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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Permessi Legge 104/92: il docente è tenuto a programmare e giustificare la fruizione?

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Patrizia – sono un’insegnante della scuola media che dal mese di aprile 2014 ha iniziato ad usufruire del permesso dei tre giorni della l. 104 (avendo la mamma invalida al 100% e con il comma 3 art. 3 della l.104). Oltre al fatto che mi è stata chiesta una programmazione dei giorni da segnalare per iscritto dall’inizio del mese, ora si è aggiunta un’altra novità: i 3 giorni bisogna anche giustificarli e documentarli. Ma è mai possibile? Mi precisano a scuola che è una nuova normativa che richiede tutto ciò. Aspetto vostra risposta, grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

il compito del Dirigente è quello di verificare la sussistenza dei presupposti di legge ovvero effettuare un controllo sulla correttezza formale della domanda da te presentata, non avendo alcuna discrezionalità sulla concessione dei permessi.

Pertanto, tu decadrai dal diritto a fruire dei tre giorni solo qualora il Dirigente accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi.

Detto questo, una volta che i permessi ti sono stati concessi con apposito decreto ovvero hai consegnato tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto della richiesta di fruizione  e ciò è stato ormai accertato, non sei assolutamente tenuta a “giustificare” di volta in volta la fruizione del permesso e di conseguenza diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che vada in tal senso.

Per quanto riguarda la fruizione “pratica” dei permessi l’unica normativa a cui fare riferimento è l’art. 15/6 del CCNL/2007 il quale dispone che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

A ciò possiamo aggiungere una recente indicazione della Funzione Pubblica sull’opportunità da parte del lavoratore di programmare i permessi.

Abbiamo affrontato l’argomento in questa FAQ (anticipiamo che la programmazione non è un vero e proprio obbligo del dipendente ma è sicuramente ritenuta una “buona regola”).


Specializzazione sostegno: quando sarà possibile inserire il titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto

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Martina - Salve avrei bisogno di un ulteriore urgente chiarimento…visto che mi è appena sorto l’atroce dubbio di star spendendo i miei pochi soldi invano… Ho iniziato una settimana fa a frequentare il corso di specializzazione per il sostegno dopo aver superato una durissima selezione e pagato una salatissima retta.

A gennaio scorso grazie alla tua celere risposta mi sono resa conta del fatto che noi abilitati tfa che ci accingiamo a conseguire questo ulteriore titolo non potremmo mai accedere al ruolo in quanto non esiste un un unico elenco per il sostegno, come invece io pensavo, ma il titolo ce lo portiamo dietro nella graduatoria di appartenenza…percui noi se restiamo in GI il ruolo lo potremo avere solo superando un ipotetico futuro concorso nella nostra classe di concorso (cosa per me illogica ma questo è quanto!).

Ora mi chiedevo, visto che gli abilitati in GAE ogni anno prendono supplenze sul sostegno anche senza avere la relativa specializzazione, questa cosa resterà così finché a noi non verrà concesso di inserire il titolo (che mi auguro non sia con il prossimo aggiornamento delle GI nel 2017 visto che per quello imminente il corso non sarà concluso…cosa che trovo alquanto ingiusta visto che basterebbe una semplice riserva per non farci attendere tre lunghi anni…), oppure anche una volta inserito il titolo in GI, nella peggiore delle ipotesi nel 2017, gli abilitati in GAE senza specializzazione continueranno a precederci nell’assegnazione delle supplenze su sostegno in quanto le GAE hanno comunque la priorità sulle GI?

Spero vivamente di no, ma necessito di una risposta chiara perché se il mio timore si rivelasse fondato credo che non pagherò la seconda rara del corso…perché noi tieffini meritevoli (doppiamente meritevoli quelli che si stanno specializzando sul SOS) non possiamo continuare a rinpinguare le tasche delle università senza ricevere niente in cambio…non possiamo continuare ad essere invisibili!!!

Lalla - gent.ma Martina, mi stai ponendo una domanda utile per l’a.s. 2015/16 e solo in caso residuale per la seconda metà dell’a.s. 2014/15, dato che non mi risulta possano esserci Università in grado di terminare i percorsi in tempo per l’inizio dell’a.s. 2014/15.

