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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Posto vacante dopo il 31/12 e proroga della supplenza al docente già in servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – A seguito di visita medico collegiale, una docente di scuola primaria è stata dichiarata inidonea al servizio, rendendo il posto libero dal 01/04/2014 e fino al termine delle lezioni. Su questo posto è stata nominata una supplente che ha iniziato dal 11/10/2013 sulla malattia d’ufficio della titolare che è stata resa inidonea dal 01/04/2014. Domanda, sul posto della titolare reso libero dal 01/04/2014 si può, per continuità didattica prorogare la medesima supplente o bisogna scorrere nuovamente la graduatoria? Ringraziando porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la supplenza è da assegnare fino al termine delle lezioni più una proroga per gli scrutini al docente già in servizio.

Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.

Pertanto, se il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.


Permessi per motivi personali e motivazioni a supporto della richiesta

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Alessandra – sono una docente assunta a tempo indeterminato e lavoro c/o un istituto superiore.  Vorrei sapere se la richiesta di un giorno di permesso retribuito per motivi familiari o personali (da documentare anche con autocertificazione) debba rientrare in una casistica specifica di motivazioni. Nel caso specifico avrei bisogno di tale giorno di permesso per recarmi ai ricevimenti individuali mattutini c/o la scuola di mia figlia  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Alessandra,

L’art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell’assenza.

I motivi possono anche essere esplicitati al dirigente in forma riservata. Quest’ultimo, infatti, in qualità di capo di istituto è tenuto al segreto d’ufficio.

In casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che rendono impossibile la richiesta scritta del permesso con un ragionevole anticipo, il dipendente ha l’obbligo di comunicare  tempestivamente alla scuola servizio (anche tramite fonogramma) l’assenza, indicandone la durata e i motivi a supporto della richiesta.

I motivi familiari e personali non devono essere “particolari” o “gravi”, né è indicato dalla norma che devono essere obbligatoriamente documentati o certificati (possono infatti essere autocertificati).

Non esiste però una casistica di “motivi personali o familiari”.

Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

Pertanto, i motivi possono essere diversi e di varia natura: nascita del proprio figlio, testimonianza giudiziale non resa in favore dell’amministrazione, visite specialistiche, testimone di nozze o matrimonio di un familiare o di un amico, accompagnamento di un familiare dal dentista, ad una visita medica, all’aeroporto, effettuazione di un trasloco o più semplicemente prestare assistenza ad un parente o andare a trovare la propria figlia in altra città.

Tale permesso può essere altresì fruito in quei casi eccezionali, involontari e imprevedibili: es. presenza di ghiaccio o neve, oppure la foratura della gomma dell’auto, lo sciopero o un guasto dei mezzi di trasporto, comunque per tutte quelle cause non imputabili al dipendente che non permettono di raggiungere la sede di servizio per l’intera giornata mentre la scuola è aperta e si svolgono le normali attività di servizio e di insegnamento.

Potrai quindi autocertificare il permesso con le motivazioni espresse nel quesito. In ogni caso non esiste possibilità di diniego.

Graduatorie ad esaurimento: esclusione iscritti Scienze della formazione primaria dall’a.a. 2008/09

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Luciana - Cara Lalla, sono iscritta al quarto ed ultimo anno di Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento spero di concludere entro quest’anno accademico. Ti volevo chiedere se potrò iscrivermi magari con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che saranno a breve aggiornate.

A tale proposito faccio presente il cosiddetto "Milleproroghe del 23 febbraio 2012 che recita nel seguente modo: " "a inserire con riserva, all’atto del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell’abilitazione, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2014-2015;"

Se ciò fosse confermato come deve essere, volevo chiederti in quale fascia secondo te potrò iscrivermi.

Lalla - gent.ma Luciana, le graduatorie ad esaurimento sono state dichiarate tali dalla legge 296/06. La loro caratteristica è quella di non prevedere l’inserimento di nuovi docenti, ma di esaurirsi nel momento in cui tutti coloro che sono già inseriti saranno stati assunti in ruolo (la previsione dell’attuale Ministro Gelmini è di 10 anni).

Nel 2012, in occasione dell’approvazione del decreto Milleproroghe, è stata istituita una fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad esaurimento, che oggi il Ministero per comodità chiama "IV fascia". In essa sono inclusi i docenti che hanno conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/09, 2009/10, 2010/11. (

Graduatorie ad esaurimento: come e perchè della IV fascia )

Contemporaneamente fu approvato un Ordine del Giorno

dell’On. Russo (PD), in cui compare il trafiletto che hai riportato. Tra il 2012 e il 2014 il Governo non ha discusso (sostanzialmente per mancanza di volontà politica) tale Ordine del Giorno, pertanto ad esso non si è dato seguito, è rimasto lettera morta, e non può essere considerato normativa.

