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Diploma magistrale entro a.s. 2001/02, sì graduatorie di istituto, no graduatorie ad esaurimento.

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Serena – avrei bisogno di sapere in quale fascia devo inserirmi circa la graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria.

Ho conseguito il diploma magistrale nel 2000, siccome avevo letto precedentemente che il diploma conseguito entro il 2001/02 sarebbe stato abilitante, non riesco a capire se in seguito a questa notizia, potrò iscrivermi alla seconda o dovrò iscrivermi alla terza fascia.

Vi chiedo anche di farmi sapere se l’esperienza di pre/post scuola fatta in istituti scolastici pubblici ma con contratto fatto da cooperativa, ha valore come punteggio o no.

Inoltre, la mia laurea in Psicologia vecchio ordinamento, dà punti? Vi ringrazio. Aspetto notizie.

Lalla – gent.ma Serena, abbiamo pubblicato la tua mail solo per dirimere un errore. Tu parli di “graduatorie ad esaurimento”, quando invece dovresti parlare di “graduatorie di istituto”.

Le graduatorie ad esaurimento, che saranno aggiornate con presentazione della domanda tra il 14 aprile e il 10 maggo 2014, non prevedono infatti nuovi inserimenti. Questo il decreto

A te interessano invece le graduatorie di istituto, che saranno aggiornate successivamente alla chiusura delle domande per le graduatorie ad esaurimento. Puoi leggere questo articolo Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

Per quanto riguarda la collocazione dei docenti in possesso del diploma magistrale, siamo in attesa delle decisioni del Ministero sul valore da assegnare al parere del Consiglio di Stato che ha rivalutato il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

A marzo 2014 il Ministero aveva emanato una nota in cui si leggeva che il Miur aveva trasmesso all’Ufficio legislativo il DPR per dare la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

In una recente interrogazione parlamentare infatti il sottosegretario Reggi

ha affermato “Per assicurare la corretta attuazione di tale decisione sono in corso approfondimenti in relazione alla circostanza che il provvedimento annullato ha ormai esaurito i propri effetti e in relazione all’esatta individuazione della platea dei destinatari della decisione “.

Pertanto, tutto ancora da stabilire, in ogni caso conosceremo le risposte (a questo punto infatti non vi è da chiarire solo se spetta la II o la III fascia delle graduatorie di istituto, ma se il Ministero riconoscerà l’effetto del parere del Consiglio di Stato erga omnes od esclusivamente per coloro che hanno presentato quel ricorso sul quale si è espresso il Consiglio di Stato) prima della pubblicazione del decreto per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, per cui rimandiamo la consulenza a quel periodo.

* la nostra risposta è basata sulla normativa ministeriale e sulle notizie ufficiali del Miur, senza tener conto di eventuali ricorsi promossi da sindacati e avvocati.


Dal 14 aprile 2014 aggiornamento graduatorie ad esaurimento. Graduatorie di istituto dopo il 10 maggio

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Sara – Gent.ma redazione, ho compilato la graduatoria di circolo ed istituto per il triennio 2011/14 e mi sono registrata nel 2011 a istanze on line, ma non ho chiari dei passaggi:

cambio provincia:devo digitare qualcosa a istanze on line prima del 14 aprile o di aggiornare la graduatoria?la scadenza del 14 aprile per chi vale?

Lalla – la data del 14 aprile non è una scadenza, ma è la data di apertura dei nodi su Istanze on line per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento. L’aggiornamento riguarda esclusivamente il personale che è già iscritto, in base alla legge 296/06 non sono previsti nuovi inserimenti. La presentazione della domanda sarà possibile dal 14 aprile al 10 maggio 2014. Qui i dettagli.

Sara – quali sono i passaggi da fare per aggiornarla, visto che mi sono abilitata con il tfa, ho conseguito un master e ho iniziato a insegnare?

Lalla - devi attendere la pubblicazione del decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2014/17. In questo caso non conosciamo ancora le date di presentazione delle domande, possiamo solo dire che sarà successivo alla chiusura delle graduatorie ad esaurimento, quindi dopo il 10 maggio. D’altronde Ministero e sindacati devono ancora discutere sulla tabella di valutazione dei titoli.

Ne parliamo ampiamente in questo articolo

Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

Sara - ho una nuova e-mail:ho effettuato la variazione su istanze on line, e l’ho comunicata alla scuola che ha ricevuto la domanda, ma non alle altre scuole, va bene così, perché cambio provincia?

Lalla - gent.ma Sara, dovrebbe essere la scuola capofila a comunicare la variazione alle altre scuole, ma puoi farlo anche tu, se hai interesse a ricevere altre supplenze per l’a.s. 2013/14. Se invece ti interessa direttamente l’aggiornamento, la nuova mail sarà quella che indicherai nel modulo di domanda per il triennio 2014/17.

I docenti neo immessi in ruolo non devono aggiornare le graduatorie ad esaurimento 2014/17

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Filomena – Sono una docente di Bari neo immessa in ruolo dal Concorsone per la A050 nella provincia di Taranto. Sono iscritta, tramite SSIS, dal 2007 nella graduatoria ad esaurimento per la provincia di Bari sempre per la A050 e per la A043. Devo aggiornare la graduatoria o non devo più procedere con questa procedura, visto che sono entrata in ruolo?

