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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Per accedere al TFA controlla il tuo titolo di studio

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Maria – Salve, mi sono laureata nel marzo 2013 in scienze pedagogiche. Posso accedere ai tfa per l’insegnamento nella scuola secondaria (es: istituti magistrali)??? Grazie per la disponibilità.

Lalla – solo se il tuo titolo di studio è idoneo all’insegnamento, cioè possiede tutti gli esami (e CFU se si tratta di specialistica/magistrale) ritenuti validi dal Ministero per accedere a quella classe di concorso.

Nella bozza che il Ministero ha consegnato ai sindacati c’è un errore per quanto riguarda i titoli di accesso, ma confidiamo nel fatto che sarà risolto nel testo definitivo

TFA: errore su requisiti di accesso nella bozza del bando

Puoi controllare se il tuo titolo di studio è pienamente valido (e la questione penso ti interessi anche ai fini di una eventuale iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto, dalle quali sono conferite le supplenze da parte dei Dirigenti Scolastici) attraverso questo link del Ministero


Completamento ATA: incompatibilità per profili diversi

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Scuola – Buongiorno. Avremmo bisogno, cortesemente, di un chiarimento: Può un assistente tecnico con contratto sino al 30 giugno con 12 ore accettarne 24 di supplenza temporanea breve come collaboratore scolastico come completamento? La norma di legge di cui all’oggetto pare lo escluda.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

nonostante il D.M. 430/2000 all’art. 4 non specifichi una incompatibilità di supplenza per profili diversi, disponendo che  “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità”, è a mio avviso implicito in quanto si tratterebbe di un completamento che riguarda prestazioni di attività diverse.

Non dimentichiamo che il DM è del 2000 e non è stato mai oggetto di revisione, mentre per il personale docente la non omogeneità dei profili (es. scuola di I grado e primaria) è invece chiaramente stata sottolineata.

A parere di chi scrive va applicata anche al personale ATA se attività svolte in contemporaneità.

Permessi: rimane ancora la possibilità da parte del personale docente a tempo indeterminato di richiedere, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all’art. 15/2

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Carmine – la presente per chiedervi il seguente parere: può il Dirigente Scolastico negare i giorni di ferie presi come permessi per motivi personali di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL  in forza della Legge 228/2012 art. 1 commi 54 e 56. In attesa di riscontro auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Carmine,

il diniego è illegittimo.

La legge citata, infatti, in riferimento alla possibilità di fruire delle ferie durante l’anno, non fa altro che ribadire ciò che è già indicato nel Contratto ovvero che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (art. 13/9).

Pertanto, rimane ancora la possibilità da parte del personale docente a tempo indeterminato di richiedere, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all’art. 15/2 del CCNL.

Sostituzione colleghi interni: non è possibile essere utilizzati in supplenze in un plesso diverso da quello in cui si presta servizio

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Mario –  e sono un docente di scuola superiore in un IIS ad indirizzo agrario. La mia scuola è suddivisa in indirizzo professionale per l’agricoltura e tecnico agrario. Naturalmente i due indirizzi meccanografici e le graduatorie sono separate. Il problema sussiste nel fatto che in questa scuola si suole adoperare insegnanti dell’indirizzo tecnico al professionale e viceversa. Per intenderci meglio insegnanti in graduatoria al tecnico vengono utilizzati, sempre nella stessa classe di concorso, nell’indirizzo professionale e viceversa.

Questo nonostante gli uni o gli altri non siano neanche nelle rispettive graduatorie. Mi spiego ancora meglio…nella mia classe di concorso l’insegnante X in graduatoria al professionale è stato spostato ad insegnare alla scuola tecnica agraria senza essere neanche in graduatoria.  La mia domanda è: è possibile fare questi movimenti? E’ lecito insegnare in un istituto senza essere neanche in graduatoria? (da considerare sempre che l’IIS  comprende entrambe le scuole). Vi è una legge in merito che dirima la questione delle cattedre? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Mario,

tutto ciò è illegittimo e i docenti di cui al quesito devono rifiutarsi di effettuare le supplenze come sopra descritte.

Questa la motivazione.

I due istituti sono riconducibili ad organici diversi con codici meccanografici diversi, pertanto le sedi in questione si devono intendere autonome.

Non è quindi possibile che un docente in servizio nell’indirizzo X possa effettuare delle supplenze nell’indirizzo Y e appunto appartenenti a due organici diversi. In poche parole i due istituti ai fini del quesito devono intendersi come istituti diversi.

