Scuola – Abbiamo una insegnante supplente annuale fino al 31 agosto che ha usufruito di congedo parentale. L’ultimo periodo richiesto va dal 7 gennaio al 16 aprile. Poi ha presentato una ulteriore richiesta di congedo parentale dal 23 aprile al 30 maggio. Abbiamo nominato la supplente A per il periodo dal 7 gennaio al 16 aprile. Questa supplente assume effettivo servizio e dal 13 gennaio è stata collocata dalla scuola in complicanze gestazione per lavoro a rischio, quindi fino al 16 aprile, durata del contratto in essere. Dal mese di aprile si trova in complicanze gestazione per gravidanza a rischio fino a luglio. Abbiamo considerato la supplente A a carico della scuola fino al 12 gennaio e dal 13 a carico della RTS. Al posto della supplente A è stata nominata la supplente B che assume servizio con retribuzione a carico della RTS. La supplente B dopo pochi giorni si assenta per malattia sua e malattia del figlio, fino al 16 aprile. Dopo non intende più accettare supplenze. In sostituzione dell’ins. B è stata nominata la supplente C che ha prestato effettivo servizio, con retribuzione a carico della scuola. Le nostra domande sono queste:1) Rispetto al pagamento delle supplenti ci siamo comportati correttamente (a carico scuola e a carico RTS)?2) Dal 23 aprile alla supplente A spetta la conferma della nomina trovandosi in interdizione per gravidanza a rischio?3) La conferma della nomina spetta anche alla supplente C, che ha prestato effettivo servizio?La ringrazio per la disponibilità e la celerità delle risposte.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
si premette che dal 1 gennaio 2013 il Tesoro è l’ente erogatore dello stipendio per tutti i supplenti brevi (nulla ovviamente è cambiato per le supplenze fino al 30/6 o 31/8).
Pertanto, mentre prima di tale data era la scuola a pagare “materialmente” ora è il Tesoro a pagare sempre ovviamente dietro il flusso che manda la scuola. In poche parole per le supplenze brevi la scuola calcola lo stipendio ma trasmette il flusso telematicamente a Noi Pa.
Si precisa che comunque il “cassetto” da cui si attinge è lo stesso.
Per il pagamento delle docenti collocate in interdizione per gravi complicanze o congedo di maternità: dal 2007/08 la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di maternità è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Venendo al quesito:
titolare assente fino al 16 aprile (si presume ultimo giorno prima delle vacanze pasquali) e poi nuovamente dal 23 (si presume primo giorno di lezione).
- Supplente A accetta la supplenza ma poi collocata in interdizione per gravi complicanze;
- Supplente B accetta la supplenza e assume servizio;
- Supplente B si assenta fino alla scadenza della supplenza (16 aprile) per congedo diverso da quello di maternità.
- Supplente C nominata e assume effettivo servizio.
SITUAZIONE PAGAMENTO
Ad avviso di chi scrive la supplente B (al pari della C) non rientra nel pagamento diretto della RTS perché l’origine dell’assenza e quindi la tipologia a cui fare riferimento è quella della titolare che è collocata in congedo parentale diverso da quello della maternità.
Pertanto, primo passaggio:
- titolare assente per congedo parentale;
- supplente A assente per interdizione per gravi complicanze(ovvero congedo di maternità);
- nomina supplente B (assente)
- nomina supplente C
La supplente A dal 7 al 12 gennaio è stata a “carico della scuola” mentre dal 13 gennaio è a carico del Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il supplente B e quello C devono essere a “carico della scuola” e non direttamente della RTS perché l’assenza del titolare è congedo parentale diverso da quello di maternità.
Tale fattispecie è stata esaminata dall’USR Veneto nella circolare MIURAOODRVE/UFF.III/ 3996/C7, 9 marzo 2011:
“Quesito n. 1)
docente (o personale ATA) assente per malattia (e non per maternità);
viene nominata la supplente A, che si trova in astensione obbligatoria per maternità e quindi non può assumere servizio;
viene quindi nominata la supplente B , che assume effettivo servizio.