Lalla - gent.ma Filomena, non devi più aggiornare la graduatoria ad esaurimento.

La legge 167/09 ha disposto la cancellazione degli aspiranti da tutte le classi di concorso per le quali si è iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta di ruolo.

Non conta nulla il fatto che si possa essere ancora nell’anno di prova (considera che esso non necessariamente coincide con il primo anno), nè che non si sia ancora in possesso del decreto di conferma in ruolo. In ogni caso nelle Graduatorie ad esaurimento non si può più tornare.

Piuttosto, hai sicuramente presentato la domanda di mobilità per ottenere, nell’a.s. 2014/15, la sede di titolarità. Se lo vorrai, con la mobilità 2015, potrai richiedere il passaggio alla classe di concorso A043 sempre nella provincia in cui sei stata immessa in ruolo (esso sottoposta al vincolo triennale per quanto riguarda la mobilità interprovinciale).

E ancora, tra qualche settimana, potrai richiedere l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto, se vorrai tenerti aperta la possibilità di poter usufruire dell’art. 36 del CCNL

” ART. 36 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. ”

Assenza per grave patologia. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – una docente a tempo indeterminato che è assente  dall’inizio dell’anno scolastico per motivi di salute. Ormai al limite  delle assenze concesse dalla normativa vigente, si chiedeva quale  certificazione potesse produrre per evitare il computo dei giorni di  malattia, essendo una patologia invalidante con diagnosi dell’ortopedico  ”Algodistrofia con necrosi della testa del femore con rischio intervento  di protesi dello stesso”, che non richiede però terapie salvavita. Come si deve comportare? quale iter seguire? l’ente a cui rivolgersi? L’ortopedico dice che a Settembre inizierà la pratica d’invalidità. Visto che comunque è una patologia invalidante fisicamente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

come afferma la circolare n. n. 3059/2013 dell’ATP di Bari: In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.

A tal proposito sempre la suddetta circolare afferma che può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL che attesti la grave patologia.

Dopodiché dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie salvavita. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9 del CCNL/2007) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici di cui all’art. 17 comma 9 (esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%), quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Si ricorda inoltre che tali benefici devono essere applicati anche ai casi di ricovero ospedeliaro, day hospital, visite ambulatoriali/specialistiche o per le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie. Tutto ovviamente solo se riconducibile alla grave patologia certificata.

Pertanto, se l’assenza della dipendente non rientra in questi casi i giorni di assenza rientrano nel periodo di comporto.

Abilitandi PAS non possono iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento

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Cristian - Frequento un corso PAS per acquisire l’abilitazione. Potrebbe gentilmente chiarirmi in quale graduatoria potro’ inserirmi, considerando che il corso terminera’ presumibilmente a meta’ luglio? Potremo rientrare nelle famose "graduatorie ad esaurimento"? Grazie dell’attenzione.

Lalla – gent.mo Cristian, le "famose" Graduatorie ad esaurimento non prevedono nuovi inserimenti (legge 296/06), e saranno aggiornate esclusivamente da coloro che vi sono già iscritti, nel periodo 14 aprile – 10 maggio 2014.

Per quanto riguarda i docenti che conseguiranno l’abilitazione PAS, ciò che sappiamo con sicurezza è che potranno iscriversi nelle graduatorie di istituto, ma rimane ancora da chiarire se in II o in III fascia. Tutto dipende non solo dalla conclusione dei corsi PAS in tutte le Università di Italia (alcuni corsi devono ancora essere avviati), ma anche dal periodo di aggiornamento, che potrebbe essere già a maggio.

Pertanto sulla collocazione degli abilitandi PAS non è ancora possibile fornire consulenza. In questo articolo abbiamo spiegato la situazione attuale

Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

Gli abilitati TFA potranno inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto

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Katia - sono in possesso dell’abilitazione tfa 2013 in A061, Storia dell’arte e di laurea magistrale in Storia dell’arte (95/s). Alla luce della riapertura delle graduatorie ad esaurimento e di istituto, vorrei sapere in quale di queste posso iscrivermi. Sottolineo che non sono mai stata iscritta in nessuna graduatoria.

Lalla – gent.ma Katia, i docenti in possesso dell’abilitazione TFA potranno inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Le graduatorie ad esaurimento infatti sono riservate esclusivamente a chi è già inserito, e non prevedono nuovi inserimenti.

Puoi avere un’idea più precisa della differenza tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto leggendo questa guida.

L’aggiornamento delle graduatorie di istituto avverrà dopo la chiusura di quello relativo alle graduatorie ad esaurimento, quindi sicuramente dopo il 10 maggio. Vi sono ancora molti punti da chiarire sui punteggi, sulla possibile differenziazione rispetto all’abilitazione PAS, sugli inserimenti negli anni intermedi di vigenza delle graduatorie.

Abbiamo affrontato questi argomenti nell’articolo

Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS? , che ti invitiamo a leggere.

