Patrizia – sono un’insegnante della scuola media che dal mese di aprile 2014 ha iniziato ad usufruire del permesso dei tre giorni della l. 104 (avendo la mamma invalida al 100% e con il comma 3 art. 3 della l.104). Oltre al fatto che mi è stata chiesta una programmazione dei giorni da segnalare per iscritto dall’inizio del mese, ora si è aggiunta un’altra novità: i 3 giorni bisogna anche giustificarli e documentarli. Ma è mai possibile? Mi precisano a scuola che è una nuova normativa che richiede tutto ciò. Aspetto vostra risposta, grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,
il compito del Dirigente è quello di verificare la sussistenza dei presupposti di legge ovvero effettuare un controllo sulla correttezza formale della domanda da te presentata, non avendo alcuna discrezionalità sulla concessione dei permessi.
Pertanto, tu decadrai dal diritto a fruire dei tre giorni solo qualora il Dirigente accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi.
Detto questo, una volta che i permessi ti sono stati concessi con apposito decreto ovvero hai consegnato tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto della richiesta di fruizione e ciò è stato ormai accertato, non sei assolutamente tenuta a “giustificare” di volta in volta la fruizione del permesso e di conseguenza diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che vada in tal senso.
Per quanto riguarda la fruizione “pratica” dei permessi l’unica normativa a cui fare riferimento è l’art. 15/6 del CCNL/2007 il quale dispone che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
A ciò possiamo aggiungere una recente indicazione della Funzione Pubblica sull’opportunità da parte del lavoratore di programmare i permessi.
Abbiamo affrontato l’argomento in questa FAQ (anticipiamo che la programmazione non è un vero e proprio obbligo del dipendente ma è sicuramente ritenuta una “buona regola”).