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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Pagamento del sabato e della domenica per il docente che non ha completato tutto l’orario settimanale

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Scuola – Gent.mo Prof. Pizzo, Le pongo il seguente quesito : spetta la retribuzione della giornata di sabato al supplente che svolge il suo orario settimanale di 9 ore dal lunedì al venerdì?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

Ai sensi dell’art. 40 del CCNL/2007 il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile.

Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente (e ovviamente nel caos in cui la scuola adotti la settimana corta).

Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella  scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da   svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

È pertanto escluso il pagamento del sabato e della domenica al supplente nominato su un orario part-time o spezzone orario, inferiore quindi all’orario “intero” per il relativo ordine di scuola, anche se ha completato tutta la settimana lavorativa.


Mobilità: da posto di sostegno a posto comune è un trasferimento e non un passaggio di ruolo

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Rita – sono stata immessa in ruolo su posto di sostegno scuola primaria  il 1/09/2009. Posso fare il passaggio sul posto comune o sono ancora nel quinquennio?  Ho provato ad accedere ad istanze on line e l’unica opzione che mi è concessa è quella di compilare la domanda di trasferimento.  Non dovrei, invece, compilare quella del passaggio di ruolo?

Paolo Pizzo – Gentilissima Rita,

puoi produrre domanda di trasferimento su posto comune perché questo in corso (che in questo caso si conta) è il tuo ultimo anno del quinquennio.

Stai però sbagliando pensando che sia un passaggio di ruolo quando invece è un semplice trasferimento.

Pertanto, entra nel riquadro della scuola primaria, clicca su trasferimento e nella domanda che compilerai online indicherai come scelta di posti quelli comuni e non del sostegno.

Per completezza: al punto 40 della domanda (L’insegnante è ancora nel quinquennio?) indicherai NO e poi indicherai al punto 43 solo “Posto comune e/o lingua”.

Lo speciale di OS

Mobilità: l’assistenza al suocero non dà diritto alla precedenza

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Francesco  – per i trasferimenti volontari dei docenti, ai fin della precedenza, vale la legge 104 anche per il suocero, o solo per il Genitore. Cordiali Saluti.

Paolo  Pizzo – Gentilissimo Francesco,

la risposta è negativa.

L’art. 8 del CCNI 2014/15 afferma che Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.

Lo speciale di OS

 

Graduatoria interna di istituto: calcolo del servizio di pre ruolo e altro ruolo

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Anna – insegno a tempo indeterminato da 19 anni nella primaria. Precedentemente ho prestato servizio nella scuola dell’infanzia statale, precisamente 3 anni di pre-ruolo e 12 di ruolo. Vorrei cortesemente sapere come vanno attribuiti i punteggi per il servizio reso  nel precedente ordine di scuola. Dal conteggio fattomi in segreteria dovrebbe ammontare a 37 Punti in totale. Io ho qualche perplessità. La ringrazio e la saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

il servizio in altro ruolo, nel tuo caso nell’infanzia, viene valutato 3 pp. per ogni anno prestato al pari del servizio di pre ruolo.

Pertanto, il calcolo nel trasferimento a domanda e anche nella graduatoria interna di istituto è questo:

3 anni di pre ruolo: 12 pp (4×3)

12 anni di ruolo nell’infanzia:  36 pp (12×3)

A questi vanno poi aggiunti gli anni di ruolo svolti nella primaria (escluso questo in corso) considerando 6 pp. per ogni anno prestato.

Mobilità: la valutazione del servizio pre ruolo svolto su sostegno

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Salvatore – sono un insegnante di sostegno della primaria, ho conseguito il titolo nell’ anno scolastico 2006, ma ho insegnato su sostegno anche negli anni precedenti.  Il mio quesito è questo: il servizio su sostegno antecedente l’acquisizione del titolo verrà valutato 6 punti o 3 punti? (è tutto servizio pre-ruolo poichè sono nell’anno di prova) Grazie per la sua cortese attenzione rimango in attesa di un suo riscontro e La saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Salvatore,

il servizio pre ruolo prestato col titolo di sostegno ti verrà valutato 2 volte, mentre quello prestato senza titolo di sostegno sarà valutato 1 volta.

Pertanto, ti saranno assegnati 6 pp. per ogni anno di pre ruolo prestato col titolo di sostegno e 3 pp. per ogni anno di pre ruolo prestato senza titolo.