Graduatoria interna di istituto: i casi in cui non è possibile maturare i 10 punti di bonus

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Elisabetta – sono una docente della scuola primaria di Cagliari. Sono passata di ruolo a Bologna nell’anno scolastico 2004/2005 ed ho ottenuto il trasferimento nella mia attuale sede nel 2007 (a. scol 2005/2006 e 2006/2007 ho avuto l’assegnazione provvisoria in una scuola della provincia di Cagliari). Mi piacerebbe venire a capo di una situazione che si presenta ogni anno al momento di presentare la domanda per individuare i sopranum nel circolo: mi  spettano o no i 10 punti una tantum dato che la normativa viene interpretata in modi diversi a seconda di chi la legge:

“…  Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo  utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno  di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in  ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena  considerato, un trasferimento in diversa provincia…”

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisabetta,

non ti spetta il punteggio.

Il punteggio si mantiene in caso di trasferimento interprovinciale, ma prima bisogna acquisirlo. Se infatti leggi bene il passo da te citato è indicato precisamente e senza possibilità di equivoci che il servizio deve essere di 4 anni consecutivi e prestato “nella stessa scuola”. 

Non hai il quadriennio nella stessa sede considerando che l’anno di prova non si conta (è una sede provvisoria) e che comunque dal 2004/05 al 2006/07 non hai il requisito richiesto.

 

3 giorni di permesso per motivi personali: il Dirigente non può negarli, ma il dipendente dovrebbe prendere l’abitudine di richiedere la fruizione per iscritto

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Giuseppe – Sono una docente a tempo indeterminato nella scuola primaria, ho necessita’ di capire se ci sono nuove disposizioni normative che limitano il diritto riconosciuto ad oggi dal CCNL di usufruire, su richiesta, dei giorni di permesso per motivi personali e familiari. Ho chiesto al Dirigente della scuola dove presto servizio di usufruire di due giorni per far fronte ad un trasloco e ho ricevuto risposta verbale, tramite  l’applicata di segreteria, di diniego. Confidando in un vostro prezioso riscontro, ringrazio e saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

la norma non è cambiata ma c’è qualcosa che comunque non va e che dobbiamo imparare a non fare (non sei il primo caso e per questo mi permetto di dirlo).

Partiamo intanto dalla normativa.

L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Si precisa quanto segue:

  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

Detto questo, mi permetto di dire che intanto non è la segreteria il tuo interlocutore né tanto meno i permessi possono essere richiesti verbalmente.

Facendo così è come se non mettessi in pratica il tuo diritto di ottenere il permesso.

Devi quindi produrre richiesta scritta (facendola protocollare) indicando il giorno in cui intendi fruirne e autocertificare i motivi a supporto della richiesta (ovvero il trasloco che devi effettuare), dopodiché il Dirigente se vorrà negarti il permesso non solo lo dovrà mettere per iscritto ma dovrà anche indicare i motivi del diniego.

Il Dirigente non può “verbalmente” e  “tramite segreteria”  rapportarsi con i dipendenti sulla fruizione dei diritti di questi ultimi sanciti dal Contratto, ma è anche vero che se non c’è da parte del dipendente una richiesta scritta…


Graduatorie ad esaurimento 2014: valutazione servizio non specifico

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Valeria – io sono iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe A018; ho potuto usufruire del salvaprecari e ho dichiarato il punteggio nell’aggiornamento del 2011. Inoltre da 2 anni (a.s. 2012/2013 – a.s. 2013/2014) insegno, tramite graduatorie di istituto, da non abilitata, nella classe di concorso A033, con contratto fino al 30 giugno. L’anno scorso ho conseguito il TFA nella classe di concorso A071. Mi aiutate nella valutazione dei titoli? Il TFA mi fa accedere in quali altre graduatorie?? Ho una grande confusione! Grazie

Lalla - gent.ma Valeria, mi sembra di capire che per l’a.s. 2011/12 non hai alcun servizio da dichiarare.

Il servizio relativo agli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 potrà essere fatto valere 6 punti nella classe di concorso A018, cioè come servizio non specifico. La tabella di valutazione dei titoli afferma infatti ”

“il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1,a decorrere dall’a.s. 2003/04. (6)

la nota ” Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.”

In questo caso tu hai solo servizio non specifico, che puoi far valutare per 6 mesi, quindi 6 punti per anno scolastico.

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Inoltre potrai aggiungere 3 punti derivanti dall’abilitazione TFA nella classe di concorso A071, in quanto ” abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso” punto C2 della tabella di valutazione dei titoli.

Questo per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento. Quando sarà emanato il decreto relativo alle graduatorie di istituto, dovrai compilare anche quelle.

Potrai iscriverti nella III fascia per la classe di concorso A033 e in II fascia per la A071.

Se per la A033 eri già iscritta nel 2011, dichiarerai solo il servizio degli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, nonchè l’ulteriore abilitazione nella A071.

Per quanto riguarda i punteggi della A071 non possiamo invece dirti nulla, perchè il Ministero non ha ancora emanato la relativa tabella di valutazione. Dobbiamo dunque rimandare alla pubblicazione del decreto, che potrebbe avvenire nel mese di maggio, come indicato in questo articolo

Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

 

Ti invito inoltre a consultare il nostro speciale con tutte le Guide utili per l’aggiornamento 

TFA, PAS e sostegno: chi è iscritto nelle graduatorie ad esaurimento come dichiara questi titoli?

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Prof.ssa Claudia – Siamo alle soglie dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il nuovo triennio, reduci da alcune novità recenti come il TFA, il PAS e il nuovo corso per il sostegno e….è mai possibile che la nuova tabella di valutazione dei titoli per le GAE sia esattamente identica a quella di tre anni fa e che non si faccia alcuna menzione a quanti punti possono essere attribuiti ad eventuali seconde abilitazioni conseguite con queste nuove modalità?!