Condividiamo quello che dici, ossia che l’alunno deve avere diritto all’insegnante di sostegno specializzato e formato per tale specifica professione, e l’iniziativa dei corsi di sostegno mira proprio a questa prospettiva.

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Innanzitutto va detto che annualmente il Miur permette l’inserimento in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza nella graduatoria di istituto di coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto al termine per l’aggiornamento, pertanto tale possibilità è già assicurata dalla normativa. (vedi circolare 30 agosto 2013).

Sul miglioramento della normativa si può lavorare, certo, ma rispetto alla tua previsione (inserimento del titolo nel 2017) è già un passo in avanti. La richiesta della riserva potrebbe avere altri risvolti, se da abilitata TFA non gradisci possa essere prevista una riserva anche per l’inserimento degli abilitandi PAS.

L’idea della riserva è comunque condivisa

Lettera. Il paradosso degli specializzandi per il sostegno con abilitazione spendibile nella II fascia delle graduatorie di istituto

Il mio consiglio, dato il punto in cui sei arrivata (superamento selezione e pagamento I rata, che non credo ti verrebbe restituita) è quella di proseguire il corso, anche perchè non possiamo sapere oggi quale sarà l’evoluzione della normativa, dato che stiamo parlando anche del futuro, e non solo dell’immediato presente.

Graduatorie ad esaurimento: la firma del modello di domanda sarà quella depositata in segreteria per la registrazione a Istanze on line

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Rossano – Per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento la novità e che la presentazione è online. Guardando il FacSimile della domanda ho visto che su alcune sezioni è prevista la Firma. Ma come si può firmare visto che la compilazione è on line? Cordiali saluti

Lalla – gent.mo Rossano, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Innanzitutto noi ci aspettiamo che le varie schermate su Istanze on line potrebbero non rispettare fedelmente il facsimile, proprio perchè quello aveva il suo perchè come modello di cartaceo, mentre il modo di compilare on line una domanda risponde ad altri parametri.

Nulla di cui preoccuparsi riguardo alla firma, in quanto tutti i documenti che tu presenti tramite Istanze on line (forse per te è la prima volta, ma non lo è per il Ministero, che utilizza la piattaforma ormai in molte circostanze, dalla scelta delle scuole per le graduatorie di istituto, alle domande di mobilità, alle domande per gli Esami di Stato).

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La firma, seppure non presente nel modello di domanda on line, è quella che tu hai depositato in segreteria al momento della registrazione al sistema. Quella è la garanzia che la domanda presentata sia la tua (e infatti accedi alla piattaforma con credenziali specifiche, password e username).

Tra l’altro questa circostanza era già presente nel manuale di registrazione

“Comma 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della Pubblica Amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. ”

Se poi il decreto dovesse presentare delle novità ne daremo tempestiva notizia tramite le pagine di www.orizzontescuola.it, in cui abbiamo predisposto uno speciale con tutte le Guide per seguire passo passo l’aggiornamento.

Graduatoria interna di istituto: anni di decorrenza giuridica non coperti da servizio o svolti in altro ruolo. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – sono il Dirigente scolastico dell’IC X di X e scrivo per avere chiarimenti circa l’attribuzione di un punteggio nella formulazione della graduatoria interna di Istituto. Una mia docente, titolare  nella classe A043,  ha la seguente situazione : – Decorrenza giuridica dal 1982 nella Scuola media ( classe A043)- Decorrenza economica dal 1989 sempre nella Sc. media  “     ” – due anni di servizio al Superiore come incaricata annuale negli anni 87/88 e 88/89 ( coperti dunque dalla decorrenza giuridica , ma non nel ruolo di appartenenza) – 3 anni nella Sc. Media ( 82/83 -83/84 – 84/85) coperti da decorrenza giuridica ma in nessuno dei 3 anni ha maturato 180 giorni di effettivo servizio.  Chiedo come valutare i due anni di servizio al superiore e se valutare i tre anni coperti da decorrenza giuridica ma senza effettivo servizio.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

è utile premettere che ai sensi della nota 1 della tabella di valutazione titoli e servizi allegati al CCNI 2014/15 è specificato che Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Sempre ai sensi della tabella citata si fa questa differenza a livello generale:

Lettera A:  servizio svolto  successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.:pp. 6 per ogni anno prestato;

Lettera B : anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza:  pp. 3 per ogni anno prestato.