Lo speciale di OS

Pensione: il riscatto dà la possibilità di valutare, nell’ambito di un determinato istituto previdenziale, periodi/servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici

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Assistente Amministrativa –  in servizio presso l’I.C. X di Pesaro, vorrei porre un quesito alla rubrica “Chiedilo a Lalla”: posso riscattare il diploma di Assistente sociale anche se non è prescritto per il posto ricoperto? Il riscatto di 5 mesi anteriori alla assunzione in ruolo mi consentirebbe l’accesso alla pensione nel 2017 anzichè nel 2018, e per  chi come me assiste un anziano disabile sarebbe veramente auspicabile.

L’Inpdap dice che non è possibile in quanto il diploma  non è prescritto per il posto ricoperto ma  la circolare INPDAP n.12 del 24/02/1999 avente per oggetto riscatto laurea rammenta la facoltà di riscattare gli anni di studio indipendentemente dal fatto che siano prescritti per il posto ricoperto; – la stessa cosa è ribadita dal D.L.VO 184/97; – l’Informativa INPDAP N.5 del 24/01/2000 ribadisce ugualmente la riscattabilità dei titoli universitari; – il Decreto Interministeriale 11/11/2011 con relativo allegato Tabella 1 equipara i Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali  -”Diploma di Assistente Sociale” alle Lauree.

Giuseppina  - sono una docente di inglese e insegno in un istituto superiore. Il prossimo anno scolastico vorrei produrre domanda di pensionamento. Poichè mi mancherebbero pochi mesi per rientrare tra coloro che ne hanno la possibilità,  vorrei sapere se i due anni di scuola di perfezionamento post-laurea sono riscattabili.

FP – gentilissime,

il riscatto dà la possibilità di valutare, nell’ambito di un determinato istituto previdenziale, periodi/servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici, dietro versamento del contributo totalmente a carico del richiedente.

Il riconoscimento, come giustamente viene indicato, se reso efficace, comporta un aumento dell’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.

La L. 341/1990 individua i corsi di studio ammessi al riscatto:

1) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a deu anni e non superiore a 3 anni;

2) diploma di laurea, onseguito dopo un corso di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6 anni;

3) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea, ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;

4) dottorato di ricerca regolati da determinate disposizioni di leggi.

E’ possibile altresì riscattare i master universitari di primo e secondo livello.

Per quanto appena affermato e tenuto conto dei riferimenti normativi che ha citato, a parere di chi scrive il diploma di assistente sociale può essere riscattato.

Si precisa che:

- prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, la facoltà di riscattare gli anni di studio era consentita, solo per quei titoli di studio richiesti per l’ammissione a determinate posizioni di lavoro.

Il suddetto presupposto viene meno dal 12 luglio 1997.

Infatti  tutti i titoli di studio possono essere riscattati indipendentemente dal ruolo che si ricopre, così come indicato dalla circolare Inpdap n. 12 del 24/12/1999.

Si precisa, che:

- la norma , di cui sopra,  si applica alle domande presentate a decorrere dal 12 luglio 1997 ed è irrilevante il priodo di conseguimento del titolo;

- è facoltà dell’interessato richiedere  il riscatto anche di due o più corsi universitari, a condizione che siano stati conseguiti i relativi titoli;

- i periodi da riscattare devono essere limitati ai soli periodi non contemporanei ai servizi con obbligo di iscrizione.

Per Giuseppina: In considerazione di quanto appena affermato, nella fattispecie, il titolo conseguito (diploma post-laurea)  potrebbe (condizionale d’obbligo per i pochi elementi a disposizione)  rientrare nella casistica individuata al punto 3) e pertanto essere ammesso al riscatto.

 

Malattia per chi ha un contratto al 31/8: periodo di comporto, malattie escluse, decurtazione “Brunetta”

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Barbara – sono un’insegnante di scuola dell’infanzia con contratto a t. d. da csa fino al 31 agosto. Per motivi di salute, mi sono assentata da lavoro 7gg a novembre e 26 gg a marzo. Quest’ultimo periodo è certificato oltre che dal medico di famiglia, anche dallo specialista che mi ha visitato e che ha effettuato la terapia per cervicobrachialgia. Ho letto che superato un mese di assenza per malattia il Dirigente Scolastico può retrocedere dal contratto e licenziare l’insegnante. E’ così? Non è un sopruso trattandosi di malattia? Chiedevo inoltre a quanto ammonta la decurtazione giornaliera per malattia? E’ uguale a prescindere dal periodo di  assenza o varia? E di quanto? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Barbara,

i 30 gg. di malattia a cui fai riferimento sono disponibili per i docenti assunti per supplenza breve.