Sarebbe opportuno che qualcuno facesse chiarezza sulla questione e inserisse TFA e PAS tra le nuove abilitazioni che potranno dare punti aggiuntivi (quanti?!) con l ’aggiornamento (per il TFA) o una volta che sarà possibile sciogliere la riserva (per il PAS che terminerà a luglio)!

Lalla – gent.ma Claudia, non concordiamo con la tua interpretazione. La tabella di valutazione dei titoli è ormai obsoleta per tanti motivi, ma risponde ancora ai questi da te posti :-)

Al momento gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento possono dichiarare come nuova abilitazione quella conseguita con il TFA. Essa permette di avere 3 punti per ciascuna delle classi di concorso della scuola secondaria per le quali si è inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. La valutazione infatti è contemplata dal punto C2 della tabella di valutazione " abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso" Lo abbiamo spiegato anche nella risposta Graduatorie ad esaurimento: abilitazione TFA vale 3 punti per le classi di concorso in cui si è inseriti

L’abilitazione PAS invece non può essere presa in considerazione nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto non ci sono ancora docenti che ne sono in possesso, o che la conseguiranno entro il 10 maggio 2014, data ultima della presentazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17. Nelle graduatorie ad esaurimento infatti non è possibile inserire titoli culturali (cioè quelli valutati nella sezione C) con riserva, il titolo deve essere conseguito entro la scadenza per la presentazione della domanda.

Tra l’altro tu fai accenno ad una riserva per il corso PAS (penso ti riferisca alle graduatorie di istituto) che comunque dal punto di vista normativo non esiste ancora, nè sappiamo se sarà contemplata.

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Titolo di sostegno. Vale il discorso analogo al PAS, non ci sono docenti che potranno aver conseguito il titolo entro il 10 maggio 2014. Il titolo di sostegno non porta comunque punteggio nelle altre graduatorie, ma permette l’inserimento nello specifico elenco correlato alla graduatoria in cui si è inseriti.

Su questo punto però il dm n. 235 del 1° aprile 2014 afferma, all’art. 9 comma 6 ” con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni sulle tempistiche relative allo scioglimento delle riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell’art. 4 del presente decreto, per coloro che conseguono i relativi titoli dopo la scadenza dei termini di cui al suddetto comma 2 ed in tempo utile per le assunzioni relativie agli anni scolastici 2014/15, 2015/16, e 2016/17 “.

Questo ci fa capire che non ci saranno modalità per l’inserimento con riserva del titolo, ma che bisognerà attendere il successivo provvedimento per chi consegue il titolo di specializzione dopo il 10 maggio e comunque in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi per l’a.s. 2014/15, e poi per gli anni successivi.

Come vedi, tutto previsto :-)

PS.naturalmente chi possiede abilitazione TFA e /o abilitazione PAS in corso deve attendere anche gli aggiornamenti relativi alle Graduatorie di istituto.

Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

Ti invitiamo a leggere tutte le Guide sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 2014/17

L’immissione in ruolo giuridica dal 1° settembre 2013 non dà diritto agli stipendi di luglio e agosto se non si ha un contratto fino al 31 agosto

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Gianpaolo - vorrei un informazione, mia moglie da qualche giorno (era precaria) é passata di ruolo é insegnante di sostegno nella sc primaria,sapete dirmi se luglio e agosto riceverà lo stipendio normalmente, grazie.

Lalla - gent.mo Gianpaolo, tua moglie riceverà lo stipendio di luglio e agosto 2014 se, da precaria, ha sottoscritto per l’a.s. 2013/14 un contratto fino al 31 agosto.

Le recenti nomine infatti hanno conferito i ruoli con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2014 ma decorrenza economica 2014. Questo significa che per l’a.s. 2013/14 si può esercitare un’altra attività lavorativa o continuare a svolgere la supplenza.

Se ha avuto la supplenza fino al 30 giugno, o fino al termine delle lezioni, non avrà diritto alla retribuzione dei mesi estivi, ma potrà richiedere l’indennità di disoccupazione se ne ricorrono le condizioni.

Questo significa che il ruolo appena conferito non fa cambiare lo status economico di tua moglie, dal momento che comincerà ad esplicare i suoi effetti dal 1° settembre 2014.

Gruppo H e fino a 40 ore da dedicare ai consigli di classe

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Roberto – Gradirei sapere x evitare errori in quale tipologia relativamente alle 40ore, si possono collocare le riunioni del gruppo H. Ringrazio anticipatamente x la cortese risposta ed auguro Buon Lavoro!

Paolo Pizzo – Gentilissimo Roberto,

le riunione del gruppo H rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe trattandosi di allievi disabili e docenti che fanno parte appunto di una classe.

Giova ricordare che non è obbligatorio in quanto non espressamente previsto che tutti i docenti della classe debbano presenziare, ma in ogni caso per chi vi presenzia tali ore devono essere conteggiate nel monte ore dedicato alle riunioni del consiglio di classe di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del CCNL/2007.

