre ruolo e casella n. 3” fornita a Domenico in data 04/03 mi sarebbero utili due precisazioni: – come pre ruolo valgono anche gli anni di servizio in scuole paritarie? (so che valevano x il punteggio nelle GaE) – nel caso in cui il servizio nella scuola paritaria non valesse, vanno quindi indicati nella casella n. 3 SOLO gli anni di servizio nella scuola statale? Ringrazio per una risposta che mi sarà utilissima.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

Nella scuola secondaria per la casella N. 3:

Si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine e il servizio prestato negli educandati femminili statali. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie. Si precisa che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Nella scuola Primaria e Infanzia per la casella N. 3 :

Si valuta il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. Si valuta il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. Si valuta il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali. Non si valuta invece il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari.


Mobilità e immissione in ruolo su sostegno: anzianità giuridica coperta da supplenza ma non sul sostegno. Chiarimenti.

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Giovanni – Nella domanda di mobilità si parla di raddoppio di punteggio nel caso in cui si è svolto servizio sul sostegno, bene la mia domanda è questa: Sono stato immesso in ruolo con retrodatazione giuridica nella ADOO il 1 settembre 2010 ed economica 1 settembre 2013 nei 2 anni di servizio (2010/11 e 2011/12) prima della nomina in ruolo, ho lavorato per tutti e 2 gli anni su una supplenza di Ed. Fisica A030. Questo servizio lo devo considerare servizio sul sostegno e quindi con il raddoppio del punteggio oppure no? Chiaramente ho il titolo di specializzazione.  Grazie siete molto preziosi.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giovanni,

la risposta è negativa.

Nell’allegato D tale servizio andrà indicato una volta sola in “Anni 2 derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza” (si presume che la supplenza sia stata non inferiore ai 180 gg. per ogni anno scolastico indicato nel quesito).

Poi nel modello di domanda riporterai n. 2 anni solo nella casella 1 senza riportarli nuovamente nella casella 5.

Pertanto, dal momento che il servizio non è stato svolto sul sostegno non potrai avere per questi due anni il raddoppio del punteggio.

Mobilità: posto di sostegno e vincolo quinquennale. Chiarimenti.

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Vincenzo – sono un insegnante della a060 presso un istituto secondario di secondo grado di Pomezia (RM).in passato ho assolto al vincolo quinquennale in qualità di insegnante di sostegno. Non mi dilungo sulle motivazioni, ma quest’anno ho deciso di ritornare sul sostegno facendo una domanda di trasferimento. il mio quesito e’ il seguente: devo assolvere nuovamente al vincolo quinquennale pur avendolo assolto in passato? ringrazio e saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Vincenzo,

la risposta è positiva.

Si premette che l’insegnante titolare di posto speciale o di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.

Pertanto, se dovessi ottenere il trasferimento da posto comune a posto di sostegno sarai nuovamente soggetto al vincolo quinquennale, a nulla rilevando che in precedenza sei stato titolare su posti di sostegno.

Immissioni in ruolo aggiuntive su sostegno Sardegna: fatta chiarezza sulle nomine

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Lalla – Ringraziamo la Gilda degli Insegnanti di Nuoro per averci fornito la circolare dell’USR Sardegna, in cui si comunica che nelle operazioni di immissione in ruolo effettuate ad agosto 2013 gli elenchi di sostegno del concorso 2012 sono stati esauriti (ossia sono stati assunti tutti i docenti vincitori in relazione al numero dei posti messi a bando).

Essendo esauriti anche gli elenchi dei concorsi precedenti, ecco spiegato perchè le immissioni in ruolo aggiuntive su sostegno determinate dalla legge 128/13 sono state disposte con nomine dalle Graduatorie ad esaurimento. La circolare

In questo modo i dubbi della collega sulle operazioni di nomina in ruolo trovano una risposta.

Sardegna nomine in ruolo aggiuntive 2013/14 manca trasparenza operazioni

Mobilità: mancanza nell’allegato D della scuola dell’infanzia della parte relativa al servizio svolto nella scuola primaria

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Giovanna- Ho avuto il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola dell’infanzia, il servizio di ruolo svolto nella scuola primaria nella domanda di trasferimento scuola dell’infanzia va inserito nella casella  2, ma dove devo inserirlo nell’allegato D scuola dell’infanzia?

Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

avevamo già lo scorso anno individuato questa mancanza nell’allegato D della scuola dell’infanzia.

Infatti, negli allegati D (che si trovano anche in internet) della scuola primaria, al punto 2) B) troviamo “servizio prestato nel ruolo del personale educativo e/o nel ruolo della scuola dell’infanzia”.