Ad oggi le graduatorie ad esaurimento rimangono chiuse a nuovi inserimenti, come abbiamo spiegato in questo articolo

Graduatorie ad esaurimento: esclusi 10.000 abilitati Scienze della formazione primaria.

Il 10 aprile al Miur è prevista una manifestazione (trovi i contatti in questo articolo)

Graduatorie di istituto: alcune segreterie non controllano titoli di accesso

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Giulia – Carissima Lalla, seguo il blog da tempo e devo ringraziarti perchè ho trovato spesso chiaramenti che cercavo. Sono una precaria di terza fascia per primaria e infanzia delle graduatorie d’istituto, inserita attraverso il titolo di diploma magistrale. Ti scrivo perchè in vista della riapertura delle suddette graduatorie ho alcuni dubbi e spero tu possa aiutarmi. Nella graduatoria della mia provincia risulta inserito (in una posizione superiore alla mia) un insegnante che non ha i titoli necessari per esservi (assenza di diploma magistrale entro l’anno 2001-2002 o laurea in scienza della formazione).

A questo proposito mi domando come sia possibile che vi sia inserito, come abbia potuto svolgere per anni supplenze senza che tale condizione siamai saltata all’occhio del personale amministrativo delle diverse scuole in cui a prestato servizio o ancora prima di chi dovrebbe controllare i dati comunicati al ministero. Cosa è oppurtuno fare? Come mi dovrei comportare?

Ciò che mi sconcerta è il fatto di non riuscire mai a trovare un responsabile di questa moltiplicità disparata di modi di gestire le cose.

Mi domando quante altre situazioni analoghe ci siano, ma sfuggono a qualsiasi controllo. Ringraziandoti per l’attenzione aspetto con fiducia un tuo consiglio.

Lalla - Gent.ma Giulia, in quanto diretta interessata (l’assegnazione di supplenze al collega che ti precede potrebbe danneggiarti) puoi richiedere accesso agli atti, ossia alla documentazione presentata per la richiesta di iscrizione in graduatoria.

Accertati che i tuoi dubbi sono confermati, puoi richiedere un controllo più accurato (naturalmente per iscritto) dei titoli.

La normativa, il dm n. 62/11 prevede che "In occasione dell’attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.

5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall’aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione."

Purtroppo ci rendiamo conto che non tutte le scuole adempiono a questa prescrizione, mettendo in difficoltà coloro che utilizzano le graduatoria in maniera onesta. Un paradosso ad es.è quello indicato in questa sentenza
Supplenze: il docente assunto da messa a disposizione non può contestare mancanza possesso titoli a docente della graduatoria

TFR per supplenze 2013 non ancora ricevuto: è normale?

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Mariangela – Sono una docente precaria e l’anno scorso ho terminato gli esami di maturità il 4 luglio. La scuola nella quale avevo 11 delle 20 ore della cattedra mi ha assicurato di aver inviato per tempo la documentazione.

I 6 mesi di attesa previsti sono già trascorsi, vorrei sapere se devo aspettare ancora o se anche il TFR, come il pagamento delle ferie, fa parte dei bei ricordi andati!!!! Ti ringrazio anticipatamente.

Lalla – gent.ma, io reputo normale il tempo di attesa.

Come ben sai, la

legge 148 del 14 settembre 2011 ha determinato per il pagamento del TFR (trattamento fine rapporto) ai lavoratori a tempo determinato che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro, nuovi tempi di erogazione. In particolare ottengono la prestazione dopo 6 mesi quei lavoratori assunti a tempo determinato e che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

Pertanto, la scadenza dei 6 mesi nel tuo caso è posta a febbraio. Ad andar bene, avresti potuto ricevere il TFR con l’emissione di marzo 2014, ma poichè le emissioni vengono fatte a scaglioni, è probabile che bisognerà attendere ancora qualche settimana.

In ogni caso è possibile verificare lo stato della richiesta attraverso il portale INPS ex INPDAP a questo indirizzo

Nel forum di OrizzonteScuola.it un topic apposito sull’argomento Mancato pagamento TFR a.s. 2012/2013

Famiglia vuole togliere sostegno ad alunno. Può farlo contro il parere della scuola?