Per il caso di cui al quesito bisogna però fare riferimento a quanto specificato nella Premessa della tabella in questione:

“L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.”

Pertanto, premesso che I e II grado sono due ruoli diversi, la docente in questione, attualmente in servizio nel I grado, ha in tutto 5 anni di decorrenza giuridica della nomina di cui due coperti da servizio ma non nel ruolo di appartenenza, tre invece effettuati nel ruolo di appartenenza ma non riconosciuti come “anno di servizio” ovvero coperti da un servizio inferiore ai 180 gg.

Per tali motivi e ai sensi di ciò che abbiamo finora richiamato in materia, per tutti i 5 anni devono essere attribuiti 3 pp. per ogni anno per un punteggio complessivo di 15 pp.

Si precisa che tale punteggio non deve essere sommato ad un eventuale servizio di pre ruolo ma è calcolato a parte ovvero:

  • Eventuale servizio di preruolo con il calcolo dei primi 4 anni valutati per intero (3 pp.) e per il periodo eccedente i 4 anni valutato per i 2/3 (2 pp.).
  •  A tale punteggio e quindi a parte vanno aggiunti i 15 pp. dei 5 anni di retrodatazione giuridica non coperti da effettivo servizio.

Maternità fino al 4 luglio e contratto per il supplente: fino all’8/6 o al 30/6? Chiarimenti per la scuola

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Scuola – su una maternità post-parto con scadenza 04/07/2014, (durata contratto fino al 30/06/2014 da settembre ) il contratto della supplente nominata  va fino al 08/06/2014 con eventuale proroga scrutini o al 30/06/2014 seguendo tutto il periodo di maternità? il posto sono 4h sulla media  da inizio anno scolastico derivanti da aumento classi da organico. Controllando la normativa, risulterebbe la prima soluzione; si richiede conferma. Grazie della collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

si conferma essere corretta la prima soluzione.

Le supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa da quelle derivanti da copertura di cattedre e posti resisi disponibili entro il 31 dicembre, sono coperti ai sensi dell’art. 7 del D.M. 131/2007 finché permangano le esigenze di servizio.

Pertanto, la supplenza in questione va assegnata fino alle esigenze di servizio ovvero fino al termine delle lezioni (8/6) più proroga per gli scrutini (ed eventuali esami se terza media), a nulla rilevando che la titolare termini il congedo di maternità a luglio.

Graduatoria interna di istituto: il passaggio di ruolo interrompe la continuità del servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – nella nota 5bis leggiamo che la continuità di scuola o di sede si interrompe  nel caso di passaggio dal sostegno al posto comune. Nel caso di passaggio di  ruolo docenti posto comune dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria  sempre posto comune la continuità della sede si interrompe o può essere  attribuita? Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

anche in questo caso si interrompe la continuità.

Questo perché il docente ha ottenuto un passaggio di ruolo non risultando quindi più nel ruolo precedente grazie al quale aveva accumulato i punti di continuità.

Malattia dovuta a causa di servizio: quali benefici per il docente?

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Graziella – Sono una docente a tempo indeterminato, mi è stata riconosciuta la causa di servizio nel 2010 e mi è stato concesso equo indennizzo. A seguito dell’ acutizzarsi della malattia ho dovuto richiedere alla scuola 10 mesi di malattia  che ho certificato , attraverso il mio medico curante come malattia dipendente  dalla precedente causa di servizio. Avrei bisogno di sapere 1) se il certificato del mio medico curante era effettivamente valido visto che il  Dirigente l’ha contestato, e 2)  se tale periodo di malattia dovuta  a causa di  servizio va calcolato nel periodo di assenza come malattia ordinaria  , ai fini  del comporto , di cui al comma 1 art. 17 CCnl scuola.

Paolo Pizzo – Gentilissima Graziella,

le assenze per causa di servizio si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita di cui all’art. 17 del CCNL/2007.

Restano però sempre retribuite al 100% indipendentemente dal numero di giorni di assenza fruiti.

Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

Affinché tali assenze possano però rientrare in tali benefici (retribuzione sempre al 100%, no ritenuta “brunetta” e no visita fiscale) la scuola dovrà essere a conoscenza della diagnosi.

A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile a una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio.

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Pertanto, una volta che la scuola è a conoscenza della tua causa di servizio e il medico di base effettuerà l’invio telematico del certificato come ti ho indicato, la scuola non potrà obiettare nulla e ti dovrà applicare i benefici in questione.

Graduatorie ad esaurimento: abilitazione TFA vale 3 punti per le classi di concorso in cui si è inseriti

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Pierluigi – Gent.mi di Orizzonte Scuola, in merito all’aggiornamento delle GaE, se possibile, vorrei sapere se una mia abilitazione presa a luglio 2013 tramite TFA può essere utilizzata per caricare del punteggio su altre due abilitazioni presenti in GaE ( o solo su una…). Grazie

Lalla - gent.mo Pierluigi, se si tratta di abilitazione per la scuola secondaria, puoi far valere l’abilitazione conseguita con TFA 3 punti per ciascuna delle altre classi di concorso per cui sei inserito in graduatoria ad esaurimento.

Lo prevede la tabella di valutazione dei titoli “Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della

formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3 ”

La limitazione è questa ” le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.”

Questa valutazione non pregiudica la possibilità di iscriverti, con il titolo di accesso TFA, nella II fascia delle graduatorie di istituto quando sarà emanato il relativo decreto. Le date ipotetiche


Docenti di ruolo e permanenza nella Graduatoria di istituto

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Cinzia – Gentile Lalla, se tutto va bene, ad agosto dovrei entrare in ruolo nella scuola primaria. Ho letto che chi é inserito nelle GaE viene depennato una volta accettato il ruolo. Io non sono presente nelle GaE, ma in III fascia delle graduatorie di istituto (a breve in II fascia).

Dalle tue pagine mi sembra di capire che non si viene depennati dalle GI una volta conseguito il ruolo. Se così é, mi aiuteresti a comprendere il perché di questa scelta legislativa? Quale vantaggio se ne potrebbe trarre? Grazie per il prezioso aiuto

Lalla – gent.ma Cinzia, ti confermo che i docenti di ruolo mantengono la propria iscrizione nella II o III fascia delle graduatorie di istituto per altre classi di concorso.

Il Ministero, dopo qualche fase di incertezza, lo ha confermato con la nota del 17 ottobre 2013

Motivazione: i docenti hanno diritto a fruire dell’art. 36 del CCNL

"ART. 36 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. "

Riguardo alla tua situazione personale, non l’hai esposta con chiarezza. Se intendi dire che sei presente nella III fascia delle graduatorie di istituto relativamente alla scuola primaria, sarai cancellata l’anno successivo a quello dell’immissione in ruolo. (a maggio – giugno, quando sarà pubblicato il decreto, in ogni caso ti conviene presentare domanda, dato che non hai ancora avuto l’immissione in ruolo). Se invece sei presente per altre classi di concorso, potrai permanere per usufruire dell’art. 36

Periodo di malattia per la docente con contratto al 30/6

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Vanessa – avrei urgente bisogno di un chiarimento…… Sono un’ insegnante di scuola primaria in terza fascia con contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno, ho già fatto un mese di malattia per gravi problemi, adesso avrei bisogno di stare ancora a casa per riprendermi bene ma non so quanta malattia mi spetta di diritto…. La prego gentilmente di rispondermi perchè è proprio urgente…. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Vanessa,

hai un periodo di malattia non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

  • Il primo mese è intermente retribuito;
  • Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
  • Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Supplenze: richiesta di congedo parentale, retribuzione dei mesi estivi anche se il docente non ha svolto i 180 gg. di servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una nostra insegnante supplente annuale (contratto di lavoro fino al 31 agosto 2014) non ha mai assunto effettivo servizio. E’ rimasta assente per astensione obbligatoria e, continuativamente, ha usufruito di 180 gg. di congedo parentale art. 32 per lo stesso bambino, fino al 30 aprile 2014. Adesso ci ha comunicato che vorrebbe usufruire di ulteriori giorni di congedo parentale art. 32 relativi al 1^ figlio. Le nostre domande sono queste: 1) può presentare domanda di congedo parentale senza tornare effettivamente in servizio? 2) in caso positivo, nella richiesta deve essere incluso anche il 1^ maggio festivo? 3) ha diritto al pagamento dei mesi estivi se non ha prestato 180 gg di servizio validi a tale scopo? Forse sono domande banali, ma cercando su internet si trova di tutto e noi poveri assistenti amministrativi siamo veramente abbandonati a noi stessi. Ringrazio per la competenza e la cortesia che sempre dimostrate.