Il 2B manca invece nell’allegato D dell’infanzia, pertanto lo dovrai aggiungere:

nell’allegato D scuola dell’Infanzia dopo il punto 2 A) “decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, cui al precedente punto 1″  aggiungerai il punto 2B “servizio prestato nel ruolo della scuola primaria”.

Tale servizio, come hai detto correttamente nel quesito, lo inserirai nella casella 2 del modulo di domanda.

 

Interpello aspiranti supplenti: quando la scuola non rispetta le norme stabilite dall’art. 11 del DM 62/2011

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Patrizia – Vorrei avere il vostro parere sulla situazione che mi è capitata questa mattina…una scuola media mi ha telefonato alle 08:15 non ho risposto (non ho sentito il telefono in quanto facevo la spesa in un centro commerciale con la musica ad alto volume) ho richiamato verso le 10:30 ma la segretaria mi ha informata che ormai avevano chiamato le altre insegnanti della lista e la docente era già in classe,è una supplenza di 20 giorni per 5 ore di educazione tecnica. Ma è possibile? non dovrebbero aspettare 24 ore?

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

la procedura di interpello per gli aspiranti supplenti è indicata chiaramente dall’art. 11 del DM 62/2011 a cui le scuole devono obbligatoriamente attenersi (ci sono alcune deroghe solo per le supplenze infanzia/primaria ma non è il tuo caso).

Le scuole devono interpellare gli aspiranti a supplenze e riscontrarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “VIVIFACILE” che prevede, per la convocazione multipla o singola dei supplenti, i seguenti passi:

a) Messaggio sms via cellulare, finalizzato ad informare l’aspirante in merito alla convocazione, che rinvia al messaggio di cui alla lettera b);
b) Messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.
Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

L’utilizzo della procedura “VIVIFACILE” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che:
a) Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.
Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso (es. telefono).
b) Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Ai sensi del comma 3 dell’art citato la comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve comunque contenere:

  • I dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • Il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • Le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

  • L’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
  • La data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Infine il comma 5 è chiarissimo: Solo nei casi in cui per qualunque motivo l’utilizzazione della piattaforma “Vivifacile” possa  risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le  metodologie già precedentemente indicate nell’articolo 11 del DM n. 56 del 28 maggio  2009 ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle  prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 11 del DM 62/2011.

Pertanto la scuola è a mio avviso in torto perché non ha rispettato comunque il comma 3 dell’art. 11.

Graduatoria interna di istituto: chiarimenti sul punteggio della continuità e confermiamo il calcolo elaborato dalla segreteria

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Mirna- ho 44 anni, non ho figli  e sono insegnante di Scuola primaria nell’Istituto Comprensivo di X. Sono entrata in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/95 a seguito di superamento di pubblico concorso. Mi sono stati riconosciuti 4 anni di pre-ruolo. Dal 96/97 fino al 2009/10 sono stata titolare di posto di sostegno e dal 2010/11 sono titolare di posto comune SEMPRE NELLA STESSA SCUOLA E COMUNE (nel quale sono residente), inoltre  ho sempre anche insegnato inglese come specializzata. Sono in possesso dei titoli di specializzazione per il sostegno e per l’insegnamento della lingua inglese. Da quando sono passata su posto comune (DOMANDA DI MOBILITà DEL 2009/2010) mi sono stati tolti tutti i punti di continuità e sono finita in coda alla graduatoria di Istituto.

Qualcuno mi dice che questo calcolo è corretto, qualcuno afferma che tale interpretazione NON VA APPLICATA nella graduatoria interna d’istituto al fine dell’individuazione dei perdenti posto, ma solamente nella mobilità a domanda. Essendo passati 4 anni dalla mia domanda di mobilità ho ri-acquisito il diritto ad avere i 10 punti di bonus? Sono molto amareggiata, perchè mi sono ritrovata in coda a colleghi che hanno meno titoli di me e meno anni di servizio… Questi sono gli ultimi calcoli fatti dalla segreteria: 18 anni di servizio= 108 punti 4 anni pre-ruolo= 12 punti 3 anni di ruolo senza soluzione di continuità= 6 punti ricongiungimento=6 punti superamento concorso= 12 punti specializz. lingua inglese =1 punto TOT: 145 PUNTI Spero che possiate al più presto darmi delucidazioni in merito…Vi ringrazio e cordialmente porgo i miei saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mirna,

ti confermo che il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune, a nulla rilevando che tale trasferimento sia avvenuto nella stessa scuola.

Mentre è  il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo che non interrompe la continuità di servizio.

Pertanto nessuna “interpretazione”.