La tua è invece una supplenza fino al 31/8.

Ai sensi dell’art. 19 del CCNL/2007 al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta invece la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • Il primo mese è intermente retribuito;
  • Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
  • Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni

Sono esclusi dal computo:

  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero [sempre se relativi alla grave patologia certificata, così come dispone l'art. 17/9 del CCNL/2007], l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

Per ciò che riguarda la decurtazione:

la trattenuta “Brunetta” opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

  • Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

da 0 a 14 anni

RPD € 164,00 (164,00/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 5,47

da 15 a 27 anni

RPD €  202,00 (202,00/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 6,73

da 28 anni

RPD €  257,50 (257,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 8,58

AREA B/C

C.I.A. €  64,50 (64,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 2,15

AREA A/As

C.I.A. €  58,50 (58,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 1,95

Graduatoria interna docenti: valutazione del servizio prestato in assegnazione in un ruolo diverso rispetto a quello di appartenenza

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Mario – Ho un dubbio riguardo alcuni anni trascorsi alle superiori in assegnazione provvisoria con titolarità scuola media. Ora che sto alle superiori e già in soprannumero… come valutarli nella graduatoria interna? Posso considerarli al punto A della scheda come servizio di ruolo comunque svolto nel ruolo attuale?  Grazie mille spero che almeno tu possa darmi una risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Mario,

il servizio prestato in ruoli diversi (indipendentemente dal ruolo) da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria è valutato  per intero (pp.6 per ogni anno di servizio) con riferimento al ruolo di appartenenza.

Pertanto, lo inserirai al punto A.

 


PAS A033 Lombardia: un corso annuale compresso in 3 mesi penalizza didattica e candidati costretti a full immersion

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Daniela - Buongiorno, ho alcuni quesiti da sottoporre relativamente al PAS per la classe A033 in Lombardia. Dopo mesi di silenzio e tentennamenti, a metà marzo è stata attivata la possibilità di seguire presso eCampus.
Tuttavia, il percorso pensato come ANNUALE dal decreto n. 58 del 2013 viene di fatto compresso a soli tre mesi e mezzo (da aprile a metà luglio) comprendendo 288 ore di lezione (di cui 192 in modalità e-learning), dieci
esami e prova finale.

Secondo voi è normativamente possibile e corretto comprimere in questo modo il percorso formativo proposto tenuto conto che, alla luce del calendario divulgato, anche i permessi per il diritto allo studio risulteranno di
scarso aiuto?

Mi pare che in altre regioni (es. Emilia Romagna) vi sia stato uno scaglionamento su più annualità: dato che in Lombardia vi sarebbero 403 candidati qual è il motivo per cui non è stata ipotizzata questa soluzione anche per l’A033?

Sarebbe possibile per una residente in Lombardia, a questo punto, iscriversi presso una Regione che propone lo scaglionamento al prossimo anno?

Chiedo ingenuamente anche: dato che il percorso viene ridotto a pochi mesi (tra l’altro con ben 192 ore da fruire a casa) per quale ragione non è stata ipotizzata una riduzione della quota da versare? Molti costi in fondo
saranno a nostro carico…

Purtroppo, dopo molte riflessioni, ho deciso di rinunciare (per ragioni legate al mio attuale contratto di lavoro, per ragioni logistiche legate agli spostamenti e, non ultime, per ragioni economiche), tuttavia credo che
queste domande abbiano (per quel che vale) un senso… Grazie per il supporto che fornite.

Lalla - gent.ma Daniela, riteniamo che la scelta dell’Università derivi dalla volontà di non penalizzare i candidati che, stando al decreto n. 45 del 22 luglio 2013, entro il mese di luglio 2014 dovrebbero essere in possesso dell’abilitazione. L’Università cioè si fa carico delle inadempienze degli Uffici Scolastici e più di tutti del Ministero, che hanno approntato il corso con ritmi molto lenti, organizzazione confusionaria, con problemi ancora irrisolti.

Il risultato è stato quello di penalizzare la didattica, oltre che come dici tu, non permettere ad alcuni candidati la full immersion, mentre un corso annuale, con ritmi più distesi avrebbe permesso un’organizzazione logistica migliore per i candidati.

Che dire? Al momento non è possibile dire chi abbia ragione, certo il perdere il senso del corso, cioè una seria formazione iniziale degli insegnanti, è grave (fermo restando che ci sono università, situazioni, corsi in cui questa sarà comunque garantita, con notevole sforzo sia da parte degli insegnanti che dei candidati).