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Ester - Gent. Redazione, Vi sottopongo un quesito : alunno di classe 4 primaria, certificato ex.L 104/92, con sostegno ed educatore, senza diagnosi di gravità . La famiglia, che non accetta le difficoltà del bambino, PARE ( non ne siamo certi) si sia rivolta alla commissione INPS per togliere il sostegno, senza aver interpellato nè la scuola nè il distretto sanitario.

Chiedo se la famiglia possa decidere in autonomia di togliere il sostegno e se la commissione possa dare seguito a tale richiesta senza interpellare nessuno. Inutile sottolineare il disastro che si verificherebbe se questo bambino non avesse più le ore di sostegno a lui dedicate.

Molte grazie per le informazioni e per l’eccellente servizio che offrite. Cordiali saluti

risponde

Maria Vitale Merlo del sindacato SFIDA – La famiglia sta agendo correttamente. Il sostegno scolastico infatti si configura come un diritto e la famiglia non deve rivolgersi a nessuno per decidere di rinunciarvi; deve semplicemente inoltrare una comunicazione alla scuola, per conoscenza all’Ufficio Scolastico e all’USR di competenza, nella quale manifesta la volontà che non intende avvalersi, per il proprio figlio, del supporto del docente di sostegno.

Con tale rinuncia non perde il riconoscimento da parte dell’Inps dello stato di disabilità.

In generale siamo abituati a famiglie che ricorrono al TAR per avere riconosciute le giuste ore e non al fenomeno inverso, però bisognerebbe capire le motivazioni che inducono una famiglia ad intraprendere un iter del genere.

In ogni caso, la scuola non ha alcun potere decisionale, può solo prendere atto della volontà della famiglia.

Proroga della supplenza e cambio tipologia di assenza. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – Gentile redazione, un insegnante di scuola primaria, ( fuori graduatoria , messa a disposizione) nominata dalla scuola su una malattia con varie proroghe, la titolare da malattia passerebbe in interdizione per gravi complicazioni della gestazione,la supplente nominata sulla malattia ha diritto alla continuità fino all’8 giugno o bisogna ripercorrere la graduatoria? Si ringrazia anticipatamente per la consueta cortesia.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la risposta è positiva.

Ciò in virtù dell’art. 7/4 del DM 131/07 che recita:

“ Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. “

Si noti come l’art. non faccia alcun riferimento alla tipologia di assenza del titolare, ciò che infatti rileva ai fini della proroga della supplenza è solo la continuità dell’assenza.

Pertanto, ai fini della proroga della supplenza l’unico dato a cui si deve fare riferimento  è che l’assenza del titolare sia senza soluzione di continuità (o interrotta da giorno libero e/o festivo).

Ferie per il personale docente e ATA che svolge la settimana lavorativa in 5 giorni

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Assistente Amministrativo –  La Scuola è chiusa il sabato e quindi si lavora su 5 giorni. Quanti giorni di ferie spettano? Il mio DSGA mi dice che ne spettano 27 mentre io  penso che ai dipendenti con  meno di 3 anni di servizio ne spettano 26 e ai dipendenti con servizio superiore a 3 anni ne spettano 28. Chi ha ragione? Capisco che ricevete tanti quesiti, ma per favore dammi una risposta. Nel ringraziare per il l’ottimo servizio che  offrite a noi operatori della Scuola e ringraziandovi anticipatamente per la risposta che, sono certo, mi darete, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Assistente,

il numero di 26 o 28 giorni di ferie era stato stabilito dal DPR 395 del 23.8.1988 ormai superato.

Infatti, oggi è molto chiaro che sia per il personale docente che per gli ATA le ferie sono sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

  • Ai Lavoratori con una anzianità non superiore ad anni 3 spettano 30 gg.
  • Ai Lavoratori con una anzianità superiore ad anni 3 spettano 32 gg.

Si precisa che ai fini del superamento del triennio (da 30 a 32 gg quindi) si devono sommare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo senza limitazioni temporali (per i docenti l’“anno” di ruolo e non si intende come calcolato nella ricostruzione di carriera).

Pertanto, per il docente si conta la settimana lavorativa intera comprendente il “giorno libero” in quanto giorno lavorativo a tutti gli effetti; per i docenti e per gli ATA si conta il giorno lavorativo in cui non si sarebbe in servizio (c.d. settimana corta ovvero servizio dal lunedì al sabato).

Tale calcolo trova il suo inizio nella C.M. n.155 del 6 maggio 1989 e nei CCNL del Comparto Scuola dal 1995 ad oggi.

Pertanto, ai fini delle ferie la settimana lavorativa è sempre e comunque considerata di 6 giorni.

