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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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PAS: mancato superamento di una prova comporta esclusione dal percorso

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Annita - Gentilissima Lalla, Le scrivo in merito alla frequenza dei PAS. Mi sono iscritta al PAS presso l’università Ca’Foscari di Venezia in fretta e in furia sborsando fior fior di soldi che per una precaria che quest ‘anno per mettere insieme solo e dico solo 6 ore di tedesco ha dovuto prendere a ottobre 2 scuole in città diverse…ho iniziato a frequentare il pas con tutto quello che ne consegue (i miei colleghi nelle precedenti lettere hanno già esposto in maniera esaustiva tutti le problematiche emerse), ho sostenuto 3 esami e 2 di questi insieme ad altri 11 del corso (siamo in 15) li stiamo ripetendo al secondo appello.

Le chiedo nel caso non dovessimo passare neanche il secondo appello quale destino si profila per noi? Abbiamo provato a chiedere piu’volte ai docenti che però non sono stati in grado di darci delucidazioni in tal senso .
Grazie per l attenzione

Lalla – gent.ma Annita, la risposta al quesito è contenuta nel dm n. 45 del 22 novembre 2013

"Per ciascuna delle prove sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una solta volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Le prove sono tassativamente svolte in presenza. Il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal percorso.

Accedono all’esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove.

Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma di

a) media degli esami (nel caso di più prove relativamente al medesimo esame si considera il voto risultante dalla media delle prove sostenute) 70 punti (minimo 42 punti)

b) valutazione dell’esame finale 30 punti (minimo 18 punti).

Un risultato inferiore a 60/100 comporta il non conseguimento dell’abilitazione. In caso di mancato superamento il percorso speciale abilitante non è ripetibile.

L’esame finale consiste nella redazione, illustrazione e discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. "

Ci auguriamo naturalmente che il percorso sia strutturato in modo tale che gli esami siano corrispondenti a quanto proposto e concordato in classe .

Il pagamento della tassa invece, alla quale fai riferimento nella tua mail non può essere messa in relazione al superamento degli esami. Un discorso a parte merita piuttosto il fatto che il corso è concentrato in pochi mesi, a fronte della dicitura annuale e coinvolgendo docenti spesso in servizio viene anche a coincidere con impegni scolastici inderogabili (la stessa situazione si era venuta a creare lo scorso anno durante il I ciclo TFA, con l’organizzazione confusa del tirocinio). Di questo non possono pagare le conseguenze i corsisti; è vero che il Miur si è tutelato scrivendo nel dm n. 22 che i corsi sarebbero stati avviati a dicembre, ma di fatto non è stato così, a causa del ritardo con cui gli USR hanno ricevuto le indicazioni per la valutazione delle domande.

PAS per la scuola secondaria: le prove in itinere. Mancato superamento di una prova comporta esclusione dal percorso. Ci si abilita con almeno 60/100


Graduatoria interna di istituto: esclusione per gli amministratori degli Enti Locali

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Scuola – Abbiamo una docente che è arrivata quest’anno su trasferimento volontario da altro Istituto dello stesso comune,ora ci troviamo con una restrizione di 3 posti in organico e la docente arrivata su trasferimento risulta in coda alla graduatoria  interna come da normativa. Ora ci viene segnalato dai sindacati che la docente in qualità di consigliere comunale ha diritto al mantenimento del posto e dovremmo indicare un altro docente come perdente posto. Premesso che al momento della compilazione della domanda interna la docente non ha indicato di essere consigliere comunale.

Ora il dubbio che abbiamo è dovuto al fatto che la docente in questione è arrivata su trasferimento volontario e risulta in servizio da noi dal  primo di settembre del corrente anno scolastico. Per individuare i perdenti posti la collega consigliere comunale deve essere considerata come prima perdente posto, in quanto arrivata quest’anno nell’Istituto in seguito a domanda di trasferimento volontario, oppure deve essere esclusa dall’individuazione dei perdenti posto in quanto consigliere comunale? Ci chiedevamo se essere consiglieri comunali desse diritto al mantenimento del posto in Comune, ma non nella stessa scuola dove attualmente presta servizio.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai sensi dell’art. 7/2 del CCNI 2014 i docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.)

Punto VII art 7.1

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI  DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell’ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.

Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità  professionale.

L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.

Pertanto, anche se ultima arrivata a domanda volontaria, la docente ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria interna di istituto se titolare nella stessa provincia in cui sta attualmente espletando il mandato.

Certo è che era interesse della docente far presente di fruire della  precedenza, la scuola non è infatti tenuta a saperlo.

Allattamento non esiste un orario minimo per usufruire dei riposi

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Silvia  – sono una docente precaria della scuola sec. di I grado. Quest’anno ho avuto incarico su due scuole rispettivamente per 4 e 6 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Sono stata assente fino al 30 aprile per maternità. Avendo i 150 giorni di assenza continuativa rientro ora a disposizione. Ho fatto alle scuole richiesta per avere i permessi giornalieri per allattamento, una scuola me li ha riconosciuti, l’altra scuola dice che non ne ho diritto perché ho un contratto inferiore a 12 ore.  È così? E se non lo è a quante ore ho diritto? Grazie per l’attenzione!

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

la scuola ha torto. Non esiste infatti un orario minimo per poter fruire dei riposi.