Paolo Pizzo  – Gentile Scuola,

in merito ai quesiti si precisa quanto segue:

1. Non esiste nessuna normativa che obblighi il docente a rientrare in servizio tra un’assenza e un’altra.  Pertanto, la docente può fruire del periodo di congedo parentale purché rispetti i termini di preavviso dei 15 gg. o delle 48 ore così come indicato nell’art 12 del CCNL/2007.

2. Il 1 maggio a parere di chi scrive non deve essere incluso nell’assenza in quanto è vero che si tratta di stesso congedo ma è riferito a due figli diversi.

3. Si precisa che l’art. 527 del T.U. 297/94 si ritiene superato. Tale articolo precisava che al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico è dovuto fino al termine dell’anno scolastico.

Ora la durata del contratto dei supplenti è regolata dal DM 131/07 (regolamento delle supplenze):

L’art. 1 comma1 afferma che ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

  • supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7 (graduatorie di istituto).

Il comma 7 che:

Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:

  • per le supplenze annuali il 31 agosto;
  • per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
  • per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Come si sa tali supplenze sono di competenza della DPT e non della scuola, la quale non può quindi decidere se pagare o no i supplenti nei mesi estivi. Tale pagamento dipende infatti dal contratto stipulato dal docente (quale docente viene infatti pagato nei mesi estivi quando il contratto arriva fino al termine delle lezioni compreso gli scrutini?).

In conclusione, il contratto al 31/8 presuppone il pagamento dello stipendio fino a tale data indipendentemente se il docente abbia o meno effettuato i 180 gg di servizio, di conseguenza l’art. 527 prima citato è ormai superato e non può essere più applicato.

Si è a conoscenza di alcune risposte sindacali ancora a favore di tale articolo così come lo riportano anche alcuni manuali che si occupano di argomenti scolastici soprattutto da un punto di vista contabile (di solito redatti da DSGA), ma ciò non può essere più applicato escluso ovviamente il caso in cui per i mesi estivi il docente richieda un’aspettativa o un congedo non retribuiti.

Se quindi la docente dovesse terminare il congedo parentale a giugno, i mesi di luglio e agosto le dovranno essere retribuiti al 100%.

Graduatoria interna di istituto: docente entrato a far parte dell’organico dall’1/9/2013 ma che beneficia della legge 104/92. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Un insegnante entrato a far parte di questa Istituzione Scolastica dall’a.s. 2013/2014 ha diritto all’esclusione dalle graduatorie di Istituto per l’a.s. 2014/2015  perchè beneficiario della Legge 104. Dovendo questa scuola predisporre le graduatorie di istituto per il personale in possesso di 104 si chiede se il beneficio della Legge viene valutato regolarmente o essendo lo stesso entrato a far parte dell’organico 20132014 dal 01/09/2013 viene collocato in coda.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 7.2 del CCNI 2014 afferma che I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Il docente in questione, quindi, se rientra in uno dei punti citati dovrà essere escluso dalla graduatoria, a nulla rilevando che sia arrivato nella vostra scuola a domanda volontaria dall’1/9/2013.

Supplenze: contratto al 31/8 e retribuzione estiva dei docenti anche se non effettuano i 180 gg. di servizio. Chiarimenti per il DSGA