Invito te e il DSGA a leggere a tal proposito l’art.13, comma 5 del CCNL/2007:

“Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.”


Graduatoria interna di istituto. Valutazione dell’anno di retrodatazione giuridica coperta da servizio

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Filomena – vorrei porle delle domande sulla graduatoria interna di istituto, insegno nella scuola primaria. Io sono entrata di ruolo nel 2005 con decorrenza giuridica, nello stesso anno scolastico 2005/ 2006, avevo ottenuto la supplenza annuale fino al 30/06/ 2006 nella scuola primaria, dalla U.S.R. di Verona, oggi la segreteria mi ha comunicato che la retrodatazione giuridica vale tre punti non 6, vorrei sapere come viene valutato il servizio prestato (supplenza annuale) e la retrodatazione giuridica.

Paolo Pizzo – Gentilissima Filomena,

questa la differenza:

Lettera A: Si attribuiscono 6 pp. per l’anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza compresi gli anni di retrodatazione giuridica coperti da servizio effettivamente prestato nel ruolo di appartenenza.

Lettera B: Si attribuiscono 3 pp. per l’anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato in altro ruolo.

Pertanto, se la tua retrodatazione giuridica è coperta da effettivo servizio (supplenza) nel ruolo della primaria allora deve necessariamente valere 6 pp.

Si leggano a tal proposito le PREMESSE contenute nella tabella di valutazione titoli allegata al CCNI (pag. 107) :  ”L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B) [3 pp.], qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.”

Ho rifiutato il ruolo, posso accedere nuovamente alle Graduatorie ad esaurimento?

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Salvatore – sono iscritto regolarmente alla GAE di Napoli per la classe di concorso AG77 dal 2009, ho aggiornato il mio punteggio nel 2011 regolarmente; ad agosto 2012 ho rifiutato l’immissione in ruolo per altro lavoro, adesso posso reiscrivermi alla GAE al prossimo aggiornamento di aprile 2014? grazie mille

Lalla – gento. Salvatore, la risposta è negativa. La normativa sulle Graduatorie ad esaurimento prevede che i docenti immessi in ruolo (conti come tale, nel senso che hai ricevuto la proposta) vengano depennati per tutte le classi di concorso per le quali sono inseriti. Tra l’altro, dovresti essere già stato escluso dalle graduatorie relative all’a.s. 2013/14. (vedi Graduatorie)

La legge 296/06, trasformando le ex graduatorie permanenti in Graduatorie ad esaurimento, ha previsto che non possano più esserci nuovi inserimenti in graduatoria (il tuo sarebbe tale).

Puoi invece inserirti nella II fascia delle Graduatorie di istituto, per l’assegnazione delle supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici e attendere le nuove modalità per il reclutamento (probabilmente il concorso ordinario).

Anno di prova per chi è immesso in ruolo con decorrenza giuridica al 01/09/2013: le scuole non complichino ciò che è già chiaro

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Marzia – avrei una situazione complessa da esporvi. Il 27 febbraio ho firmato un contratto a tempo indeterminato nel sostegno a  decorrenza giuridica retroattivo al 01/09/2013. Nel contratto è espressamente scritto che l’anno di formazione dovrà essere  svolto nell’anno 2014-15.

Il personale dell’USP e i sindacati tuttavia hanno detto a me e a tutti i  colleghi che hanno ottenuto il ruolo che potremo svolgerlo anche quest’anno. La Segreteria della scuola presso cui lavoro ha però mosso molte obiezioni in  proposito proprio in virtù di quanto indicato nel contratto stipulato dal  Provveditorato e da me firmato e chiede che l’USP intervenga a correggere il  contratto suddetto apportando una modifica scritta che autorizzi a svolgere  l’anno di formazione ora. Io da settembre ho la supplenza annuale nella materia (filosofia e storia,  classe di concorso 037) fino al 30 giugno 2014: posto che io possa davvero  svolgere la formazione nell’anno in corso, potrò farlo anche nella materia?So che  alcuni colleghi nella mia medesima situazione hanno ricevuto risposta  positiva in merito. Oppure potrò farlo quest’anno ma con tesina e ore a scuola  su un caso di disabilità? Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marzia,

ciò che è indicato nel contratto è presente in tutti i contratti a tempo indeterminato in quanto è una formula standard e automaticamente riportata.

Pertanto, tutto normale.

Detto questo, la scuola e di seguito l’ATP devono attenersi a quanto indicato dal MIUR.

Con nota 1441 del 20 febbraio 2014 il MIUR ha ribadito che per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica  1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo  nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività  didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).

Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del   personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:   “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto   nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie   affini…..”

Pertanto, nessun dubbio che tu lo possa fare quest’anno..

Oltretutto non c’è bisogno di alcuna correzione del contratto in quanto è lo stesso MIUR che deroga eventualmente quanto scritto all’interno di esso con apposita nota che deve essere necessariamente rispettata da tutti, a cominciare dalla scuola in questione.

Continuiamo quindi a rivolgerci alle scuole e a tutti gli ATP con preghiera di favorire i docenti che si trovino nelle tue stesse condizioni nello svolgimento dell’anno di prova.

Non rendiamo così difficili le cose che sono già chiare in partenza e non hanno bisogno di nessun intervento interpretativo: basta leggere la nota ministeriale.

Malattia: trattenuta “Brunetta” anche per il periodo di convalescenza?

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Cristina – sono una docente di ruolo nella scuola superiore, il 15/11/2013 mi sono  assentata per intervento chirurgico all’occhio dx in regime di day hospital per  la sola mattina, a cui è seguito un periodo di malattia fino al 15/12/2013. La  scuola mi ha fatto la detrazione per i primi 10 gg., anche se il mio medico  curante ha certificato l’avvenuto intervento e ho presentato la documentazione  dell’ospedale. Il preside dice che la certificazione non è corretta, ma non mi spiega che  cosa vuole e perchè la mia non va bene. Ha ragione ? Che cosa devo fare?

Paolo Pizzo – Gentilissima Cristina,

a parere di chi scrive i periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale) non dovranno avere decurtazione.

In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008 ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

Ciò che indica la Funzione Pubblica va per me applicato anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di “rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”, così come appunto prevede anche l’art. 17 del CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

Non a caso nel 2009 la nota del MEF Prot. n. 27553 ribadisce: “…il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”

Pertanto nessuna decurtazione ti dovrà deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

Ti invito a far leggere al Dirigente la mia risposta .

Congedo biennale: sul concetto di convivenza…

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Carmen – Vorrei cortesemente delucidazioni in merito al congedo biennale legge 104,  per il quale è necessario che il disabile e il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.” Questo va bene per chi abita in un palazzo a piu piani, ma io e mia madre abitiamo in appartamenti in villa una accanto all’altra con numeri civici uno successivo all’altro e con porte comunicanti dai cortiletti interni. In questo caso il dirigente può fare obbiezioni per il requisito di convivenza?Grazie mille per l’aiuto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carmen,

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera circolare del 18 febbraio 2010  Prot. 3884 ha affermato:

“pervengono allo scrivente numerose rimostranze da parte di soggetti  (figli di portatori di handicap grave) ai quali le Agenzie dell’INPS negano il  beneficio in questione nel presupposto che tali soggetti, pur avendo la residenza  nello stesso Comune e allo stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico)  del disabile da assistere, non condividono lo stesso appartamento.

Al riguardo, come è noto, il fine perseguito dalla normativa che si occupa dei  permessi per coloro che assistono soggetti disabili – ribadito anche dalle  sentenze additive della Corte Costituzionale su questa materia – risiede nella  tutela psico-fisica del disabile e il suo fondamento è ravvisabile nei principi di  solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute e famiglia.

Del resto, è di tutta evidenza che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in  interni diversi, non pregiudica in alcun modo l’effettività e la continuità  dell’assistenza al genitore disabile.

Ancorare, quindi, la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione  priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il  più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza.

Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di  convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo  assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili  abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale  concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto  che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo  stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.”

Pertanto, se nella “premessa” e nelle intenzioni  il Ministero sembra “permissivo” e  “estensivo” (… la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione  priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il  più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza) poi però “chiude” con una limitazione molto chiara: stesso numero civico anche se in interni diversi.

Stesso numero civico…

La Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del  febbraio 2012 ritorna sulla questione affermando:

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l’orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000).

Alla luce di ciò e seguendo il tenore letterale delle circolari non ti spetta il congedo in quanto la tua è una situazione di condominio o villa con numero civico diverso.

A mio avviso ciò non è ovviamente conforme con la reale necessità di assistere il disabile e si presta anche delle situazioni paradossali, perché se abiti, come nel tuo caso, effettivamente di fronte il tuo familiare che ha bisogno di assistenza o a 30 metri di distanza ma con numeri civici diversi, non puoi fruire del congedo.

Se invece sei convivente con il familiare (cosa facilmente dimostrabile) ma vivi in altra città puoi fruirne.