L’MPI con nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201 affermava:

“Si fa riferimento al telex n. 2819 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971 n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. A riguardo si fa presente quanto segue: L’art. 10 della legge 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: «Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata Stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. numero 417/74.

Il riposo di cui sopra ha la finalità espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilità di curare direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista.

Lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attività lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo.

Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in un esonero totale dall’insegnamento: cosi però verrebbe travolta la stessa finalità della legge dal momento che tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale è stata conferita la nomina {sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’Istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.

Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal più volte menzionato art. 10 della legge numero 1204/1971”.

Successivamente lo stesso Ministero, sentiti il Tesoro ed il Ministero del lavoro, con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.

Pertanto, anche il personale in regime di part time verticale o che ha uno spezzone orario può fruire dei riposi.

In entrambe le tipologie di part-time, verticale e orizzontale, o per lo spezzone orario, il permesso è subordinato, come per il personale a tempo pieno, esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo, da utilizzare anche cumulativamente all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Si può quindi avere il caso del personale che svolge 9 ore in 3 giorni oppure 6 ore in 3 giorni e così via. La riduzione di orario è sempre riferita all’orario giornaliero: nel primo caso, il dipendente svolgerà 6 ore (la riduzione sarà di 3 ore); nel secondo caso, svolgerà 3 ore (la riduzione è sempre di 3 ore).

Giova inoltre ricordare la circolare INPS n. 95 bis/2006 che al punto 7.2 afferma che il personale in regime di part-time orizzontale, tenuto da contratto ad una sola ora di lavoro nell’arco della giornata, può farla coincidere con il riposo giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro per quella giornata.

Tale circolare non fa che ribadire il principio secondo il quale il T.U. 151/2001 si  limita soltanto a  prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero:

“Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.

In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a  prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.

Ti invito quindi a far leggere tale articolo alla Dirigente ricordando anche che l’inosservanza dell’obbligo di concessione dei riposi è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

 

Le indicazioni per chi si iscrive per la prima volta nelle graduatorie di istituto III fascia e tenta il TFA

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Valeria – Sono laureata in Traduttori ed interpreti (laurea triennale) ed in Lingue straniere per l’impresa e la cooperazione internazionale (laurea magistrale) c/o l’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara. Essendo interessata al mondo dell’insegnamento, non posso che rivolgermi a voi per alcune informazioni relative al TFA. Sono interessata all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado e so che il TFA è l’unica strada che permette di conseguire il titolo abilitativo e quindi l’unico modo per entrare nel mondo della scuola pubblica.

Lalla – il primo passo da compiere, se non lo hai già fatto, è quello di verificare che il tuo titolo di studio sia idoneo all’insegnamento, ossia che gli esami (e nel caso della laurea specialistica/magistrale i CFU) sostenuti siano quelli corretti per accedere alla classe di concorso di interesse.

Puoi farlo attraverso questa piattaforma del Ministero. I requisiti sono uguali sia per l’iscrizione nelle gradutorie istituto che per partecipare al TFA (poichè sembra ormai certo che le graduatorie di istituto 2014/16 saranno aggiornate prima del bando TFA, bisogna essere in possesso dei requisiti per accedere alla classe di concorso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda).

Valeria - Vorrei però sapere nello specifico in cosa consiste, se prevede un test di ingresso, quali sono le università che lo organizzano ed inoltre, una volta conseguita l’abilitazione, qual è la prassi da seguire per iniziare ad insegnare. Visto che, a quanto pare, questa sarà l’ultima tornata del TFA, c’è la possibilità di insegnare pur non essendo in possesso dell’abilitazione, ma soltanto della laurea magistrale? Mi scuso se alcune

domande possono sembrare banali, ma premetto che sto iniziando ad addentrarmi in questo ambito e ho, quindi, molte lacune a riguardo. In attesa di VS gentile riscontro, ringrazio per l’attenzione.

Lalla – con il solo titolo di studio è possibile accedere alla III fascia delle graduatorie di istituto (previo il controllo che ti ho indicato). Acquisita l’abilitazione potrai passare nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Le graduatorie di istituto vengono utilizzate dai dirigenti scolastici per l’assegnazione delle supplenze (più o meno brevi dipende da circostanze contingenti). Per il reclutamento a tempo indeterminato bisogna invece verosimilmente partecipare al concorso programmato dal Ministro Giannini per la tarda primavera del 2015

Per quanto riguarda il TFA, vi si accede tramite selezione (test iniziale,prova scritta, prova orale). Al momento non sappiamo ancora quali classi saranno coinvolte in ciascun ateneo, bisogna attendere il decreto. In una recente interrogazione parlamentare il Ministro ne aveva annunciato la pubblicazione per oggi 5 maggio, ma purtroppo sappiamo ormai da qualche tempo che gli annunci con date precise da parte del Ministero devono essere presi con le pinze, in ogni caso dovrebbe ormai essere questione di pochi giorni.

Nel frattempo, puoi cominciare a registrarti al sito di Istanze on line, la piattaforma del Miur che ti servirà per la scelta delle scuole nella provincia che sceglierai per l’inserimento. Guida alla registrazione

OrizzonteScuola.it ha inoltre prediposto uno speciale che sarà man mano aggiornato con la normativa, le guide e la consulenza. 