Per quanto riguarda il trasferimento in altra regione che erogherà il corso nell’a.a. 2014/15, tale possibilità non è contemplata nella normativa, in quanto residuale (molto più diffuso trovare invece docenti che vorrebbero avere l’abilitazione già dal 2013/14) , tuttavia potrebbe non essere peregrina, e anche di fronte ad una risposta negativa di oggi (se deciderai di non seguire comunque il corso), non è detto che il prossimo anno non potranno esserci ripensamenti, magari se rimarranno posti vuoti rispetto alla disponibilità delle Università.

Date ipotetiche aggiornamento Graduatorie di istituto

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Gloria – Buongiorno Lalla. Mtei ngo sempre aggiornata sul sito orizzonte scuola. Vorrei sapere gentilmente una cosa: l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto sarà previsto all’incirca nelle stesse date di quando è previsto quello delle grad. ad esaurimento?

Son preoccupata perchè mi devo dare agli inizi di maggio un esame singolo per ultimare i cfu necessari per insegnare alle medie e non vorrei dover aspettare altri 3 anni per essere inserita. Grazie mille

Lalla – gent.ma Gloria, pensiamo non ci sia alcun problema per il tuo esame. L’aggiornamento delle graduatorie di istituto sarà infatti successivo a quello delle graduatorie ad esaurimento. La finestra di aggiornamento prevista per le graduatorie ad esaurimento è 10 aprile – 9 maggio (date da confermare), per cui l’aggiornamento delle graduatorie di istituto non potrà cominciare prima del 10 maggio. Il Ministero ha comunicato ai sindacati delle date ipotetiche anche per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma sono ancora tutte da verificare Graduatorie di istituto 2014/17: fa nuovamente capolino ipotesi aggiornamento a maggio

Va inoltre tenuto conto del fatto che il titolo per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto deve essere "perfetto" alla data di scadenza per la presentazione della domanda, per cui se venissero confermate quelle date, entro il 9 giugno (riteniamo si potrà giungere anche oltre quella data).

Quindi, sostenendo l’esame ai primi di maggio, non avrai alcun problema per l’inserimento del titolo nella III fascia delle Graduatorie di istituto.

Requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011

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Melania – Sono un’insegnate di scuola primaria che doveva andare in pensione il 01/09/14 con 60 anni di età e 40 di servizio. Adesso quando potrò andare in Pensione? Si prospettano novità per chi come me ha 40 anni di contributi? Saluti e ringraziamenti.

FP – Gentile Melania,

vista la sua anzianità contributiva di 40 anni al 31/8/2013 e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011.

Di seguito si indicano i requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni:
- 2014/2015 41 anni e 6 mesi;

- 2016/2018 41 anni e 10 mesi.
Matura il diritto a pensione con decorrenza 1/9/2015, con una anzianità contributiva di 42 anni.

Per completezza di informazione, si  segnala la possibilità che ha, di accedere alla pensione con la cosiddetta opzione donna 57 + 35, ovvero 57 anni  e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva.

Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Quanto sopra affermato trova riscontro anche nella nota sui pensionamenti del MIUR prot. 2855 del 23/12/2013.

 

 

 

Pensione: contributi figurativi dei periodi di disoccupazione

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Lina – ti scrivo per chiederti chiarimenti su una mia zia che deve andare in pensione. Ha compiuto settant’anni. Essendo insegnante ha lavorato sempre facendo supplenze dai primi anni ottanta e ha accumulato circa 19 anni di contributi ed ha circa cinque anni di disoccupazione presso l’inps. A quale tipo di pensione può accedere? Lo vorrei sapere per capire quale tipo di documentazione serva all’istituto pensionistico Inpdap. Far valere la disoccupazione e quindi i contributi figurativi (la domanda è stata presentata già nel 2003 all’Inpdap) è oneroso?  grazie della disponibilità.

FP – Salve Lina,

vista l’età anagrafica di sua zia, andrà in quiescenza per raggiunti limiti di età.

In merito al discorso dei contributi figurativi dei periodi di disoccupazione, le segnalo che l’articolo 2 della  legge n. 29/1979  stabilisce:

“può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda,  di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare.” Si evince, da quanto scrive, che è stato già espletato tale adempimento e si conferma che  si tratta di una domanda onerosa.

Pensione e blocco scatti

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Ass Amm.va – sono andata in pensione dal 1 settembre 2013.  Per il blocco degli scatti, ho avuto lo slittamento della scadenza dal 31 12 2012 al 31 12 2014, per cui sono andata in pensione con la fascia 28. Se verrà ripristinato lo scatto 2012, potrò fare domanda e avere la pensione e liquidazione aggiornata?  Grazie spero tu possa darmi una risposta.