I dirigenti scolastici richiedono il pagamento alla DTEF sia per la supplente A che per la supplente B, in quanto la prima si trova nella condizione c) della predetta nota del MIUR e la seconda, a parere dei dirigenti, è nominata in sostituzione della supplente in astensione obbligatoria.
Le Ragionerie territoriali dello Stato oppongono rilievi nel senso che ritengono che solo la prima supplente rientri nella casistica contemplata dalla specifica normativa (esempio riportato, caso c della nota del MIUR 1977/2007) in quanto, a loro avviso, la seconda viene nominata sempre per sostituire la prima titolare, assente per malattia e non “per motivi di maternità” e non la prima supplente in astensione obbligatoria.
Secondo l’ interpretazione delle ragionerie Territoriali quindi il trattamento economico della seconda supplente è a carico della scuola.
Quesito n. 2)
Altro chiarimento richiesto riguarda il numero dei supplenti da porre a carico delle DTEF, in quanto spesso, come evidenziato nel primo caso, è necessario ricorrere alla nomina di più supplenti per la copertura dello stesso posto.
Quesito n. 3)
Ulteriore chiarimento avanzato riguarda il significato da dare alla parola “maternità” e cioè se in tale accezione rientra sia l’astensione obbligatoria, compresa l’interdizione dal lavoro, o anche l’astensione facoltativa.
RISPOSTE A QUESITI
In relazione alle problematiche evidenziate e tenuto conto di quanto evidenziato dal MIUR nella citata nota n. 1977 del 12.10.2007 si forniscono i seguenti chiarimenti.
Quesito n. 1)
Nel caso illustrato, poiché il primo assente è in congedo per motivi diversi dalla maternità (malattia, aspettativa, ecc…) è a carico delle DPEF solo la retribuzione della prima supplente in quanto rientra nella fattispecie indicata alla lettera c) della nota MIUR (personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale) e non anche il secondo, in quanto la necessità della sostituzione è originata dal primo assente, in congedo per motivi diversi dalla maternità.
Quesito n. 2)
Con riferimento a quanto specificato dalla lettera a) della citata nota del MIUR, se il primo assente è in congedo per motivi di maternità sono a carico del Ministero dell’Economia e Finanze sia il primo supplente nominato in sostituzione di tale personale assente per motivi di maternità (astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro), sia l’eventuale secondo (o terzo) supplente nominato, indipendentemente quindi dal loro numero e dal motivo della loro assenza, in quanto quella che ha dato origine alla sostituzione/sostituzioni è l’astensione obbligatoria o l’interdizione dal lavoro del primo assente.
Quesito n. 3)
IL MIUR con la parola “congedo per maternità” si riferisce all’ astensione obbligatoria e all’interdizione dal lavoro, equiparata all’astensione obbligatoria, e non anche all’ astensione facoltativa.
Si evidenzia altresì , con riferimento alle ipotesi riportate alle lettere b) e c) della citata nota del MIUR , che sono a carico delle DPEF tutti i supplenti che entro la durata della nomina sono collocati in astensione obbligatoria per maternità o in interdizione dal lavoro, (lettera b) nonché tutti quelli che, durante il periodo di astensione obbligatoria o interdizione dal lavoro sono nominati in sostituzione di altro personale assente (lettera c), indipendentemente dal loro numero.”
QUESTIONE CONFERMA DELLA SUPPLENZA
Fermo restando che il titolare non copra con un’assenza il periodo dal 17 al 22 di sospensione delle lezioni(quindi risulta “presente” a scuola ancorché formalmente), la supplenza dovrà essere confermata a partire dal 23 aprile e ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07 sia alla supplente A, collocata in congedo per gravi complicanze (tale conferma spetta di diritto ai sensi dell’art . 12 del CCNL/2007), sia al supplente C in effettivo servizio fino al 16 aprile.
Non spetterà loro il pagamento delle vacanze di Pasqua ma dal 17 aprile al 22 la docente A, attualmente assente per interdizione per gravi complicanze, dovrà essere collocata in congedo di maternità fuori nomina. Poi dal 23 ritornerà ad essere sotto contratto con l’indennità di maternità al 100%.