 

Differenza tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto

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Sandra – Mi sono iscritta a istanze online nel 2011 quando sono entrata nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia… ora dopo 3 anni vorrei fare l’aggiornamento, ma non riesco a trovarlo su istanze… e polis mi fa solo confusione. Volevo chiedervi : l’aggiornamento lo devo fare su istanze oppure sbaglio il settore? Perché non riesco a trovare il bottone che mi faccia accedere all’aggiornamento. Ho dimenticato di fare qualcosa? Devo iscrivermi un’altra volta a istanze anche se lo sono già?

Scusate ma se per un errore causato dal computer non avessi risposto al "Concorso per titoli ed esami del personale docente" mi devo considerare eliminata dalle liste o è una cosa a parte? E’ per questo che non riesco
a fare l’aggiornamento? E se è cosi mi devo riscrivere alle graduatorie? Nel frattempo ho fatto supplenze e ho aggiunto esami ulteriori alla mia laurea per poter accedere alla classe di concorso per le scuole secondarie di primo grado…

Vi ringrazio fin da ora per la risposta che mi darete. Vi auguro una bellissima serata

Ps= chiedo venia per le ultime tre domande… probabilmente ci sono nel vostro forum, ma mi sono accorta solo ora delle email cestinate del ministro dell’istruzione del 2012 e visto che vi stavo già mandando questa email ho pensato bene di tagliare la testa al toro e di porvi anche queste 3…

Lalla – gent.ma Sandra, secondo noi non è Polis a fare confusione, ma tu. Nel 2011 non è stato possibile nessun nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, bensì nella III fascia delle graduatorie di istituto (alle quali si accede con il solo titolo di studio, senza abilitazione).

Ti invitiamo a leggere la Guida Differenze tra Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di istituto

La procedura attualmente presente su Istanze on line (scadenza il 10 maggio), è riservata esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, quindi sono già in possesso di abilitazione e vi si sono inseriti prima della definitiva chiusura.

Il decreto per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto è invece atteso per le prossime settimane ( Graduatorie di istituto II e III fascia: domanda cartacea, probabile dal 10 maggio. Diplomati magistrale in II fascia, PAS con riserva in II fascia e a pieno titolo in III, tutti i laureati in III )

Per le Graduatorie di istituto OrizzonteScuola.it sta predisponendo uno speciale con normativa, guide e consulenza

Possibilità di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento solo tramite ricorso

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Luciano - Gentilissima Lalla, in questa giungla di informazioni sinceramente mi sono perso, spero possa darmi un aiuto concreto. Sono abilitato nella classe A060 tramite corso abilitante del 1999. Purtroppo ho saltato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del triennio precedente. Ero in graduatoria fino al 2007. Volendo inserirmi di nuovo qual’è l’iter da seguire? Ringrazio anticipatamente

Lalla - gent.mo Luciano, se il tuo ultimo aggiornamento risale al 2007 sono due gli aggiornamenti persi. In ogni caso il risultato non cambia, saltare un aggiornamento significa essere depennati da tutte le classi di concorso e la legge 296/06, che ha trasformato le graduatorie permanenti in ad esaurimento, non prevede nuovi inserimenti.

La circostanza è stata ribadita nel recente incontro tra sindacati e Ministero, come riportato nel resoconto Gilda "

Nel caso di richieste di inserimento in GAE dei PAS e TFA, l´amministrazione ribadisce che la norma di legge non prevede l´inclusione di nuovi abilitati nelle GAE e non è possibile neanche reinserire coloro che in origine stavano nelle GAE, ma non hanno presentato la domanda la volta scorsa. Solamente una nuova legge potrebbe modificare tali regole. "

Va tuttavia specificato che nel corso di questi sono numerosi i ricorsi vinti per il reinserimento nelle graduatorie. Leggi a questo proposito Graduatorie ad esaurimento: il Miur depenna, il giudice reinserisce , in cui vengono spiegate anche le motivazioni con cui viene disposto il renserimento.

Le sentenze sono individuali, pertanto data l’interpretazione restrittiva del Miur, se vuoi puoi tentare il ricorso. Il presupposto è la presentazione della domanda in modalità cartacea (non puoi infatti presentare quella on line). Il passo successivo è quello di contattare un sindacato o un avvocato che si occupi del ricorso.

Chi è nelle graduatorie ad esaurimento dovrà partecipare al concorso 2015?

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Fulvia – ho appena effettuato la domanda di permanenza 2014/2017 nelle graduatorie ad esaurimento. ho superato il concorso a cattedra nel lontano 2001, ma fino ad ora poichè impiegata in società private, non ho mai fatto domande di supplenza

vorrei avere informazioni e sapere cosa comporta l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

per poter insegnare, un domani io devo sostenere un altro concorso o la mia abilitazione vale sempre?

inoltre ho letto un articolo dove si annuncia che nella primavera 2015 ci sarà un nuovo concorso per ottenere una cattedra e che 28mila insegnanti entro settembre 2014 verranno passati di ruolo. in teoria se il mio posto in
graduatoria lo prevede, io rientro in questo numero? grazie per la cortese disponibilità

Lalla - gent.ma Fulvia, le graduatorie ad esaurimento vengono utilizzate annualmente per il 50% delle immissioni in ruolo disposte da Ministero dell’Istruzione e dell’Economia. L’altro 50% è attribuito tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso ordinario.