Graduatoria interna di istituto e handicap personale: l’art. 3 comma 3 della legge 104/92 non dà punteggio ma l’esclusione dalla graduatoria

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Docente – Chi è in possesso di L 104 comma 3 art. 3 personale non ha diritto a punteggio nella graduatoria di istituto per docenti soprannumerari? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

l’art. 3 comma 3 della legge 104/92 ovvero disabilità personale non dà diritto a maggior punteggio nella graduatoria interna di istituto ma solo dell’esclusione dalla stessa.

Ciò in virtù dell’art. 7.2 del CCNI 2014 che richiama il punto III del comma precedente.

Tale precedenza per handicap personale non è infatti da confondere con il punto D delle esigenze di famiglia per cui sono attribuiti punti 6: “per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”

Allattamento fino all’11 maggio e rientro in servizio dopo il 30 aprile

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Filomena – Sono una docente a tempo indeterminato, utilizzata su classe di concorso AD01, e sono in riduzione orario per allattamento, avendo un bimbo nato il 11 maggio 2013 ed essendo rientrata in servizio il 10 settembre 2013. Fin dal primo giorno di scuola mi sono stati attribuiti degli alunni disabili e le rispettive classi, mentre le 5 ore di allattamento sono state date ad una supplente che ha avuto due disabili in una classe prima. Le chiedo se alla data del 11 maggio 2014 devo rientrare a disposizione della scuola o se devo prendere la classe della mia supplente, che è una classe dove non sono mai entrata e nella quali ci sono due disabili gravi che nemmeno conosco. Ringrazio per la sollecita risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Filomena,

dal 12 maggio (l’11 maggio è l’ultimo giorno di allattamento in quanto il giorno della nascita è ricompreso) non potrai rientrare nella classe prima ma dovrai essere a disposizione.

Ciò in virtù dell’art. 37 del CCNL/2007 che garantisce ai due allievi disabili di avere lo stesso docente fino alla fine dell’anno (scrutini compresi) per continuità didattica:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Dal momento che sei assente nella classe prima dal primo giorno di scuola il 12 maggio avrai  abbondantemente superato i 150 gg. di assenza richiesti dalla norma e di conseguenza non potrai rientrare in tale classe.

Conferma del contratto a più supplenti, pagamento delle supplenze su maternità e altri casi. Chiarimenti per la scuola

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Scuola –  Abbiamo una insegnante supplente annuale fino al 31 agosto che ha usufruito di congedo parentale. L’ultimo periodo richiesto va dal 7 gennaio al 16 aprile. Poi ha presentato una ulteriore richiesta di congedo parentale dal 23 aprile al 30 maggio. Abbiamo nominato la supplente A per il periodo dal 7 gennaio al 16 aprile. Questa supplente assume effettivo servizio e dal 13 gennaio è stata collocata dalla scuola in complicanze gestazione per lavoro a rischio, quindi fino al 16 aprile, durata del contratto in essere. Dal mese di aprile si trova in complicanze gestazione per gravidanza a rischio fino a luglio. Abbiamo considerato la supplente A a carico della scuola fino al 12 gennaio e dal 13 a carico della RTS. Al posto della supplente A è stata nominata la supplente B che assume servizio con retribuzione a carico della RTS. La supplente B dopo pochi giorni si assenta per malattia sua e malattia del figlio, fino al 16 aprile. Dopo non intende più accettare supplenze. In sostituzione dell’ins. B è stata nominata la supplente C che ha prestato effettivo servizio, con retribuzione a carico della scuola. Le nostra domande sono queste:1) Rispetto al pagamento delle supplenti ci siamo comportati correttamente (a carico scuola e a carico RTS)?2) Dal 23 aprile alla supplente A spetta la conferma della nomina trovandosi in interdizione per gravidanza a rischio?3) La conferma della nomina spetta anche alla supplente C, che ha prestato effettivo servizio?La ringrazio per la disponibilità e la celerità delle risposte.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che dal 1 gennaio 2013 il Tesoro è l’ente erogatore dello stipendio per tutti i supplenti brevi (nulla ovviamente è cambiato per le supplenze fino al 30/6 o 31/8).

Pertanto, mentre prima di tale data era la scuola a pagare “materialmente” ora è il Tesoro a pagare sempre ovviamente dietro il flusso che manda la scuola. In poche parole per le supplenze brevi  la scuola calcola lo stipendio ma trasmette il flusso telematicamente a Noi Pa.

Si precisa che comunque il “cassetto” da cui si attinge è lo stesso.

Per il pagamento delle docenti collocate in interdizione per gravi complicanze o congedo di maternità: dal 2007/08 la competenza alla  ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di maternità è  attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Venendo al quesito:

titolare assente fino al 16 aprile (si presume ultimo giorno prima delle vacanze pasquali) e poi nuovamente dal 23 (si presume primo giorno di lezione).

  • Supplente A accetta la supplenza ma poi collocata in interdizione per gravi complicanze;
  • Supplente B accetta la supplenza e assume servizio;
  • Supplente B si assenta fino alla scadenza della supplenza (16 aprile) per congedo diverso da quello di maternità.
  • Supplente C nominata e assume effettivo servizio.

SITUAZIONE PAGAMENTO

Ad avviso di chi scrive la supplente B (al pari della C) non rientra nel pagamento diretto della RTS perché l’origine dell’assenza e quindi la tipologia a cui fare riferimento è quella  della titolare che è collocata in congedo parentale diverso da quello della maternità.