Giova infatti ricordare che il CCNI all’art. 19 dispone:

SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI

“Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se l’aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere superiore a 15.

Sono da considerarsi sezioni associate tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché quelle associate, anche nell’ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine e tipo diverso per effetto del dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site nello stesso comune dell’istituto principale che in comune diverso, sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle scuole.

I movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.

Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell’istituto da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l’istituto principale.”

Pertanto, nessun dubbio sul fatto che un docente non potrebbe mai essere in servizio in una scuola con altro organico se non lo richiede espressamente. Stessa cosa per la sostituzione dei colleghi assenti: dal momento che il docente della secondaria è in servizio in un determinato plesso, non può in nessun caso prestare servizio in altro plesso appartenente ad altro organico.

Se ciò non bastasse si ricordi anche la Sezione Civile del Tribunale di Ravenna che con Sentenza 16 aprile 2012 n. 211ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.

 

PAS. Docenti ricorrenti con 540 giorni di servizio fuori dai giochi a causa delle assenze?

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Annalisa Failla a nome dei Docenti ricorrenti con 540 giorni di servizio – Fra un mese i giochi saranno fatti e i frequentanti il percorso abilitante speciale sosterranno l’esame finale, acquisendo ancora un altro titolo. Dei precari italiani, invece, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, in possesso di 540 e più giorni di servizio, esclusi per una manciata di giorni mancanti al “terno secco“, che sarà?

Di recente riceviamo mail in cui alcuni ricorrenti esprimono il timore di aver superato gia’ il numero di assenze stabilito dal decreto dipartimentale 45/13 pubblicato il 22 novembre 2013, il quale fornisce le indicazioni per l’organizzazione dei corsi e definisce i criteri per una eventuale ripartizione degli aspiranti in più anni accademici, sottolineando che “la frequenza è obbligatoria: sono consentite assenze (da recuperare con modalità on-line) fino al 20% “.

I docenti precari ricorrenti si chiedono, perciò, come recupereranno le lezioni perse, se il CdS si sarà pronunciato positivamente pochi giorni prima della fine dei corsi e in che modo potrebbero sostenere gli esami d’indirizzo e dell’area comune senza aver avuto il tempo necessario per prepararsi adeguatamente come i loro colleghi attualmente frequentanti. Per non parlare, poi, dell’esame finale abilitante previsto in gran parte delle universita’ italiane per la meta’ di luglio, sulle cui modalità di svolgimento i non frequentanti non possiedono nessuna informazione . Infine, ribadiscono che molti di essi risiedono in regioni in cui non è previsto lo scaglionamento e pertanto, non potranno sperare neppure nell’ ammissione al Pas nell’anno accademico successivo 2014/2015.

Considerato il principio di autonomia di cui gode ogni universita’ italiana, non sarebbe opportuno, considerata la lentezza della Giustizia italiana, offrire loro la possibilita’ di sostenere gli esami nel mese di settembre, garantendo così una preparazione adeguata e degna di un percorso abilitante, pagato con grandi sacrifici economici? Stiamo parlando di docenti con più di 540 giorni di servizio, ai quali non si può chiedere di iscriversi in futuro a una laurea abilitante destinata piuttosto a studenti ancora in fasce! Certamente non saremo noi ad influenzare la scelta delle universita’ italiane coinvolte nell’attuale sistema formativo e nella gestione dei Pas, ma almeno vorremmo ricondare che nell’attuale panorama esistono anche i docenti precari ricorrenti che attendono ancora la loro abilitazione!

Lalla – gent.ma Annalisa, innanzitutto va detto che quasi tutti gli USR stanno provvedendo ad inserire i nominativi negli elenchi degli aventi diritto alla frequenza del corso.

In un recente incontro con i sindacati inoltre l’Amministrazione ha comunicato che (forse) a settembre sarà allestita la piattaforma, in convenzione con l’Università Roma3 per le classi di concorso per le quali, nelle varie regioni, non è stato possibile attivare nell’a.a. 2013/14 i corsi in presenza.

E’ stato precisato che a tali corsi dovrebbero poter partecipare anche tutti coloro che hanno acquisito il diritto di frequenza, con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali tardivi rispetto ai tempi di partenza dei corsi già attivati e quelli provenienti da servizio all’estero. Nei prossimi giorni l’elenco delle classi di concorso interessate sarà consegnato alle Organizzazioni sindacali. PAS: presto piattaforma on line RomaTre per classi non attivate. Marzana (M5S): disorganizzazione, disparità, costi elevati - PAS piattaforma RomaTre per corsi on line forse a settembre. Chi potrà partecipare

Pertanto riteniamo che la problematica sia nota all’Amministrazione e che si stiano cercando le soluzioni.