Probabilmente i tuoi colleghi si riferiscono al diverso calcolo che avviene dei punti di continuità tra la domanda di trasferimento e quella della graduatoria interna di istituto:

mentre per la prima devi avere acquisito il triennio di continuità prima del quale non ti potrà essere assegnato alcun punteggio, nella graduatoria interna di istituto, invece, ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce non a partire dal triennio ma per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità (senza quindi il vincolo del triennio). Bastano quindi due anni di servizio ininterrotto per riconoscere un anno di continuità considerando che quello in corso non si conta. Si attribuiscono punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio senza soluzione di continuità.

A mio avviso il calcolo fatto dalla segreteria è corretto:

gli anni di ruolo sono calcolati 6 pp. per ogni anno di sevizio e dal momento che non sei su posto di sostegno non possono essere raddoppiati: 6×18 (escluso quello in corso) punti 108.

gli anni di preruolo sono calcolati per intero (3 pp.) per i primi 4 anni e i 2/3 per i successivia: nel tuo caso 4×3 punti 12.

la continuità è calcolata 2 pp. per ogni anno fino al quinto: nel tuo caso 2 pp. per anno (2010/11-2011/12-2012/13) pp. 6.

Gli altri sono giusti.

Per i punti di bonus tale beneficio si perde quando si ottiene il trasferimento provinciale a domanda volontaria  (come nel tuo caso).

Ti invito a leggere questa scheda.

Mobilità: la domanda di trasferimento volontario può presentarla anche chi “sa già” di essere perdente posto

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Federica – Sono un’insegnante di sostegno scuola primaria. Avrei un quesito da porre: posso fare la domanda di trasferimento volontario, sapendo già di essere perdente posto nel mio istituto (assenza di alunni certificati L.104) o devo necessariamente attendere di essere dichiarata perdente posto e poi fare domanda di trasferimento d’ufficio? Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

l’ART. 21 comma 4 del CCNI 2014/15 (INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) stabilisce che Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari…

Le scuole, quindi, anche se sappiamo che si affrettano nel far compilare ai docenti titolari la scheda relativa ai punteggi della graduatoria interna di istituto, non potranno dichiarare il personale titolare perdente posto prima della fine delle operazioni di mobilità che scadono il 29 marzo (salvo proroghe).

Questo perché la domanda di trasferimento che scade il 29 marzo e poi la relativa pubblicazione della graduatorie interne di istituto e gli eventuali docenti dichiarati perdenti posto sono due operazioni completamente distinte e separate.

Pertanto, anche se già presumi di essere perdente posto puoi comunque produrre domanda di trasferimento volontario e successivamente si riapriranno i termini di mobilità per chi è dichiarato perdente posto e potrai poi solo in quel momento decidere cosa fare: produrre domanda di rientro nella tua scuola oppure non produrre domanda di rientro e partecipare al trasferimento volontario.

Ma, ripeto, è solo una seconda fase che per ora non ha niente a che fare con la domanda che potrai tranquillamente effettuare entro il 29 marzo.


Pensione: calcolo pensione anticipata e di vecchiaia

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Grazia – Sono nata il 17/09/1952. Sono entrata in ruolo il 1/09/1979, con un servizio pre-ruolo di anni 3 e mesi 3.  Vorrei sapere quando potrò andare in pensione con il sistema retributivo. A presto leggerVi. Grazie e buon lavoro.

FP – Gentile Grazia,

la normativa pensionistica di riferimento è la L. 214/2011.

Questa detta i riferimenti per la pensione:

- anticipata , ovvero tenendo in considerazione i contributi versati;

- per vecchiaia, ovvero tenendo in considerazione l’età anagrafica.

Considerata la sua data di nascita e la sua anzianità contributiva,  matura il diritto al pensionamento:

1) anticipato con decorrenza 1/9/2018, in quanto raggiunge il requisito prescritto, per le donne, dalla normativa ossia 41 anni e 10 mesi  di anzianità contributiva;

2) per vecchiaia con decorrenza 1/9/2019, in quanto il requisito previsto dalla L. 214/2011 è di 66 anni e 11 mesi di età.

La misura della pensione sarà determinata con il calcolo retributivo fino al 31/12/2011 e dal 1/9/2012 con il metodo contributivo.

 

Pensione anticipata nel 2018

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Francesco – Sono un ass.amm. nato il 23/07/1953 che al 31/08/2014 matura anni 39 m. 1 gg. 20 di servizio. Quando la pensione anticipata?distinti saluti.

FP – Gentile Francesco,

in merito al suo quesito, bisogna porre attenzione ai requisiti previsti dalla Legge 214 del 22/12/2011, nella fattispecie sulla pensione anticipata, ovvero tenendo in considerazione i contributi versati.