Pertanto, primo passaggio:

  • titolare assente per congedo parentale;
  • supplente A assente per interdizione per gravi complicanze(ovvero congedo di maternità);
  • nomina supplente B (assente)
  • nomina supplente C

La supplente A dal 7 al 12 gennaio è stata a “carico della scuola” mentre dal 13 gennaio è a carico del Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il supplente B e quello C devono essere  a “carico della scuola” e non direttamente della RTS perché l’assenza del titolare è congedo parentale diverso da quello di maternità.

Tale fattispecie è stata esaminata dall’USR Veneto nella circolare MIURAOODRVE/UFF.III/ 3996/C7, 9 marzo 2011:

“Quesito n. 1)

docente (o personale ATA) assente per malattia (e non per maternità);

viene nominata la supplente A, che si trova in astensione obbligatoria per maternità e quindi  non può assumere servizio;

viene quindi nominata la supplente B , che assume effettivo servizio.

I dirigenti scolastici richiedono il pagamento alla DTEF sia per la supplente A che per la supplente B, in  quanto la prima si trova nella condizione c) della predetta nota del MIUR e la seconda, a parere dei  dirigenti, è nominata in sostituzione della supplente in astensione obbligatoria.

Le Ragionerie territoriali dello Stato oppongono rilievi nel senso che ritengono che solo la prima  supplente rientri nella casistica contemplata dalla specifica normativa (esempio riportato, caso c della  nota del MIUR 1977/2007) in quanto, a loro avviso, la seconda viene nominata sempre per sostituire la  prima titolare, assente per malattia e non “per motivi di maternità” e non la prima supplente in  astensione obbligatoria.

Secondo l’ interpretazione delle ragionerie Territoriali quindi il trattamento economico della seconda  supplente è a carico della scuola.

Quesito n. 2)

Altro chiarimento richiesto riguarda il numero dei supplenti da porre a carico delle DTEF, in quanto  spesso, come evidenziato nel primo caso, è necessario ricorrere alla nomina di più supplenti per la  copertura dello stesso posto.

Quesito n. 3)

Ulteriore chiarimento avanzato riguarda il significato da dare alla parola “maternità” e cioè se in tale  accezione rientra sia l’astensione obbligatoria, compresa l’interdizione dal lavoro, o anche l’astensione  facoltativa.

RISPOSTE A QUESITI

In relazione alle problematiche evidenziate e tenuto conto di quanto evidenziato dal MIUR nella citata  nota n. 1977 del 12.10.2007 si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1)

Nel caso illustrato, poiché il primo assente è in congedo per motivi diversi dalla maternità (malattia,  aspettativa, ecc…) è a carico delle DPEF solo la retribuzione della prima supplente in quanto rientra nella  fattispecie indicata alla lettera c) della nota MIUR (personale supplente che, entro il periodo di astensione  obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale) e non anche il secondo, in quanto la necessità  della sostituzione è originata dal primo assente, in congedo per motivi diversi dalla maternità.

Quesito n. 2)

Con riferimento a quanto specificato dalla lettera a) della citata nota del MIUR, se il primo assente è in  congedo per motivi di maternità sono a carico del Ministero dell’Economia e Finanze sia il primo  supplente nominato in sostituzione di tale personale assente per motivi di maternità (astensione  obbligatoria o interdizione dal lavoro), sia l’eventuale secondo (o terzo) supplente nominato,  indipendentemente quindi dal loro numero e dal motivo della loro assenza, in quanto quella che ha dato  origine alla sostituzione/sostituzioni è l’astensione obbligatoria o l’interdizione dal lavoro del primo  assente.

Quesito n. 3)

IL MIUR con la parola “congedo per maternità” si riferisce all’ astensione obbligatoria e all’interdizione  dal lavoro, equiparata all’astensione obbligatoria, e non anche all’ astensione facoltativa.

Si evidenzia altresì , con riferimento alle ipotesi riportate alle lettere b) e c) della citata nota del MIUR ,  che sono a carico delle DPEF tutti i supplenti che entro la durata della nomina sono collocati in  astensione obbligatoria per maternità o in interdizione dal lavoro, (lettera b) nonché tutti quelli che,  durante il periodo di astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro sono nominati in sostituzione di  altro personale assente (lettera c), indipendentemente dal loro numero.”

QUESTIONE CONFERMA DELLA SUPPLENZA

Fermo restando che il titolare non copra con un’assenza il periodo dal 17 al 22 di sospensione delle lezioni(quindi risulta “presente” a scuola ancorché formalmente), la supplenza dovrà essere confermata a partire dal 23 aprile e ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 sia alla supplente A, collocata in congedo per gravi complicanze (tale conferma spetta di diritto ai sensi dell’art . 12 del CCNL/2007), sia al supplente C in effettivo servizio fino al 16 aprile.

Non spetterà loro il pagamento delle vacanze di Pasqua ma dal 17 aprile al 22 la docente A, attualmente assente per interdizione per gravi complicanze, dovrà essere collocata in congedo di maternità fuori nomina. Poi dal 23 ritornerà ad essere sotto contratto con l’indennità di maternità al 100%.