Graduatorie di istituto come le vorrei: valutazione certificazione Disegnatore CAD

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Ing. Domenico – Gradirei sapere, qualora fosse possibile, l’organismo o persona a cui rivolgermi per chiedere di includere, prima che venga emanato il decreto definitivo, al punto 6) certificazioni informatiche (pubblicate nella bozza di calcolo del punteggio di III fascia) anche la certificazione di :

Disegnatore CAD 2D e 3D secondo me necessaria per l’insegnamento di

A072 Topografia Disegno Genio Rurale

A016 Costruzioni Tecnologia delle Costruzioni ,

A071 Disegno e tecnologia,

A033 Tecnologia; e comunque per chi insegna materie tecniche negli istituti tecnici e professionali

Lalla - gent.mo Domenico, riteniamo che le osservazioni siano ormai fuori tempo massimo. In inverno avevamo inviato una campagna “Graduatorie di istituto come le vorrei” . Le proposte emerse, che hanno trovato accoglimento nell’attuale bozza sono

“Graduatorie di istituto come le vorrei”: valorizzare il servizio svolto nei Centri di formazione professionale -

“Graduatorie di istituto come le vorrei”: elevare il punteggio massimo per master, perfezionamenti e titoli culturali (il punteggio max è rimasto sempre di 22 punti, ma sono state ampliate le possibilità di poter ottenere punteggio)

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e ancora Graduatorie di istituto come le vorrei: Ecdl titolo imprenscindibile, valorizzazione superamento prove concorso ha trovato pieno accoglimento.

Tra quelle fattibili, ci rimane ancora una proposta da realizzare

“Graduatorie di istituto come le vorrei”: trasparenti e pubbliche. E on line sul sito delle scuole i contratti stipulati

La tua idea, seppure condivisibile, temiamo arrivi fuori tempo massimo. Ci risulta infatti che le organizzazioni sindacali abbiano già consegnato le osservazioni alle bozze loro consegnate giovedì sera, tuttavia se vuoi puoi comunque contattarli (meglio direttamente il sindacato nazionale).

Lo speciale sulle Graduatorie di istituto

Graduatorie ad esaurimento: non si valutano le lauree triennali

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Rita – Gentilissima redazione vorrei porvi un quesito: nel compilare la domanda cartacea per il reinserimento in gae non hanno inserito la laurea triennale, perchè mi hanno detto non da punteggio. Io ho abilitazione scuola infanzia e primaria tramite concorso del 99. Confermate che è così?

Lalla – sì, lo confermiamo. E lo ha confermato anche il Miur con la FAQ n. 22 (la FAQ è del 2007, ma è stata riconfermata con nota del 28 aprile 2014)

22) D.: Per gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?
R.: No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio. (ex FAQ 42 del 30 maggio 2007)

Tutte le FAQ vecchie ma valideLe nuove FAQ

Rita - Nella domanda di prima fascia ata puo accedere solo chi ha servizio? io sono in terza fascia pertanto credo che non mi interessi… grazie per la vostra disponibilità ed attenzione.siete un aiuto prezioso.

Lalla - esatto, la I fascia Ata è riservata al personale che ha acquisito 24 punti di servizio. Tu devi attendere l’aggiornamento della III fascia Ata

ATA. Aggiornamento Graduatorie d’istituto: domande a giugno, scelta scuole a luglio

Graduatorie di istituto: come scegliere le scuole anche per classe PAS di cui non si possiede ancora l’abilitazione

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Rosaria - Sono in possesso del titolo TFA per la scuola media (classe 033) e a luglio conseguirò quello relativo ai PAS per la scuola superiore (034).

Ho due domande:
1. E’ possibile fare due diverse istanze di iscrizione nelle GI, rispettivamente in seconda fascia con la 033 inserendo 20 scuole medie e in terza fascia con la 034 inserendo 20 scuole superiori?

Lalla – è possibile iscriversi nelle graduatorie di istituto per classi di concorso diverse, anche poste in fasce diverse, ma il numero delle istituzioni scolastiche rimane al max 20, indipendentemente dalle classi di concorso o posti di insegnamento cui si ha accesso.

La bozza del decreto – ma riteniamo che su questo punto non saranno apportate modifiche – afferma "L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b), c) deve presentare un solo modello B indicando, nei limiti numerici precisati dall’art. 5 le istituzioni scolastice nelle cui graduatorie intende essere incluso complessvamente per tutti gli insegnamenti di I, II e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime"

I limiti numerici quindi valgono anche se si è contemporaneamente iscritti in classi di concorso appartenenti a fasce diverse.