La tua abilitazione ti garantisce la permanenza (da rinnovare con cadenza triennale) nelle graduatorie ad esaurimento che, come dice il nome stesso, dovranno essere utilizzate fino al completo svuotamento (operazione che complessivamente potrebbe durare ancora 10 anni, ma bisogna operare numerosi distinguo legati a classe di concorso e provincia).

Per l’a.s. 2014/15 il Ministro Giannini ritiene che potrebbero esserci 29.000 immissioni in ruolo

Così le motiva il Capo Dipartimento per l’Istruzione ” Le prime 14mila serviranno a coprire i pensionamenti intervenuti nel frattempo Vi rientreranno quasi sicuramente gli ultimi 7mila vincitori del concorso bandito nel 2012 dall’allora ministro Francesco Profumo e 7mila nominativi scelti dalle graduatorie a esaurimento. A questi si sommeranno 15mila assunzioni sul sostegno (la seconda tranche di stabilizzazioni previste dal decreto Carrozza dell’autunno 2013). Il bottino potrebbe essere ancora più sostanzioso se il Mef darà l’ok a coprire pure i circa 8mila posti oggi esistenti, ma non autorizzati, per via degli esuberi.”

Dunque, di queste 29.000 immissioni in ruolo la percentuale destinata alle graduatorie ad esaurimento è di circa 7.000 posti (mi sembra di capire infatti che tu non sia in possesso della specializzazione di sostegno nè che abbia partecipato al concorso 2012).

Potresti rientrare nelle immissioni in ruolo per l’a.s. 2014/15 se in base alla posizione in graduatoria si arriverà al tuo nominativo (circostanza di cui verremo a conoscenza nel mese di agosto 2014).

Qualora non sarai ancora stata assunta a tempo indeterminato, nel 2015 potrai parteipare al prossimo concorso ordinario, per aumentare del 50% le tue possibilità di immissione in ruolo (in quel caso infatti parteciperesti sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie del concorso, una volta superate le prove).

Abilitandi PAS no GaE

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Prof. Francesco – Vista la scadenza vicinissima chiedo se mi potete rispondere con rapidità. Grazie sin da adesso. Io sto seguendo il PAS dunque non sono abilitato, Volevo chiedere se rientro nelle domande che scadono appunto il 10 maggio.

Lalla - gent.mo Francesco, la risposta è negativa. La domanda, presente su Istanze on line, in scadenza il 10 maggio è riservata esclusivamente a chi è già inserito nelle Graduatorie ad esaurimento.

Prof. Francesco – Volevo inoltre chiedere se sarà possibile nel caso inserirsi con riserva visto che tanti come sono Abilitandi. Grazie Saluti

Lalla – non sono previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento (in base alla legge 296/06), pertanto anche questa risposta è negativa. Vi è però da dire che alcuni sindacati stanno promuovendo dei ricorsi per richiedere l’inserimento anche degli abilitati esclusi/abilitandi nelle graduatorie ad esaurimento, per cui se interessato sarà molto semplice effettuare una ricerca su internet o presso le strutture territoriali della tua provincia. In ogni caso anche in questo caso sarà fondamentale aver presentato il modello di domanda, questa volta in modalità cartacea (non potendo accedere alla modalità telematica).

E’ atteso invece nei prossimi giorni il decreto che dovrebbe permettere l’inserimento con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto e a pieno titolo in III. Questo è una domanda da produrre (entro i termini che saranno indicati nel decreto), indipendentemente da ciò che sceglierai per le graduatorie ad esaurimento. Leggi l’articolo


Abilitato TFA senza servizio: come competere con i colleghi del PAS

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Nicola – Gentile redazione, sono un aspirante docente di scuola secondaria, abilitato lo scorso anno con il TFA e vorrei chiedere alcuni consigli in merito alla prossima apertura delle graduatorie di istituto di seconda fascia e alla reale spendibilità dell’abilitazione.

Visto che i posti del TFA erano stati stabiliti in base al reale fabbisogno e visto che la mia regione (anche se del sud) aveva tantissimi posti per la mia classe di concorso, vorrei sapere se, effettivamente, l’abilitazione da
me conseguita è realmente spendibile nella provincia in cui era situata l’università presso cui ho ottenuto l’abilitazione (anche solo per spezzoni di poche ore) oppure se è comunque necessario spostarsi nelle province del
nord, che apparentemente sembrano offrire più opportunità.

Preciso di aver conseguito il voto massimo e di non avere né titoli né servizio per far aumentare il mio punteggio. Preciso, inoltre, di essere interessato solo alla scuola statale, in quanto non sono disposto a lavorare gratis, per i punti, nelle scuole paritarie (usanza sgradevole, ma molto diffusa dalle mie parti, che ho verificato di persona durante alcuni colloqui).