Visite specialistiche: cominciano le disposizioni unilaterali dei Dirigenti

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Severino – il 24 marzo ho consegnato in segreteria una richiesta per poter effettuare una visita specialistica in data 4 aprile. Effettuata la visita,  al momento di giustificare la stessa, mi viene riferito che per le visite effettuate dal 1 aprile in poi, quindi anche la mia, l’assenza non è più imputabile a malattia e per questo motivo devo prendere un giorno di ferie. È giusta la procedura seguita dall’istituto scolastico oppure c’è qualche anomalia? In attesa di un vostro riscontro, porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Severino,

il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:

“Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL’ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

La circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica ha poi specificato che ai sensi della legge in questione per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.

La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.

L’attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

La circolare ha poi specificato che NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.

In questo caso deve essere il medico curante a redigere la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all’amministrazione in modalità telematica e, in caso di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all’amministrazione, da parte del dipendente, dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Il ricorso all’istituto dell’assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Abbiamo già espresso molta perplessità su questa circolare che è molto penalizzante per tutti i dipendenti, soprattutto per quelli a tempo determinato i quali non hanno a disposizione neanche un permesso retribuito, pertanto rimaniamo dell’idea che quando la legge parla di “malattia” non può che riferirsi a quella tradizionale che non può essere tramutata in un permesso.

Abbiamo spiegato i nostri motivi in questo articolo.

A mio avviso dovresti rivolgerti ad  un sindacato perché ciò che ha fatto il Dirigente è illegittimo.

Graduatorie ad esaurimento 2014: valutazione salvaprecari a.s. 2011/12

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Giorgio – volevo un’informazione circa le prossime riaperture delle GaE. Io nell’anno scolastico 11/12 sono rientrato nel decreto salvaprecari, e ho lavorato pochi mesi, certamente da prendere meno di 12 punti. Nel prossimo aggiornamento, potrò inserire tutti e 12 i punti come mi era stato detto 3 anni fa? Ci sarà una sezione apposita? Dovrò in ogni caso inserire i giorni di supplenza svolti o non serviranno? Grazie mille

Lalla - gent.mo Giorgio, domani 14 aprile sarà aperta l’apposita piattaforma su Istanze on line per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento valide per il prossimo triennio 2014/17.

In essa vi sarà un’apposita sezione, la E0, in cui sarà possibile dichiarare l’iscrizione negli elenchi prioritari, nel tuo caso Dm n. 92/2011. Avrai diritto al riconoscimento della valutazione del servizio per l’intero anno scolastico, quindi 12 punti, indipendentemente dal servizio effettivamente svolto, che a questo punto non serve dichiarare.

Il Ministero ha riproposto, nel dm n. 235 del 1° aprile 2014, l’allegato 7 Elenchi prioritari nella stessa versione del 2011, quindi dimenticando di citare il dm n.92/2011 che ha consentito il salvaprecari nell’a.s. 2011/12, ma il fatto che non ci saranno dubbi nella valutazione è assicurato dal fatto che esso è citato nel decreto stesso, all’art. 2 comma 8 " Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell’attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l’intero anno (mod. n.1 – sez. E0).

Al personale docente ed educativo, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 17 dicembre 2009 e n. 8491 del 20 settembre 2010 che si accludono come allegato n. 7 al presente Decreto.

E’ altresì valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell’art. 5 comma 4bis della legge 8 novembre 2013 n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni previa specifica convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’anno scolastico 2012/2013."

Graduatorie ad esaurimento 2014: valutabili max 3 master

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Cristiana - Gentili redattori di Orizzonte Scuola, ho da porvi un quesito che mi assilla da anni, ho conseguito quattro master da tre punti nel corso degli ultimi sette anni, due li ho aggiornati anni fa, quest’anno aggiornerò gli altri due ma siccome i titoli devono essere max 10 punti uno dei due mi verrà valutato un punto oppure non me lo valuteranno proprio? Grazie mille di cuore!

Lalla – gent.ma Cristiana, uno dei due master non potrà essere oggetto di valutazione, non per il punteggio, ma il fatto che il numero massimo di master valutabili nelle Graduatorie ad esaurimento è 3.

La tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle Graduatorie ad esaurimento, allegato 2 al dm n. 235 del 1° aprile 2014 indica al punto C7: "Per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e di II livello, di durata annuale (corrispondentti a 1500 ore e 60CFU) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (fino ad un massimo di 3), sono attribuiti punti 3."

Pertanto i master valutabili 3 punti non possono essere più di 3.

Se un docente ha conseguito 3 master, il modo per arrivare al totale di 10 punti è quello di conseguire un titolo valutabile al punto C8 "attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria" al quale sono attribuiti punti 1.

La tabella di valutazione titoli è in vigore dal 15 marzo 2007, e nel tempo è rimasta immutata, ci stupisce quindi che pur avendo un dubbio che ti assilla da anni, tu non abbia posto il quesito all’Ufficio Scolastico o ad un sindacato, che avrebbero potuto indirizzarti nella scelta del corso che avrebbe potuto portarti punteggio. A livello di punteggio in ogni caso la perdita è minima, 1 punto, che potrai recuperare, se vorrai al prossimo aggiornamento (se verrà mantenuta la stessa tabella, questo è impossibile dirlo oggi).

Graduatorie di istituto: quando potrà essere fatto valere il titolo di sostegno?