Ma il mio parere credo che conti poco…

Rientro in servizio dopo il 30 aprile. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una insegnante titolare è rimasta assente per tutto l’anno scolastico. Abbiamo nominato la supplente A fino all’8 giugno, ultimo giorno di lezione. La supplente A ha regolarmente assunto servizio e successivamente ha presentato domanda di congedo parentale per 180 giorni fino al 3 maggio. Ha quindi totalizzato una assenza superiore a 150 giorni, classe non terminale. Il suo contratto però scade l’8 giugno. Al suo posto c’è la supplente B che ha effettivamente prestato servizio nella classe. La domanda è questa: E’ possibile mettere a disposizione per rientro dopo il 30 aprile la supplente temporanea A e lasciare in classe la supplente B? Esiste qualche disposizione a cui fare riferimento? Ringrazio per la disponibilità e attendo con ansia la risposta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 37 del CCNL/2007 recita:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Pertanto, dovete agire così:

la supplente A ha diritto alla proroga dall’8 giugno fino alla fine  degli scrutini, senza nessuna interruzione, ma non presiederà gli scrutini stessi.

Il supplente B ha diritto ad una proroga dal 4 di maggio fino all’8 giugno e poi altra proroga, senza interruzione, dal 9 giugno fino al termine degli scrutini (rientra infatti nella continuità didattica citata nell’art. 37) Tale docente presiederà agli scrutini.

La supplente A resterà a disposizione dal 4 maggio fino all’8 giugno e non potrà rientrare nelle classi (avrà comunque diritto alla proroga per gli scrutini in quanto docente in servizio fino al termine delle lezioni).

Graduatoria interna di istituto: continuità e titoli valutabili

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Mariella – Sono un’insegnante di scuola primaria che ha chiesto il trasferimento dal sostegno al posto comune rimanendo titolare all’interno della stessa scuola. Nella graduatoria interna mi sono vista detrarre il punteggio della continuità e il bonus del punteggio aggiuntivo ( visto che x 3 anni non ho chiesto trasferimento). Inoltre non mi é stato calcolato il punteggio della specializzazione sul sostegno, né tantomeno i diplomi di specializzazione metodo didattico differenziato Montessori, agazzi e decroly. Vorrei gentilmente sapere se esistono i presupposti x un ricorso e quanti punti danno i suddetti titoli.  Fiduciosa dell’accoglimento della richiesta sentitamente ringrazia anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentile Mariella,

si premette che la continuità da valutare è quella fino al 31/8/2013 dal momento che questo anno scolastico non si conta.

Detto questo, si precisa che il trasferimento da posto comune a sostegno (e viceversa) interrompe la continuità, anche se detto trasferimento avviene nella stessa scuola.

Per ciò che riguarda invece i titoli: nessuno di quelli indicati nel quesito è valutabile.


Interruzione di gravidanza entro il 180° gg.: chiarimenti per la docente

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Docente – sono una docente in terza fascia d’istituto infanzia e primaria  in maternità anticipata. La data prevista del parto era 24/10/14, l’interdizione fino all’ 8 maggio ( ero andata al pronto soccorso e mi avevano dato 60 gg di riposo assoluto) ieri ho avuto un aborto spontaneo e oggi raschiamento, la mia domanda e’ questa come funziona lunedì quando chiama una scuola? L’ultimo contratto è stato il primo aprile supplenza di 2 gg. Grazie anticipatamente per il servizio.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

ai sensi dell’art. 19 del T.U. 151/2001 si determina questa differenza:

  1. Se l’interruzione avviene entro il 180 º giorno di gestazione dà diritto al solo trattamento di malattia, rimanendo, quindi, escluso che la lavoratrice possa usufruire del trattamento di maternità;
  2. Se l’interruzione avviene dopo il 180 º giorno dall’inizio della gestazione , la lavoratrice può usufruire del congedo di maternità post-parto di tre mesi dal giorno successivo a quello dell’aborto. In questo caso, infatti, l’interruzione di gravidanza viene considerata parto a tutti gli effetti. Non dà però diritto al congedo parentale.

Per accertare se l’interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180º giorno si devono contare 300 giorni a ritroso dalla data presunta del parto indicata nel certificato medico e alla data così ottenuta si devono aggiungere 180 giorni.

Il tuo caso rientra nel punto 1 (l’interruzione avviene entro il 180 º giorno di gestazione perché secondo il calcolo da effettuare arrivi intorno ai 100 gg.): le assenze per interruzione di gravidanza non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (art. 17/1 del CCNL/2007 per il personale assunto a tempo indeterminato; art. 19 commi 3 e 10 per il personale assunto a tempo determinato).