FP – Gentile Assistente Amm.va,

per completezza di informazione, le illustro brevemente i diversi passaggi che si sono susseguiti in merito alla questione “blocchi”:

- la L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il  servizio reso in questi anni non è utile ai fini della progessione della carriera:

- il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto che se ci saranno delle economie, cheotranno essere utilizzate per recuperare gli anni 2011 e 2012;

- l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 ha  consentito il recupero  del 2011, attraverso le economie accertate;

- il D.P.R. n. 122 del 4/09/2012, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251 – proroga il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

Ad oggi  risultano bloccati gli anni 2012 e 2013.

Le segnalo poi, che il MIUR prima con nota prot.  n. 1211 del 22/5/2013 e poi con nota 10554 del 9/10/2013 avente per oggetto: “sblocco anzianità del 2011. Adempimneti”:

inviatava le istituzioni scolastiche all’aggiornamento della progressione economica del personale in quiescenza ai fini della rideterminazione dei prospetti per la  riliquidazione delle pensioni e del tfr.

Pertanto nel momento in cui ci sarà l’atto di indirizzo dell’Aran  relativo allo sblocco dell’anno 2012 (si spera entro giugno) e il relativo aggiornamento del portale SIDI,  lei maturerà  la fascia stipendiale relativa al gradone 35.

In tal caso sarà oggetto di riliquidazione della pensione, del tfr nonchè di arretrati stipendiali.

Ricostruzione di carriera e possibile ricorso

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Michele  – le scrivo per sapere se è possibile ricorrere avverso la mia ricostruzione di Carriera effettuata nel 2008, dopo mio ricorso. Nel 1999, dopo 23 anni di ruolo nelle scuole elementari, sono strato immesso nei ruoli della Scuola secondaria di 1° grado, per effetto del superamento del concorso. Dopo il superamento dell’anno di prova ho fatto richiesta di ricostruzione di carriera e dopo mio ricorso avverso il mancato riconoscimento dei servizi di ruolo, nel 2008 mi è stata fatta la ricostruzione e sono stato inquadrato nella fascia stipendiale “15 anni”.

Dopo 23 anni di ruolo nelle scuole elementari e 14 anni di ruolo nelle scuole secondarie di 1° grado sono ancora nella fascia stipendiale “28″. Raggiungerò la fascia stipendiale “35″ nel mese di marzo 2017, quando avrò ben 41 anni e 7 mesi di servizio, con una perdita di 6 anni e sette mesi, mentre altri nella mia stessa situazione hanno avuto il riconoscimento di tutti i servizi sia ai fini giuridici che a quelli economici. Alla luce delle nuove norme potrei presentare ricorso e chiedere il riconoscimento di tutti i servizi, così come sta avvenendo per i docenti della scuola materna? La ringrazio vivamente.

FP – Gentile Michele,

di seguito le illustro, brevemente,  la procedura  in caso di passaggio di profilo da docente di scuola primaria a quello di scuola secondaria.

1) All’atto del passaggio di ruolo da una qualifica inferiore  ad una superiore, si ha diritto prima di tutto al calcolo dello stipendio ad-personam, secondo quanto previsto dall’istituto della temporizzazione di cui all’art. 6 del DPR 345/83.

Per temporizzazione si intende il procedimento mediante il quale il cosiddetto “valore economico” (la differenza tra lo stipendio nel ruolo di provenienza  in godimento nel momento del passaggio e lo stipendio iniziale maturato nello stesso  ruolo) viene trasformato in anzianità nel nuovo profilo.

Con la suddetta procedura si garantisce, attraverso l’assegno ad-personam, la stessa retribuzione in godimento prima del passaggio con la relativa anzianità “temporizzata”.

2) Successivamente, alla conferma in ruolo e dietro presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato, si procede alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo svolti anteriormente.

Terminato il riconoscimento dei servizi (di cui sopra) avvenuto secondo quanto prescritto dalla normativa, il sistema informativo (portale SIDI) verifica quale trattamento economico è più favorevole, e in base a tale scelta,  procederà la progressione dello stipendio.

Doverosa una precisazione:

i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti da ricostruzione di carriera (cfr. art. 6 del D.P.R. 345/1983).