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DSGA – gentile redazione, sono una dsga e ho letto la risposta riguardo il pagamento dei mesi estivi ad una docente che non ha effettuato 180 giorni di servizio e non fa gli scrutini; nell’istituto dove lavoro abbiamo un caso simile , ho letto  gli articoli da voi citati ma nulla modifica rispetto  alle nomine che erano state fatte in anni precedenti  fino al 30/6 o 31/8  che se non  avevano fatto i 180 gg e scrutini non avevano diritto alla retribuzione estiva. Ho fatto una ricerca ma ci sono pareri contrastanti, non vorrei ledere un diritto alla docente o per contro un danno all’erario.  Riterrei che il superamento di detto articolo lo si può forse trovare nel CCNL all’art. 2007/09 all’art. 146  ma non ne sono sicura perchè al comma 2) richiamano  alcuni articoli  del T.U.che vengono disapplicati e non c’è  il n. 527. Spero di essere stata chiara anche perchè l’argomento non è di facile soluzione, abbiamo anche interpellato l’avvocato dell’ufficio scolastico provinciale e la ragioneria territoriale e siamo in attesa di risposta. Vi ringrazio anticipatamente e grazie per il confronto .

Paolo Pizzo – Gentilissima DSGA,

nella risposta citata mi sono limitato a fornire un parere e gli estremi generali della questione.

Mi dai l’opportunità di un approfondimento:

a parere di chi scrive il superamento dell’articolo 527 del T.U non è in un articolo specifico del CCNL/2007 (l’art. 146 come detto nel quesito non ne specifica la disapplicazione) ma nel CCNL stesso in seguito alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro.

Pertanto, una volta che il docente firma un contratto al 31/8 tale contratto assume un obbligo tra le parti e solo se espressamente indicato dalla disciplina contrattuale i mesi estivi (o qualunque altro mese) non dovranno essere retribuiti (es. richiesta di aspettativa non retribuita, congedo parentale o malattia bambino non retribuiti , giorni di assenza ingiustificati ecc).

Giova ricordare che all’art. 25/4 dello stesso CCNL è specificato:

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;

f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;

g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Il valore della firma del contratto e della durata dello stesso sono stati suffragati dall’ARAN nella questione “rientro anticipato del titolare e termine del contratto del supplente prima della scadenza”.

L’ARAN ha chiarito che “l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Ciò a mio avviso rafforza la tesi per cui il punto c dell’art. 25/4 del CCNL/2007 (l’indicazione nel contratto della data di cessazione dello stesso) non può essere messo in discussione se non dallo stesso CCNL il che implica quindi anche una “scadenza” da rispettare dal punto di vista economico.

Poi c’è ovviamente tutto il discorso del DM 131/07 che stabilisce le scadenze dei contratti a tempo determinato (nel nostro caso il 31/8).

Pertanto, io resto dell’idea che se il contratto è stato firmato al 31/8 tale deve essere la scadenza della retribuzione (che ricordiamo non dipendente dalla Scuola ma dalla DPT) a meno che, lo ripeto, durante tale periodo non si applichino altri istituti giuridici che prevedano la sospensione del pagamento dello stipendio.

E’ ovvio che tale tesi sarà da me “ritirata” nel momento in cui il MIUR dovesse intervenire sulla questione a favore dell’art. 527.

 

Aggiornamento GAE: punteggio maturato in periodo di congedo di maternità

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Federica  – Salve scrivo per avere delucidazioni circa la questione attribuzione punteggio se in astensione per maternità. Nel 2011 (25/10/2011) sono stata nominata presso una scuola per una supplenza ma non ho preso servizio ed ho chiesto l’astensione facoltativa per maternità. Dall’11/11/2011 sono entrata in astensione obbligatoria e la supplenza è continuata fino al 4 Aprile 2012. In tutto il periodo io sono comunque stata in astensione pre e post parto, percependo i contributi.  Questo servizio è valevole adesso nell’aggiornamento delle graduatorie? Come deve essere considerato? Grazie in anticipo per la consulenza saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

indipendentemente dai periodi di astensione obbligatoria fruita nell’anno scolastico di riferimento, ai fini del punteggio rileva esclusivamente il periodo di maternità in cui eri sotto contratto con la scuola. Solo tale periodo di nomina è infatti possibile far valutare nel prossimo aggiornamento delle graduatorie in quanto è l’unico periodo della maternità considerato a tutti gli effetti (economici e giuridici), mentre l’eventuale periodo di indennità di maternità percepita fuori nomina è valido solo ai fini economici (l’80% dell’ultimo stipendio ricevuto) ma non a quelli giuridici (riconoscimento del punteggio).