Sono di questo avviso l’INAIL, nelle circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota 25/I/0011428 del 19 agosto del 2008.

Pertanto, dal momento che sei attualmente fuori contratto ma in interdizione fuori nomina, dovrai avvertire la scuola (se non l’hai già fatto) mettendoli a conoscenza di quanto accaduto e fa pervenire loro il certificato del ginecologo (o comunque della struttura) che ha eseguito l’intervento.

Da quel momento non sarai più in interdizione fuori nomina e quindi potrai essere contattata da altre scuole e potrai accettare le relative supplenze offerte assumendo effettivo servizio.

In bocca al lupo dalla redazione.

Graduatorie ad esaurimento: applicazione Ministero per vedere quanti iscritti in ogni provincia. Da utilizzare con cautela

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Biagia – Sono RSU nella scuola in cui insegno e spesso le docenti supplenti mi chiedono informazioni sul mondo della scuola e soprattutto in riferimento ai PAS e all’aggiornamento delle GAE. Con vero piacere ho annunciato l’iniziativa del MIUR che informa sulle GAE di tutte le città italiane al fine, ammirevole, di orientare nella scelta della sede coloro che si apprestano all’aggiornamento.

Con dispiacere ho però constatato che i dati a disposizione spesso non sono veritieri se confrontati con i dati degli USP delle varie città (molte graduatorie sono esaurite ma sul sito MIUR risultano ancora piene).

Ciò creerà ancor più confusione e l’ideale sarebbe rendere obbligatorio, a cura di ogni USP d’Italia, pubblicare in un unico file sul sito del MIUR, suddiviso per città, i dati certi delle graduatorie esaurite, delle immissioni in ruolo, dei pensionamenti, le riserve, il sostegno, i trasferimenti, i cui dati, incrociati danno al povero supplente il quadro esatto della situazione.

Si eviterebbe un’inutile peregrinare per un altro triennio di migliaia di docenti, padri e madri di famiglia.

Lalla – gent.ma Biagia, la redazione di OrizzonteScuola.it, nel proporre l’applicazione, ha voluto precisare alcuni aspetti fondamentali

  • l’applicazione non è stata ancora pubblicata in versione aggiornata dal Miur
  • da un controllo random è emerso che molti dati sono aggiornati rispetto al 2012, cioè all’ultima versione ufficiale (e quando si dice che in una provincia ci sono 0 aspiranti non ci sono margini di errore)
  • L’applicazione non tiene conto degli elenchi di sostegno e ad oggi nulla ci dice sulla consistenza della IV fascia, e molto probabilmente non può essere aggiornata con le recentissime immissioni in ruolo sul sostegno (fondamentali per comprendere il dato reale).

E’ probabile quindi che la piattaforma possa essere ulteriormente aggiornata nel periodo previsto per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, per cui vi consigliamo di consultarla più volte, nonchè di utilizzarla come strumento parziale parziale, se utilizzata da sola. Essa infatti registra unicamente la consistenza numerica delle graduatorie, senza indicazione alcuna dei punteggi utili per una ottimistica previsione di immissione in ruolo o di supplenza. A questo proposito dunque è utile controllare quali punteggi hanno i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento aggiornate per l’a.s. 2013/14 (da queste bisogna detrarre le immissioni in ruolo)

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L’applicazione del Ministero è raggiungibile a questo indirizzo

Graduatoria interna di istituto: punteggio per servizio su piccole isole e su sostegno. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico –  1) Alla docente che ha prestato servizio su isola senza superare l’anno di  prova perché in congedo per malattia bambino, va riconosciuto il doppio punteggio per servizio prestato su isola? 2)L’anno di servizio prestato sull’isola da un docente di sostegno va raddoppiato due volte, dodici più dodici, o dodici come sostegno più sei punti per l’anno su isola?

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

ai sensi della Premessa della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI 2014/15 I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

C’è però da dire che la nota 2 della stessa tabella afferma chiaramente che “Ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico”.

Pertanto, non è richiamato in questo caso il congedo per malattia bambino come nella “Premessa” (che riguarda il servizio in “generale”) e di conseguenza se la docente non ha svolto i 180 gg. di servizio effettivo il punteggio non potrà esserle raddoppiato.

Resta comunque inteso che le andrà calcolato l’anno di servizio per intero (6 pp.) ai sensi della premessa sopra citata.

Il servizio svolto su sostegno e su piccola isola (sempre con i criteri sopra specificati) va raddoppiato, nel senso che vanno aggiunti ulteriori 6 pp. per ogni anno prestato.