Pertanto all’atto del superamento della prova bisogna verificare se:

il riconoscimento dei servizi (ricostruzione di carriera) attribuisce un trattamento economico inferiore rispetto a quello risultante dalla temporizzazione. In questo caso non è possibile prendere in considerazione l’anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera, in qunato non è ammesso attribuire un trattamento economico meno favorevole a fronte di un’anzianità più favorevole.

Solo in presenza di uguale trattamento economico tra la temporizzazione e la ricostruzine di carriera si prenderà come riferimento l’anzianità di servizi riconosciuta ai fini giuridici ed economici più favorevoli.

Mi permetto a questo punto, di condividere con lei una riflessione:

stabilito che in base a quanto appena affermato, la progressione della carriera è determinata sulla base dell’anzianità derivante dalla temporizzazione, questo significa che  non è più possibile recuperare (a discapito dell’interessato), al compimento delle anzianità previste dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 ( 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria superiore -  18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell’infanzia,primaria, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore – 20 anni per gli assistenti ed i collaboratori), l’eventuale 1/3 che sarebbe stato riconosciuto ai soli fini economici. Quest’ ultima anzianità prevista solo in caso di ricostruzione di carriera.

In virtù di quanto appena detto, occorre nel suo caso specifico, controllare se la progressione economica del suo stipendio è frutto dell’anzianità derivante dalla temporizzazione o della anzianità derivante dalla ricostruzione di carriera.

Quest’ultima  le consentirebbe di fare un’attenta valutazione sul da farsi.

Graduatorie ad esaurimento: depennamento per chi non presenta la domanda. Diffondete l’informazione

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Marinella – Gentili Lalla e Redazione tutta, approfitto della vostra disponibilità, visto il riguardo che mi avete usato tante volte. Relativamente al vostro articolo pubblicato oggi, dal titolo: Graduatorie ad Esaurimento 2014 17: chi non presenta la domanda verrà depennato ho constatato che, rapidamente l’articolo ha conquistato quasi 900 "mi piace".

Mi chiedo: ma sono i "mi piace" perché qualcun altro verrà depennato (forse), perché (probabilmente) il titolo potrebbe far presagire una durezza di posizioni nei confronti dei reinserimenti (visto che le nuove inclusioni sono comunque escluse), o perché la sentenza che voi includete ribadisce il diritto sancito dalla 143 del 2004 a essere reinseriti??

So che non avete la palla di vetro, e questa mia non vuole essere una benevola domanda retorico-provocatoria. E’, sinceramente, un appello alla vostra esperienza per aiutarmi a capire una cosa di cui, realmente, non
riesco a rendermi conto. Sempre con stima e simpatia

Lalla - gent.ma Marinella, i "mi piace" a nostro parere vanno letti in diverse maniera. Facebook è uno strumento limitato, in quanto si è costretti a condividere il testo per poter poi dire nella propria pagina "non mi piace" "non approvo", o comunque "guarda cosa accade".

Il numero delle condivisioni a nostro parere va visto in maniera positiva perchè significa che c’è attenzione sul problema. Più l’articolo verrà condiviso, maggiori saranno le possibilità che ci saranno meno docenti che incapperanno in questa situazione (se non ricordo male tu sei una di queste), una sorta di opera di prevenzione che potrà portare solo del bene.

Escludiamo che "il mi piace" possa essere legato al piacere di avere meno concorrenti che precedano per il ruolo, per quanto le graduatorie siano un meccanismo da "guerra tra poveri", non esiste alcun tipo di piacere nel constatare che esiste questa norma così severa (considerato che, in particolari circostanze potrebbe accadere a chiunque).

Invito quindi anche te a diffondere l’articolo, affinchè sia chiaro ai singoli docenti, alle scuole, ai sindacalisti.


TFA truffa! Quante potranno essere le supplenze attribuite da II fascia delle graduatorie di istituto?

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Martina – Chi si è abilitato con il TFA ordinario lo scorso anno quali probabilità ha di ricevere un incarico annuale per il prossimo anno scolastico?

Lalla - dipenderà dal numero di incarichi, dalla provincia scelta per l’inserimento, dalla classe di concorso.

Martina – Se ho capito bene le GAE vengono utilizzate sia per il ruolo che per gli incarichi annuali al 30 giugno o al 31 agosto…

Lalla – esatto.

Martina – A chi si è abilitato in una classe di concorso affollata (es. a019) cosa rimane? Non si era parlato di priorità per i tieffini (che si sono abilitati superando tre prove preselettive e spendendo molti soldi!?) nell’assegnazione delle supplenze?