Assistenza al genitore disabile ed esclusione dalla graduatoria interna: la convivenza con l’assistito non è un requisito essenziali ai fini dl beneficio in questione. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una docente è referente unico per l’assistenza ai due genitori, entrambi gravemente disabili: è titolare in una scuola ubicata nello stesso comune, ma non convivente con i genitori. Ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto? In base alla nota 8 dell’art. 7 del CCNI 2014 che riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884), non sembrerebbe avere diritto all’esclusione. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

il docente ha diritto.

Il punto V dell’art. 7.1 precisa:

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; – impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza  ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Pertanto, come da lettura attenta del punto in questione, la convivenza con il disabile non è il requisito per poter fruire dei benefici del CCNI, ma solo quello per non dover presentare a scuola le autodichiarazioni degli altri familiari.

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l’unico figlio che vi convive non deve presentare l’autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l’unico, allora la dovrà presentare.

Ai sensi quindi del punto 2 dell’art. 7 dovrete escludere la docente di cui al quesito dalla graduatoria solo una volta che la stessa abbia presentato, fra le altre autodichiarazione e certificazione, anche quelle rilasciate da eventuali fratelli o sorelle.

La convivenza con il disabile, infatti,  dà solo precedenza al figlio rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità o per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto.


Graduatorie ad esaurimento 2014: valgono solo i titoli e servizi conseguiti entro il 10 maggio 2014

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Elisa – Gentilissima Redazione di Orizzonte scuola, vi scrivo per un dubbio di cui non riesco a trovare risposta e che spero possiate chiarire voi. La mia domanda è questa: nel caso si consegua un master o un’altra certificazione successivamente alla domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è possibile inserirlo dopo per il punteggio o si è obbligati ad aspettare la nuova domanda tra tre anni? Vi Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta

Lalla - gent.ma Elisa, il Ministero ha posto la chiusura della presentazione della domanda per le graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17 per il 10 maggio 2014.
Ciò vuol dire che tutti i titoli valutabili devono essere conseguiti entro tale data. Non è previsto infatti l’inserimento con riserva di "altri titoli".

Il dm n. 235 del 1° aprile 2014 afferma infatti all’art 1 comma 5 "Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II e III fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente all’ 1 giugno 2011 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del DM n. 44 del 12 maggio 2011 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell’ 1 giugno 2011"

Lo stesso avviene per i candidati della IV fascia, di cui parla il comma 6 dello stesso articolo.

Pertanto, potrà essere dichiarato quanto in possesso alla data del 10 maggio 2014.

I titoli eventualmente conseguiti dopo tale data potranno essere presentati al prossimo aggiornamento, previsto per il 2017.

Graduatorie ad esaurimento 2014: chi ha “saltato” gli aggiornamenti precedenti non può reinserirsi

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Rocco - sono un docente che nel bando relativo all’anno 2011/2014, avendo presentato la domanda fuori dai termini, pur essendo inserito nella precedente graduatoria provinciale, non è stato inserito nella graduatoria ad
esaurimento. Per tale motivo, sono stato costretto a presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di II fascia.

La domanda che le porgo è volta a conoscere se, allo stato, con il nuovo bando, è possibile un mio inserimento nelle graduatorie permanenti, atteso che è prevista la possibilità di inserire nuovi docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

PS. preciso che sono in possesso di diploma magistrale e relativa abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria. Grazie.

Lalla – gent.mo Rocco, la risposta è negativa. Il dm n. 235 del 1° aprile 2014 non prevede reinserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Le operazioni possibili sono infatti queste

Permanenza e/o aggiornamento del punteggio/conferma iscrizione con riserva o scioglimento/trasferimento a pettine in altra provincia

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito denominata, per fini pratici, “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. L’iscrizione con riserva deve essere confermata anche da coloro che conseguiranno l’abilitazione in tempo dopo la scadenza della domanda, ma in tempo utile per l’avvio dell’a.s. 2014/15. 
  • il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. 
  • La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Il trasferimento di provincia avviene a pettine, ossia si verrà inseriti nella graduatoria della nuova provincia nella posizione spettante in base al punteggio.