Pertanto, matura il diritto al pensionamento anticipato con decorrenza 1/09/2018, in quanto raggiunge 43 anni 1 mese e 20 giorni di anzianità contributiva al 31/8/2018.

Nel medesimo anno il requisito previsto, per gli uomini, è di 42 anni e 10 mesi di contribuzione.

Considerata la sua età all’atto del pensionamento (65 anni), la misura della sua pensione non verrà coinvolta nel meccanismo della penalizzazione previsto dalla normativa e in vigore solo per quei soggetti che vanno in pensione ad una età inferiore ai 62 anni.

 

Pensione senza penalizzazione

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Docente – Sono un insegnante di scuola secondaria di I° grado in servizio nata il 07/02/1952, sono entrata di ruolo nel 1982 e  a dicembre del 2013, tra pre-ruolo, ruolo e riscatto laurea, ho raggiunto i 40 anni di contributi. Gradirei chiarimenti sulla mia posizione pensionistica e quale e’ la prima data utile per il mio pensionamento senza incorrere in penalizzazioni. Ringraziando anticipatamente per la vostra gentilezza porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Docente,

vista la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva, raggiunge il requisito per la pensione anticipata previsto dalla L. 214/2011, per le donne, nel 2015.

Pertanto potrà “uscire” dal mondo lavorativo con decorrenza 1/9/2015 all’età di 63 anni e la misura della pensione non subirebbe nessuna penalizzazione.

Infatti  il meccanismo di decurtazione previsto dalla riforma Fornero si applica nei soggetti con una età inferiore ai 62 anni e fino al 31/12/2017 con una deroga particolare.

Pensione donna: anticipo e penalizzazione

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Annarella – Buonasera, sono un’insegnante di scuola primaria nata nel gennaio 1958. Al 31.12.2013 ho maturato un servizio pari a 36 anni e 9 mesi. Dai miei calcoli dovrei andare in pensione anticipata l’1.9.2019 con una lieve penalizzazione. Inoltre la mia pensione sarà calcolata fino al 31.12.2011 col sistema retributivo e dopo col contributivo. Chiedo cortesemente se ho ben capito. Grazie.

FP – Gentile Annarella,

la normativa pensionistica di riferimento, ad oggi è la  L. 214/2011 ovvero la cosiddetta riforma Fornero.

Vista la sua data di nascita e la sua anzianità contributiva al 31/12/2013 di 36 anni e 9 mesi, la sua prima possibilità di “uscita”, come indicato da lei, è nel 2019.

Nel suddetto anno il requisito previsto dalla normativa per la pensione anticipata, per le donne è di 42 anni e 2 mesi di anzianità contributiva.

In merito alla penalizzazione, si chiarisce che al momento del pensionamento (1/9/2019) avrà un’età di 61 anni e 7 mesi e  la misura della sua pensione, nella solo quota calcolata con il sistema retributivo e pertanto fino al 31/12/2011, subirà una decurtazione di circa lo 0,30% (conoscendo solo il mese e l’anno di nascita siamo impossibilitati a fornirle un dato sicuro….ecco il motivo del “circa”).

Si precisa che i requisiti pensionistici dal 2016 in poi, sono previsionali, basati sugli studi effettuati dall’ISTAT e pertanto dovranno essere verificati e potrebbero subire delle variazioni.

Pensione e riduzione

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Michela –  Sono una collaboratrice scolastica, con causa di servizio tab. A, minima, transitata dal Comune allo Stato dal 2001. Sono nata il 30/01/1953 e alla data del 31/12/2013 ho maturato 41 anni e 2 mesi di contributi. Quando potrò andare in pensione senza penalità? Ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità e attendo una vostra cortese risposta. Saluti.

FP – Salve Michela,

la L. 214/2011 rappresenta, ad oggi, la normativa di riferimento per le pensioni.

Pertanto tenuto conto della sua anzianità contributiva al 31/12/2013 di 41 anni e 2 mesi, può andare in pensione con decorrenza 1/9/2014,  ma vista l’età anagrafica di 61 anni, potrebbe la misura della sua pensione subire il meccanismo della penalizzazione previsto dalla normativa, ossia:

sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il ° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi
Si precisa che, in deroga a quanto appena detto, la riduzione della pensione, per i lavoratori al di sotto dei 62 anni, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro
Pertanto non avendo chiara la sua situazione effettiva di anzianità contributiva, non si riesce ad esprimere un parere in merito alla penalizzazione

Penalizzazione non applicata in caso di pensionamento con decorrenza 1/9/2015 all’età di ben oltre i 62 anni.

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