Ho visto che le gae nella mia zona sono molto affollate e sento continuamente parlare di calo demografico, di tagli, di blocco dei pensionamenti e sono davvero in crisi, perché temo di aver sacrificato inutilmente soldi, tempo ed energie per un abilitazione che, per il momento, sembra solo servire a partecipare a ipotetici futuri concorsi di pochi posti. Se a ciò aggiungiamo anche l’esorbitante numero di colleghi che prenderanno l’abilitazione con il PAS per la mia stessa classe di concorso, sia nella mia regione che nel resto d’Italia (nel nord in particolare) e che, quindi, inevitabilmente, prenderanno tutti gli eventuali posti disponibili in virtù del servizio, mi sembra davvero impossibile riuscire a lavorare in qualunque zona d’Italia.

Non so davvero cosa fare ora che si avvicina la riapertura delle gi: se iscrivermi nella mia provincia, se spostarmi al nord, se orientarmi su un altro lavoro…insomma, sono molto preoccupato.

Spero possiate darmi qualche consiglio o opinione su questa questione che credo interessi tanti abilitati con TFA senza servizio o con troppi pochi punti per poter competere con i colleghi del PAS.

Lalla – gent.mo Nicola, è difficile aiutarti (non hai indicato neanche di quale classe di concorso si tratta!)

Possiamo suggerirti di spulciare sui siti degli Uffici Scolastici, se presenti, se la graduatoria ad esaurimento è andata esaurita, o rintracciare , tramite colleghi, quante sono state le supplenze assegnate negli ultimi anni e con quale punteggio.

Una ricerca generale può essere condotta anche tramite il nostro forum o la nostra pagina Facebok

Malattia bambino. Utili chiarimenti

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Maria Chiara – Chiedo chiarimenti in merito ai congedi per malattia dei figli. Sono un’insegnante a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado e il 2 maggio sono rientrata dalla maternità. Sono, quindi, rientrata a disposizione con l’orario ridotto per l’allattamento. Nel mio caso come funzionano i permessi per malattia, nel caso dovessi aver bisogno di stare a casa con la mia bimba? Ho diritto? Sono retribuiti?Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria Chiara,

Si premette che il dipendente che intende fruire del congedo deve presentare domanda di malattia del figlio (il modulo è di solito fornito dalla segreteria) in cui specifica la durata del congedo corredata da:

  • Il certificato di malattia del bambino rilasciato da un medico specialistica del SSN o con esso convenzionato (non è valido il certificato redatto dal medico di base a meno che non sia uno specialista);
  • L’autocertificazione attestante l’età del bambino, la paternità, la maternità o la condizione di “unico genitore”;
  • La dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000) che l’altro genitore non fruisce contemporaneamente dello stesso congedo per lo stesso figlio.

Fino ai 3 anni del bambino

È utile subito precisare che non ci sono limiti di durata per la fruizione dei congedi per malattia del figlio di età non superiore a tre anni (inoltre il congedo può essere fruito già nel corso del primo anno di vita del bambino).

Ricordiamo che tale congedo è autonomo rispetto il congedo parentale con la seguente differenza: mentre il congedo parentale, che non ha bisogno di documentazione medica,  si può chiedere a prescindere dalla presenza di motivi di salute, quello per malattia del bambino è possibile richiederlo solo per motivi di salute certificati.

Pertanto, nei tre anni del bambino non esiste nessun limite di giorni di congedo per malattia, se opportunamente documentati.

Quando ambedue i genitori sono lavoratori dipendenti la legge impone che il congedo sia fruito alternativamente dall’uno o dall’altro.

Il Contratto Scuola (art. 12, comma 5) prevede che successivamente al periodo di congedo di maternità (già astensione obbligatoria) e fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ai genitori sono riconosciuti, alternativamente, 30 giorni  per  ciascun  anno  di  età  del  figlio,  computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.

Si precisa che se i giorni di assenza sono utilizzati alternativamente da entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % non potrà comunque essere superiore a trenta annuali, computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino.

Il limite annuale dei 30 giorni è inoltre espressamente collegato a ciascun anno di età del figlio e non all’anno scolastico o solare

Ulteriori assenze allo stesso titolo (si ricorda che il congedo per malattia è estesa fino al compimento del terzo anno di età del figlio, senza alcun limite di giorni), eccedenti il limite suddetto dei 30 giorni, sono senza assegni ma computati nell’anzianità di servizio.

Pertanto, anche se per tali assenze (eccedenti il limite dei 30 giorni) non è corrisposta la retribuzione e comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, resta valido il diritto alla contribuzione figurativa piena fino al terzo anno di vita del figlio e la valutazione di detti giorni nell’anzianità di servizio.

Dopo i 3 anni

A ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 5 giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i quattro (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e gli otto anni (compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età).

Ricordiamo che tale congedo è autonomo rispetto il congedo parentale con la seguente differenza: mentre il congedo parentale, che non ha bisogno di documentazione medica,  si può chiedere a prescindere dalla presenza di motivi di salute, quello per malattia del bambino è possibile richiederlo solo per motivi di salute certificati.

I 5 giorni di congedo si intendono per anno di vita del bambino (5 gg. non retribuiti per ciascun genitore per ogni anno fino al compimento dell’ottavo compleanno).

Tali giorni non sono retribuiti ma ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Per il dipendente assunto a tempo determinato tale diritto è subordinato alla presentazione di una  dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà  circa  il  congedo  già  utilizzato  allo  stesso  titolo nell’anno di riferimento.

Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.