Lalla – si è parlato di priorità all’interno della III fascia delle graduatorie di istituto, per evitare che accada come quest’anno, in cui docenti abilitati non hanno potuto far valere il titolo e nello scorrimento delle graduatorie sono alla stregua di colleghi ancora non abilitati.

Martina – Nella seconda fascia delle GI chi è inserito? anche quelli delle GAE?

Lalla - nella II fascia delle Graduatorie di istituto sono inseriti i docenti in possesso di abilitazione ma che non sono inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (perchè si sono abilitati dopo la chiusura disposta dalla legge 296/96 o ne sono stati depennati).

I docenti inseriti nelle GaE sono inseriti nella I fascia delle graduatorie di istituto, quindi precedono gli abilitati di II fascia.

Qualora ci siano cattedre residue al 30 giugno o 31 agosto, che non è possibile assegnare perchè le Graduatorie ad esaurimento sono esaurite, si passa allo scorrimento delle Graduatorie di istituto, a partire dalla I fascia, per poi proseguire con le successive.

Le graduatorie di istituto (vedi Regolamento delle supplenze) possono essere utilizzate ”

Per le supplenze temporanee”. In caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento, o comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

Martina – Se loro prendono pure tutte le supplenze annuali e per il prossimo aggiornamento delle GI è previsto che i passini possano inserire il loro tiolo con riserva, ci passeranno avanti tutti?! Almeno si dia la possibilità a chi sta seguendo il titolo di specializzazione per il sostegno ed è in GI di poter inserire anche quello con riserva (come è gia previsto per le GAE)…visto che costa piu del doppio del pas (il quale di fatto è una sanatoria collettiva che non tiene in considerazione in alcun modo il famoso merito su cui doveva basarsi il nuovo metodo di reclutamento della classe docente italiana!!!)

Dopo piu di 6000 euro spesi, 6 prove preselettive superate e 2 abilitazioni conseguite a noi restano solo le briciole… Se le GAE sono blindate per noi perche bandire i corsi tfa per quelle classi di concorso affollate che non scorrono mai?! Solo per rimpinguare le tasche delle università? Le supplenze di pochi giorni le prendevamo anche dalla terza fascia GI senza bisogno di sprecare tutto quel tempo e denaro!!!

Ogni giorno che passa la delusione e l’avvilimento crescono senza possibilità di recupero…si parla di tutti, passini, idonei, ex congelati ssis, diplomati magistrali, ecc..MA A NOI CHI CI PENSA?! Stiamo subendo un trattamento inqualificabile…il TFA così concepito è una vera e propria TRUFFA!

Abbiamo diritto all’inserimento in GAE altrimenti

Rivogliamo i nostri soldi e un risarcimento per i danni morali!

Lalla – la riserva per il titolo PAS è ancora ipotetica.

Graduatorie ad esaurimento: possibile decreto entro marzo. Graduatorie di istituto: ipotesi riserva per PAS

Per il resto, non vorrei che la mia frase suonasse “dura”, ma il destino degli abilitati TFA era già noto e inserito nella normativa di attivazione (dal punto di vista umano cioè il tuo sfogo è comprensibile, ma esso si scontra con la normativa).

Va detto che anche da graduatorie di istituto si ha la possibilità di avere incarichi lunghi, altrimenti non si spiegherebbero le 3 annualità accumulate per il PAS. Come detto dipenderà da molte variabili.

Più che del trattamento nelle graduatorie di istituto, allora bisognerebbe lamentarsi della mancata previsione di concorsi organizzati in maniera sistematica, o comunque di un rinnovamento del sistema di reclutamento che dovrà portare all’immissione in ruolo.

Graduatoria interna di istituto. Le esigenze di famiglia. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – A proposito della graduatoria interna: una nostra docente (residente in un comune vicino) sostiene di aver diritto al ricongiungimento (6 punti) nel nostro comune poiché nel suo comune esiste un liceo con l’insegnamento della sua materia (A019) ma non c’è un insegnante titolare, sono disponibili solo 4 ore. Noi pensiamo che per avere i 6 punti del ricongiungimento alla famiglia basta che ci sia l’insegnamento della materia nella scuola del suo comune, lei dice che ci deve essere almeno una cattedra completa. Chi ha ragione? Ringraziamo anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che tale punteggio spetta nel caso in cui il comune del familiare a cui si chiede il ricongiungimento coincida con quello di titolarità del dipendente, a nulla rilevando la residenza di quest’ultimo.

La nota 6 del titolo II – ESIGENZE DI FAMIGLIA docenti allegata al CCNI  2014 è molto chiara:

“… Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente).”