Quindi 18 pp (6 pp. anno di servizio, più 6 pp. per il sos più 6 pp. per la piccola isola).

Si ricorda che il servizio svolto su sostegno va raddoppiato solo se il docente è titolare su tale tipologia di posto.

Chi è titolare nella scuola Primaria non può svolgere ore di insegnamento in quella dell’Infanzia

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Scuola – Buongiorno,vorrei chiedere un chiarimento relativa a una supplenza: devo effettuare un’assunzione sulla  scuola dell’infanzia la titolare è assente per un giorno  per motivi personali. Nelle graduatoria d’istituto nessuno è disponibile per un giorno. Si  è pensato di utilizzare docenti della primaria che hanno un contratto a part-time con la nostra istituzione. La scrivente è convinta che non si può fare perchè si presenterebbe   una sovrapposizione di ordine di scuola al di là delle ore di servizio.  Ringrazio per le delucidazioni in merito  porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

chi scrive il quesito ha ragione.

L’art. 4 del DM 131/07 riguardante il Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico afferma che il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, è possibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.  E che nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.

Appare quindi chiaro che scuola dell’Infanzia e scuola Primaria (25 ore per la prima e 22+2 per la seconda) non appartengono alla medesima tipologia di insegnamento.

Tale criterio è “generale” e vale tanto per i precari quanto per i docenti di ruolo.

Pertanto, la docente della scuola primaria non può, indipendentemente dall’orario di servizio,  svolgere contemporaneamente neanche un’ora di insegnamento nell’Infanzia.

Fecondazione medicalmente assistita, assenza per malattia e visita fiscale

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Ilaria – sono un’insegnante di ruolo di scuola dell’infanzia. Sto affrontando il  percorso di fecondazione assistita e dopo l’impianto, l’ospedale mi darà un periodo di riposo dal lavoro almeno fino al giorno del test di gravidanza. Vorrei sapere se in questo periodo sono soggetta al controllo fiscale. Inoltre alcuni giorni combaceranno con il periodo delle vacanze pasquali…..anche in quei giorni sono soggetta alla visita fiscale? La segreteria scolastica non mi ha saputo dare riposte sicure. E in caso di maternità anticipata? Grazie per una vostra cordiale risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ilaria,

la  fecondazione  medicalmente assistita non rientra nelle ipotesi che  la legge accorda all’applicazione dell’aspettativa retribuita dal lavoro.

Il personale non può quindi fruire della normativa prevista dall’art. 14 del   T.U. 151/2001 (permessi retribuiti per controlli prenatali).

Questo il Messaggio INPS del 03.03.2005:

“Alla  luce  della  normativa  vigente  e,  salvo  futuri  interventi  legislativi,  la  fecondazione medicalmente  assistita  non  rientra  nelle  ipotesi  che  la  legge  accorda  all’applicazione dell’aspettativa retribuita dal lavoro. Si potrà invece far luogo alla richiesta di astensione dal lavoro motivata da fecondazione assistita come cura della sterilità.

Difatti, pur non potendosi considerare malattia in senso classico, può essere ad essa assimilata, in  quanto  alterazione dello stato di salute che comporti un’incapacità al lavoro. Infatti, il periodo di  riposo di solito prescritto è finalizzato ad un adeguato impianto dell’embrione in utero.

Le  giornate  di  ricovero  e  quelle  successive  alla  dimissione,  prescritte  dallo  specialista  e necessarie per un sicuro impianto dell’embrione, mediamente, sono considerate congrue due settimane dopo il trasferimento dell’embrione nell’utero.

Per quello che riguarda i controlli ecografici ed ematici quotidiani, si dovrà fare ricorso ad altri  istituti contrattuali (permessi orari), ad eccezione di fattispecie particolari che possano integrare la necessità medico legale di un riposo anche antecedente la fecondazione assistita, valutabile nel caso concreto e, approssimativamente, in una settimana.

Ove  vengano  effettuate  tecniche  di  procreazione  assistita  che  richiedono  il  prelievo  degli spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, è riconoscibile anche al lavoratore (dipendente) un congruo periodo di malattia, valutabile nell’ordine dei dieci giorni”.

Pertanto, potrai utilizzare gli istituti della malattia o dei permessi enunciati dall’INPS. Quando utilizzerai l’istituto della malattia tali giorni potranno essere soggetti a visita fiscale.

Per l’interdizione, che non è soggetta a visita fiscale, ti invito a leggere questa FAQ.

 

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