La docente in interdizione ha sempre diritto alla proroga del contratto (compresi scrutini ed esami)

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Letizia - Buongiorno. sono un’insegnante precaria inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto per la scuola secondaria di primo grado. Ho un contratto di supplenza breve dal 3 febbraio scorso con termine al 7 giugno, ultimo giorno di scuola. Dal 3 aprile sono in interdizione dal lavoro per complicazioni della gravidanza (gemellare) con termine dell’interdizione al 26 settembre, quando entrerò in maternità obbligatoria (data presunta del parto 26 novembre).  Vorrei sapere se ho diritto alla proroga del contratto per gli scrutini e per gli esami di terza media (la supplenza copriva due classi terze). In caso affermativo il contratto dovrebbe coprire dall’ 8 giugno fino al giorno della plenaria conclusiva degli esami?

Ho letto le risposte che avete dato sull’indennità di maternità fuori nomina, ma vorrei conferma di aver capito bene: alla scadenza del contratto la scuola dovrà curare  la pratica per l’indennità di maternità fuori nomina (l’80% dell’ultimo stipendio ricevuto) che percepirò fino a tre mesi dopo il parto, senza distinzione per il periodo in cui sarò ancora in interdizione per complicanze e quello in cui sarò in maternità obbligatoria dai due mesi precedenti al parto ai tre mesi successivi al parto? Successivamente, se ne avrò i requisiti, potrò fare domanda per l’indennità di disoccupazione all’INPS? Giusto?

Paolo Pizzo – Gentilissima Letizia,

L’art. 12/1 del CCNL 2007 recita:

Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

Pertanto, dal momento che devi esser considerata docente in effettivo servizio ti spetterà un contratto non solo per gli scrutini ma anche per gli esami, dal momento che nel quesito indichi che sei in servizio su due terze.

Ciò in virtù della nota 9038/2009

Per altre domande: Sì.

I permessi di cui alla legge 104/92 non sono soggetti a recupero

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Assistente Amministrativo –  svolgo l’orario di servizio di 36  ore settimanali su 5 giorni la settimana perché il sabato la scuola e chiusa   prestando un orario di servizio tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì di ore  7,12 minuti durante la settimana se prendo un giorno di permesso retribuito per  legge 104 il mio DSGA mi comunica che devo recuperare ore 1,12 minuti in quella  giornata del permesso perché il permesso copre solo ore 6 di servizio e non ore  7,12 minuti sostenendo che il tetto massimo delle tre giornate di permesso  mensili e di ore 18 e non a giornate lavorative. Nell’attesa di un vostro riscontro vi ringrazio per la collaborazione e porgo  distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentlissimo Assistente,

l’art. 15/6 del CCNL comparto Scuola dispone che “I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”

Si ricorda che la fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi si intendo a giorni (a meno che ovviamente non si tratti di permessi fruiti ad ore per handicap personale), e non esiste assolutamente alcun recupero.

SI precisa quindi al DSGA che, indipendentemente dall’orario di servizio giornaliero o settimanale e si tratti di docenti o ATA, il dipendente fruitore dei permessi non può essere soggetto al recupero delle ore non lavorate, di attività non prestate o avere l’incombenza di trovarsi i sostituiti per i giorni in cui si assenta.

Gli unici permessi orari che devono essere recuperati sono quelli di cui all’art. 16 che il DSGA sicuramente conoscerà.

Aspettativa per anno sabbatico: criteri e utili precisazioni

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Rosanna  - il mio quesito è questo: attualmente (anno scol 2013/2014) in aspettativa non retribuita per intraprendere altra attività lavorativa ( ai sensi dell’art. 18 comma 3  CCNL 29/11/2007) vorrei sapere se posso chiedere per l’anno scolastico 2014/2015 l’anno sabbatico. Ho otto anni di servizio di ruolo. Ringrazio per la gentile attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosanna,

si premette che la fruizione del cosiddetto “anno sabbatico” è subordinata al superamento dell’anno di prova. Si presume tu abbia quindi i requisiti.

Tale aspettativa è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

La richiesta, prodotta in carta semplice, non ha bisogno di alcuna motivazione, certificazione o autocertificazione, ma dovrà riportare solo il riferimento di legge che permette al dipendente, avendone i requisiti, di fruire dell’aspettativa richiesta.

Il periodo non retribuito trascorso in aspettativa non è utile ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario docente.

Il dipendente che fruisce dell’aspettativa può però provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali.

Ultima questione

Nessuna normativa prevede che il dipendente già collocato in altra aspettativa debba necessariamente rientrare in servizio per poter poi usufruire dell’aspettativa per anno sabbatico.

Pertanto, puoi richiedere l’aspettativa per anno sabbatico secondo le modalità e per la durata finora descritte senza obbligo di rientrare in servizio.

Inoltre, l’aspettativa per anno sabbatico non si conteggia nei “due anni e mezzo in un quinquennio” dell’”aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio” e quindi, anche una volta terminato il periodo dell’aspettativa per motivi di famiglia, il dipendente può fruire dell’aspettativa per “anno sabbatico” (e viceversa).

Graduatorie di istituto 2014: chi non fa in tempo ad iscriversi in III fascia, ma si abilita, nel 2015 si iscriverà in II fascia

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Chiara – Gentile Redazione di Orizzonte Scuola, sono una laureanda in Scienze dell’Antichità. Ho dato diversi esami soprannumerari rispetto al mio corso proprio per poter accedere alle classi di concorso per l’insegnamento. Adesso che saranno aggiornate le Graduatorie di Istituto si aprirebbe per me la possibilità di sperimentarmi insegnante.