Ricordiamo che analoga indicazione è contenuta nella nota 4 dell’art. 7.1 punto V che tratta del comune nel caso di assistenza al disabile:

Pag 16: “…In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili”

Nota 4: “Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”.

Non spetta infatti al docente o alla scuola stabilire se ci sono o meno delle ore per quell’insegnamento (cosa che oltretutto non può essere stabilita nel mese di aprile), ma ciò che rileva e che quindi dovete considerare è se nel comune X esista o meno l’insegnamento della A019 e quindi l’istituzione scolastica nella quale sia presente.

ES. se nel comune X ci sono solo istituti comprensivi, sicuramente non esiste l’insegnamento della A019.

Basta quindi fare riferimento alle istituzioni scolastiche presenti e all’insegnamento della specifica classe di concorso, a nulla rilevando il numero dei titolari o delle ore a disposizione.

Graduatoria interna di istituto. Valutazione del pubblico concorso. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una docente di scuola secondaria di 1° grado ha avuto il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Mi chiedo se il concorso ordinario che lei ha superato viene valutato con 12 punti anche se non è il titolo di accesso al ruolo attuale. La saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la lettera B della sez. II – TITOLI GENERALI attribuisce punti 12 per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Ai sensi della nota 1 della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Ai sensi della nota 10  i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.

A maggior ragione un concorso ordinario a posti della scuola primaria non è valutabile nell’ambito della scuola di I grado.

Graduatoria interna di istituto e punteggio di continuità

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Francesca – Insegno nella scuola di attuale servizio dal 2011/12 ma nella graduatoria interna d’istituto appena pubblicata non mi è stato riconosciuto alcun punteggio di continuità, perchè, così mi è stato detto, l’attribuzione scatta solo dopo il terzo anno. Nelle vostre guide invece ho letto che il vincolo del triennio per la continuità si applica solo ai trasferimenti. Visto che dovrò fare ricorso potreste segnalarmi, se c’è, il punto preciso della normativa che lo specifica?

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

la questione è affrontata nelle note 5 e 5 bis della tabella allegata al CCNI (da pag. 110 a 112).

Nella nota 5 viene affermato:

“La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità…

Nella nota 5 bis invece:

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

- entro il quinquennio………………………………………………………..…………… Punti 2

- oltre il quinquennio ………………………………………………………. Punti 3.

A questo punto mi chiedo: la scuola sta sbagliando l’attribuzione di detto punteggio a tutti i docenti, ma da quanti anni?

Graduatoria interna di istituto e legge 104/92. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – pervengono a scuola certificazioni sanitarie, ai fini dei permessi per l. 104, dove viene riconosciuto soltanto l’ art. 3 comma 3. E’ sufficiente per la fruizione dei permessi e per  l’esclusione dalla graduatoria d’istituto? Un’altra certificazione riporta :  Dati anamnestici – GIA’ ART. 21 CON REV. A 1 ANNO ACCERTAMENTO HANDICAP ART. 3 COMMA .

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

i permessi retribuiti per handicap sono attribuiti solo al lavoratore che assiste un familiare a cui è stata riconosciuta la disabilità grave ovvero a condizione che l’handicap del familiare abbia la connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92:

La minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Mentre per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto basta anche l’art. 21 legge 104/92 e il riconoscimento di un’invalidità superiore ai 2/3 (anche se i due elementi,che devono necessariamente coesitere, risultano da due certificazioni distinte).

Pertanto, con l’art. 3 comma 3 si hanno sia i 3 giorni al mese che l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, con il comma 1 non si ha diritto ai 3 gg. al mese ma si potrebbe avere diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto solo a condizione che sia riconosciuta anche un’invalidità superiore ai 2/3.

Per ciò che riguarda la rivedibilità l’art. 7/2 del CCNI la prevede solo per l’assistenza al familiare disabile affermando: L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Già l’USR Calabria con nota 8012/2009 affermava:

si esprime il parere che l’indicazione di “rivedibilità” della situazione di handicap non esclude l’attribuzione delle precedenze e ciò in quanto una diversa interpretazione contrasterebbe con i presupposti del riconoscimento della situazione di handicap, poiché l’art. 3. comma 3, richiede la necessità di “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”. Pertanto deve ritenersi che il concetto di “rivedibilità” prevede la salvaguardia di interessi generali meritevoli di tutela, senza  comprimere il diritto tutelato dalla Legge 104/92.”

Si legga comunque l’art. 9 del CCNI 2014/15 per ciò che riguarda le certificazioni.

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