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Pierluigi – Premettendo che la maggior parte di noi deriva dal 1° ciclo di TFA (e quindi si iscriverà alle grad. di istituto di 2° fascia), la cosa che abbiamo notato è che alcune università come quella di Firenze terminano il 25 Ottobre le lezioni e faranno conseguire il titolo entro Dicembre 2014, con uno sforzo di lezione anche ad Agosto. Altre, come l’Unical dove sono iscritto io si dilungheranno fino a marzo 2015, facendoci conseguire il titolo in Aprile 2015, lasciando dei buchi temporali enormi tra una lezione e l’altra….

Ci sarà differenza per la spendibilità del titolo?

E’ vero che i colleghi toscani potranno, in questo aggiornamento graduatorie di istituto, inserire il titolo con riserva e sciogliere la riserva a Dicembre che verrà? Mentre tutti gli altri potrebbero forse farlo valere solo nel lontano 2017!!!!

Oppure comunque anche per gli altri il Ministero potrebbe poi, in estate 2015, emanare delle mini-circolari per fare comunicare alle scuole chi ha preso il titolo del sostegno?Ti prego di farmi sapere, perchè nel caso peggiore cercheremo di spingere le altre università ad "accelerare i tempi".

Lalla - gent.mo Pierluigi, innanzitutto al momento non esiste alcuna riserva per l’inserimento del titolo nelle Graduatorie di istituto, per cui non capiamo con quale cognizione di causa si possa affermare ciò, se non ci sono stati neanche incontri al Ministero su questo argomento.

Al momento, pertanto, è possibile fornire consulenza solo sulla normativa esistente. Essa prevede, per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, solo titoli in possesso alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Ogni anno però, data la necessità di assicurare agli alunni la presenza in classe di personale specializzato, il Miur integra la circolare delle istruzioni operative sulle supplenze con l’inserimento in coda di coloro che nel frattempo hanno conseguito il titolo). All’atto dell’aggiornamento si viene poi inseriti a pettine nella posizione spettante in base al punteggio.

Sempre secondo l’attuale normativa quindi la differenza tra chi consegue il titolo a dicembre 2015 e chi lo consegue ad aprile 2015, potrebbe essere nella possibilità per i primi di lavorare tramite domanda di messa a disposizione.

Ma su questo non crediamo che il Ministero interverrà, in quanto le Università hanno autonomia organizzativa, purchè svolgano il corso in non meno di 8 mesi, come disciplinato dal dm 30 settembre 2011. Se poi voi riuscite a trovare con l’UniCal un’organizzaione diversa delle lezioni, concentrandole in alcuni periodi liberi da attività didattiche, tanto meglio.

In ogni caso, tra qualche settimana sarà emanato il decreto relativo all’aggiornamento delle graduatorie di istituto e capiremo quale sarà l’orientamento del Miur.

Graduatorie di istituto 2014: ci si potrà reinserire. Per abilitati TFA II fascia

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Chiara - Carissima Lalla, Sono un’insegnante d’inglese abilitata con TFA e volevo porti un quesito in merito alla mia situazione un po’ particolare. Dal 2004 fino al 2011 io sono sempre stata inserita in terza fascia d’istituto, ma nel 2011 non ho rinnovato la domanda perché quando mi chiamarono dalla "scuola madre" in cui avevo consegnato la documentazione per dirmi di venire a correggere delle imperfezioni, dato che era l’ultimo giorno utile, io ero con l’abito bianco addosso pronta per andare all’altare…in poche parole era il giorno del mio matrimonio e chiaramente non ho potuto rimediare alla cosa e sono rimasta fuori.

Del resto con i tagli effettuati dall’allora ministro Gelmini alla scuola, dal 2008 al 2011 non fui chiamata da nessuno e pertanto diedi poca importanza al rinnovo. Ma ora mi sono abilitata con lo scorso TFA in inglese e sto lavorando presso un Istituto Paritario maturando punteggio e sono entrata nei PAS per la lingua francese grazie al servizio effettuato tra il 2004 ed il 2008.

Come devo comportarmi rispetto al bando uscito questo mese?

Lalla - se ti riferisci al dm n. 235 del 1° aprile 2014 , non riguarda la tua situazione. Le Graduatorie ad esaurimento infatti sono chiuse a nuovi inserimenti. Le uniche operazioni possibili, per coloro che vi sono già inseriti, sono:

"Permanenza e/o aggiornamento del punteggio/conferma iscrizione con riserva o scioglimento/trasferimento a pettine in altra provincia

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito denominata, per fini pratici, “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a. la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria,
b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza. "

Se poi ti interessa partecipare ad eventuali ricorsi che mirano all’inserimento in queste graduatorie, devi contattare sindacati o avvocati che se ne occupino (noi forniamo la consulenza solo sulla normativa ministeriale).

Chiara - Posso rinnovare per la seconda fascia (dato che il TFA mi ha dato questa possibilità) o devo attendere il bando per i nuovi inserimenti? Grazie anticipatamente per la risposta.

Lalla – il decreto che ti interessa è quello relativo alle Graduatorie di istituto, atteso per il mese di maggio. Tra l’altro c’è ancora da chiarire quali punteggi attribuire alle abilitazioni TFA e quelle PAS.

Ne parliamo in questo articolo Graduatorie di istituto, imminente l’aggiornamento. Probabile a maggio 2014, ma quali punteggi per TFA e PAS?

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