Non sono tuttavia sicura di riuscire a conseguire il titolo entro maggio e quindi entro la chiusura delle stesse Graduatorie, e il successivo appello di Laurea utile sarebbe solo a fine giugno: troppo tardi per rientrare nelle GI.

Potrebbe dunque verificarsi la grottesca situazione che, per uno slittamento di 1 mese (che cadrebbe comunque in un periodo ben precedente all’inizio dell’anno scolastico), io debba aspettare altri 3 anni per poter accedere all’assegnazione delle supplenze.

Ho letto della nuova possibilità introdotta dal decreto delle due “finestre” annuali per rendere conto delle abilitazioni conseguite prima della nuova riapertura delle Graduatorie e a questo proposito vi chiedo: ciò varrebbe soltanto per chi sia abilita ed è già iscritto in III fascia? Se cioè io prima del 2017 conseguissi l’abilitazione TFA senza essermi adesso potuta iscrivere in III fascia, beneficerei o no della “finestra”? Grazie in anticipo!

Lalla – gent.ma Chiara, premetto che al momento stiamo parlando solo sulla base di un comunicato, senza aver letto il decreto e senza conoscere ancora quale sarà il termine ultimo per la presentazione della domanda. Poniamo che tu non riesca ad inserirti in III fascia per il 2014/16 , ma che riesca a conseguire l’abilitazione TFA nel giugno 2015.

In questo caso – sempre secondo quanto dice il comunicato – potresti accedere direttamente alla II fascia o nella finestra di giugno, se già in possesso del titolo, in quella di dicembre.

Non è infatti un requisito per l’accesso alla II fascia l’iscrizione in III. Accede alla II fascia delle graduatorie di istituto il personale docente abilitato non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, e con il nuovo decreto il Ministero vuole ampliare le possibilità di accesso per garantire agli studenti personale in possesso dell’abilitazione.

Va detto tuttavia che la tua situazione è complicata dal fatto che il Ministero ha posto la data ultima di iscrizione alle prove per il II ciclo TFA al 10 giugno. Vedi comunicato, e anche in questo caso bisogna essere in possesso del titolo entro la data di scadenza di presentazione della domanda. (almeno così è stato per il I ciclo, vedremo quali indicazioni porterà il decreto atteso per il 9 maggio). Non sappiamo invece se dopo il II ciclo TFA ci saranno altre tornate abilitanti. (non credo siano ancora in programmazione).

Lo speciale sulle Graduatorie di istituto

Assenza per malattia riconducibile alla causa di servizio: se la scuola non conosce la diagnosi non potrà applicare il regime di maggior favore

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Carola – il mio dirigente scolastico mi ha invitato a consegnare i certificati medici con la diagnosi  per le assenze per malattia giustificate da causa di servizio. in pratica dovrei consegnare la copia cartacea “ copia  per il lavoratore”oppure deve  essere la scuola ha richiedere all’Inps la copia riportante la diagnosi.  tra l’altro questi dovrebbero esser dati “sensibili” del lavoratore e chi dovrebbe o potrebbe leggerli.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carola,

L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

Come si evince dall’art citato, mentre le assenze per infortunio sul lavoro sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; quelle per causa di servizio si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.

Entrambe sono però sempre retribuite al 100% e la scuola per tali assenze non dovrà disporre la visita fiscale.

Come fa però la scuola ad applicare al dipendente tali benefici se non conosce la diagnosi?

Il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi altrimenti non potrà applicarti la normativa di maggior favore e tutte le assenze che hai effettuato dovranno essere considerate alla stregua della normale assenza per malattia.

 


Rientro a disposizione dopo il 30 aprile e sospensione delle lezioni

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Scuola – Un’insegnante di sostegno ha lavorato fino al 30 aprile ma con interruzioni nelle festività natalizie e pasquali, perchè la titolare ha interrotto la malattia nei predetti periodi. Ha diritto a restare al suo posto fino alla fine dell’anno scolastico? Oppure, rientrando la titolare il 1° maggio, deve andar via?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

questi gli interventi dei sindacati sull’art. 37:

CISL: “la previsione dell’art. 37 del CCNL ricomprende nel computo dell’assenza continuativadel titolare anche i periodi di sospensione dell’attività didattica che non sono “coperti” da assenza formale. La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all’effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell’insegnamento indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata e considera sempre compresi nell’assenza, atutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell’attività didattica anche nei casi di eventuali “rientri in servizio fittizi”.

CGIL: “…ciò che conta, ai fini della tutela della continuità didattica, nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, è l’assenza del titolare rispetto alla classe, che permane anche qualora lo stesso titolare rientri in servizio “in modo fittizio” nei periodi durante i quali è prevista la sospensione delle attività didattiche”.

UIL NAZONALE: “La continuità didattica è interrotta dal rientro in classe del docente, non dal rientro formale durante la sospensione delle lezioni”.

Pertanto, il rientro anche formale del docente titolare durante le vacanze non interrompe il diritto del supplente alla prosecuzione della supplenza e al rientro a disposizione dopo il 30 aprile.