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La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria ; Graduatorie ad esaurimento 2014 17: chi non presenta la domanda sarà depennato

Alle situazioni come la tua abbiamo dedicato uno specifico articolo, in cui mettiamo in evidenza che alcuni colleghi hanno ottenuto il reinserimento tramite ricorso (le sentenze hanno però valore individuale). Graduatorie ad esaurimento: il Miur depenna, il giudice reinserisce

Una provincia per le graduatorie ad esaurimento e una diversa provincia per le graduatorie di istituto: si può

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S.R. – ancora una volta grazie per l’utile servizio che ci fornite. Non mi è chiara una cosa: se si chiede il trasferimento in altra provincia di una regione diversa da quella in cui si è attualmente iscritti, si potrà poi, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, scegliere una provincia qualsiasi? oppure si è vincolati alla provincia in cui ci si è trasferiti? In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Lalla – Gent.mo, è possibile scegliere una provincia di Italia nella quale essere inseriti a pettine per le Graduatorie ad esaurimento e la stessa, o una diversa provincia, per le Graduatorie di istituto. Non ci sarà vincolo per le graduatorie di istituto, come è sempre stato.

All’argomento abbiamo dedicato un articolo

Graduatorie ad esaurimento 2014 17: la provincia scelta potrà essere diversa da quella delle Graduatorie di istituto. Vai alla pagina

Graduatorie ad esaurimento: esclusi iscritti dall’a.a. 2008/09

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Francesca - Volevo chiedervi delle informazioni. Sono una studentessa del corso di Scienze della Formazione Primaria iscritta al corso nell’anno 2010 e non ancora laureata. Volevo sapere se io posso mandare la domanda on line per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento

Lalla - la risposta è negativa. Le graduatorie ad esaurimento, rese tali dalle legge 296/06, non prevedono nuovi inserimenti. La legge è infatti richiamata nelle premesse del dm n. 235 del 1° aprile, che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/17: “la legge 27/12/2006 n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento”

Alcuni colleghi provano a presentare comunque la domanda per presentare poi ricorso, ma su questo non possiamo consigliarti noi, devi consultare un sindacato o un avvocato.

Proprio oggi si è svolta al Miur una manifestazione che affrontava questa problematica.

Graduatorie ad esaurimento: esclusi 10.000 abilitati Scienze della formazione primaria. Al Miur il 10 aprile

Francesca – non essendo ancora laureata posso iscrivermi alle graduatorie d’istituto? Grazie mille. L’attuale normativa non lo consente, ma ti invitiamo a tenerti aggiornata su eventuali aggiornamenti.

Abilitazione TFA cinese e aggiornamento graduatorie

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Anna - sono abilitata al primo ciclo TFA per Lingua e civiltà cinese e lavoro in una scuola superiore in provincia di Torino. La mia classe di concorso è stata istituita da pochi mesi con il codice A946 (durante il TFA avevamo invece il codice provvisorio di A111). Nella scuola in cui lavoro ho un contratto di lavoro al 30 giugno proprio per la classe A946- Lingua e civiltà cinese.

Nel modulo di iscrizione alle Gae al codice A946 risulta associata la classe di concorso per serbo-croato, come era in passato.

Vorrei quindi chiedere se le classi verranno aggiornate in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto in modo da consentire agli abilitati delle nuove classi di concorso di iscriversi.

A questo proposito non ho sentito nessuna novità dal Miur, nonostante siamo ormai molto vicini alla data di aggiornamento delle graduatorie d’istituto. Vi ringrazio molto per l’attenzione. Distinti saluti

Lalla - gent.ma Anna, io ritengo corretto che nelle graduatorie ad esaurimento sia presente ancora il vecchio codice, dal momento che in esse non sono previsti nuovi inserimenti, ma solo l’aggiornamento o la domanda di permanenza per chi è già inserito.

D’altra parte però ritengo poco attendibile il fac simile pubblicato dal Ministero, in quanto è l’esatta riproposizione di quello del 2011. Piuttosto, mi riservo di controllare cosa sarà inserito nella piattaforma on line.

Per quanto riguarda le graduatorie di istituto, si dovrà procedere con le nuove classi di concorso, così come stabilite dalla nota n 3943 del 22 aprile 2013. Trattandosi di un aspetto tecnico, non sappiamo se il Miur si sta occupando o meno della situazione.

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