Il congedo parentale, anche non retribuito, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

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Sabrina – buongiorno. Sono una docente di ruolo di scuola media con due bimbi, una di un anno appena compiuto e un altro di sette. In questi mesi ho usufruito del congedo parentale della mia bimba e ora, per motivazioni familiari , sto utilizzando il congedo senza retribuzione del mio primo bimbo che ho ancora a disposizione, due mesi in tutto. La non retribuzione è temporanea,  superabilissima e non mi preoccupa;  quello che volevo gentilmente chiederle è questo, se due mesi di questo congedo non retribuito avranno conseguenze di altra natura per la mia carriera.  La ringrazio tanto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Sabrina,

i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Il congedo parentale, anche se non retribuito, non interrompe altresì la progressione della carriera.

 

Assessore presso il comune e documentazione dei permessi

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DSGA – un dipendente di questa istituzione e’ stato nominato assessore presso il comune di residenza e comunica gli impegni istituzionali per il trimestre successivo e mensilmente conferma gli stessi mediante autocertificazione, mentre per le riunioni di giunta allega la certificazione dell’ente locale. il dirigente sostiene che anche gli impegni istituzionali (36 ore mensili) vanno certificati dall’ente mentre il segretario comunale sostiene che sono autocertificabili. ringraziandovi anticipatamente si chiede cortesemente la vostra opinione sull’argomento.

Paolo Pizzo – Gentile DSGA,

i commi 1 e 2 dell’art 38 del CCNL/2007 dispongono:

Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate

Il comma 5:

“La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs. n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato”.

Graduatorie di istituto 2014: modalità per presentare la domanda

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Giuseppe - leggo che si riaprono le graduatorie d’Istituto; sono in III fascia, non abilitato, laurea in Lingue e Lett Straniere (A245, A345); attualmente in servizio;

- devo AGGIORNARE la graduatoria o presentare una nuova domanda?

Lalla - dovrai presentare una nuova domanda in cui dichiarerai il punteggio con cui figuri, per la stessa fascia, nelle graduatorie del triennio 2011/14 e aggiungere quindi solo il nuovo o, eventualmente, quello mai dichiarato in precedenza.

Giuseppe – Leggo che la domanda sarà cartacea, dove si scarica e dove andrà consegnata?

Lalla - il modello di domanda sarà presente nel sito del ministero (www.istruzione.it) nonchè nel nostro. Esso dovrà essere consegnato, entro il termine di scadenza, ad una istituzione scolastica della provincia che sceglerai (può essere anche diversa rispetto a quella del precedente triennio). Tale istituzione scolastica dovrà essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole che sceglierai successivamente con il modello B (se accedi a più settori scolastici deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. Per infanzia e primaria possono essere considerati di pari grado i circoli didattici e gli istituti comprensivi, e pertanto possono indicare per primi anche circoli didattici.

La consegna può avvenire

  • con raccomandata r/r
  • con consegna a mano
  • in formato digitale tramite posta elettronica (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituzione scolastica scelta.

Giuseppe -Continuo a controllare le vostre pagine web. Grazie!

Lalla - abbiamo creato uno speciale apposito, con Normativa, guide e consulenza

Graduatorie ad esaurimento 2014: per ogni anno scolastico valgono 6 mesi di servizio

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Fede – gentilissima lalla vorrei porti un problema io quest anno devo aggiornare la graduatoria permanente per la scuola dell infanzia ma ho lavorato solo come servizio aspecifico sulla scuola primaria dal16 settembre al 10 maggio per un totale di 237 giorni ottenendo cosi solo 6 punti

a questo punto mi conviene dichiarare fino a 180 giorni e cioe fino al 14/03/2014 in modo da poterli dichiarare nel prossimo aggiornamento non avendo raggiunto i 12 punti giusto. aspetto una tua risposta chiara grazie

Lalla – gent.ma Fede, la risposta è negativa.

La tabella di valutazione titoli per la III e IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento, allegato 2, afferma alla nota 6 "Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi".

Questo significa che in ogni anno scolastico possono essere fatti valutare 6 mesi di servizio. Se si ha la fortuna di averli tutti di servizio specifico, si avranno 12 punti in graduatoria. Se i 6 mesi si raggiungono sommando servizio specifico con non specifico, i punti potranno essere 11 al massimo e via via fino a scendere alla valutazione di tutti e 6 i mesi di servizio come non specifico, e dunque avere 6 punti per quell’anno scolastico.

Dichiarare 237 giorni o 180 infatti non ti cambia nulla, perchè si tratta comunque di 6 mesi di servizio, al quale non potresti comunque aggiungere nulla, anche se svolgessi servizio specifico dopo il 17 maggio, nè possibile richiedere la modifica di servizi già valutati.

Semmai, un’idea potrebbe essere quella di dichiarare solo 5 mesi di servizio aspecifico e attendere se riesci a recuperare dopo il 10 maggio 2 punti di servizio specifico. Questo significherebbe avere per il triennio 2014/16 solo 5 punti, ed eventualmente 7 punti o nel peggiore dei casi 6 punti nel 2017.

Sinceramente non sapremmo dirti se il gioco vale la candela, ti consigliamo di chiedere anche all’Ufficio Scolastico.

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