Graduatorie di istituto: il numero delle scuole

2. In caso di risposta negativa, quando avrò conseguito l’abilitazione con i PAS nella 034 sarà possibile cambiare le 20 scuole all’atto della apertura ‘straordinaria’ (che avverrà a dicembre se ho capito bene) o
l’aggiornamento riguarda solo l’inserimento del nuovo titolo? Ti ringrazio molto se vorrai chiarirmi le idee, la vostra consulenza mi è preziosa. Ciao.

Lalla - vad etto che la situazione che tu indichi è particolare in quanto finora sono state valorizzate le scuole per le quali vi era un corrispondente inserimento in graduatoria. Adesso invece, dal momento che gli abilitandi PAS non si prospetta l’inserimento con riserva nella II fascia, bisognerà capire come risolvere l’inghippo. Forse è ancora presto per parlarne.


Assenze per malattia. Il ricovero ospedaliero e la successiva convalescenza rientrano nel periodo di comporto

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Scuola – un collaboratore scolastico assentatosi per ricovero ospedaliero e successiva convalescenza oltre che non dover essere assoggettato a ritenuta sull’assenza ma vorrei sapere : se ai fini del calcolo delle assenze nel triennio deve essere comunque contabilizzato anche il ricovero e la  convalescenza che contribuirebbe comunque al calcolo dei primi nove mesi. si escludono o si calcolano lo stesso nel triennio? grazie per l’attenzione .

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

le uniche assenze che si escludono dal triennio sono:

  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal  periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni  di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per  l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi  patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

Pertanto, non bisogna confondere la ritenuta Brunetta o la disposizione della visita fiscale con il computo dei giorni di malattia.

Nel caso di cui al quesito, quindi, i giorni di ricovero e di convalescenza sono da computare nel triennio (a meno che non sono riconducibili ad una eventuale grave patologia del dipendente).

Infanzia e primaria no PAS

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Fede – gentilissima lalla ti scrivo perche sulla tua rubrica ho letto che è uscito il pas on line presso l università di Roma tre. ti spiego la mia situazione io avevo fatto l iscrizione al pas a Roma per la scuola primaria ma fino a pochi a pochi giorni fa non si sapeva nulla ne riguardo l’inizio nè rispetto all’ accesso in 2 fascia per i diplomati istituto magistrale).

ora ti chiedo devo farlo anche io possedendo il diploma di istituto magistrale conseguito nel 1997?

forse non devo farlo perchè automaticamente chi si è diplomato entro il 2001/2002passerà nella graduatoria d istituto in 2 fascia? di conseguenza ancheil titolo conseguito al termine del PAS mi dà diritto all’accesso alla
seconda fascia?

in attesa di una tua risposta ti invio tanti saluti.

Lalla – gent.ma Fede, la piattaforma on line attivata dall’Uni Roma 3 è riservata a queste categorie di docenti

a) i candidati, provenienti dall’intero territorio nazionale, ammessi a partecipare a classi di concorso non attivate dalle Università della propria regione ;

b) i candidati ammessi ai corsi PAS a seguito di ordinanza dei TAR ovvero del Consiglio di Stato oltre i limiti temporali utili per la frequenza dei corsi in presenza;

c) i candidati che, essendo in servizio all’estero , non hanno potuto frequentare i corsi in presenza nonostante la regolare ammissione agli stessi a seguito di presentazione in tempo utile di domanda di ammissione;

d) i candidati che, essendo in servizio all’estero, non hanno potuto presentare in tempo utile domanda di ammissione ai corsi;

e) i candidati ammessi e iscritti ai corsi in presenza che non hanno potuto completare il percorso formativo per cause ammissibili.

Nella lettera a) non possono essere ricompresi i docenti ammessi dagli USR alla partecipazione ai PAS per infanzia e primaria. Questi ultimi corsi infatti sono stati sospesi in attesa della decisione del Miur in merito al parere del Consiglio di Stato che ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.

Il Ministero non ha ancora pubblicato il decreto per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ma nel comunicato del 7 maggio così dispone "Con l’aggiornamento di quest’anno delle Graduatorie di istituto vengono anche inseriti in II fascia, fra gli abilitati, 55.000 diplomati magistrali a cui fino ad oggi non era stato dato questo riconoscimento. Il Miur dà seguito così ad una recente sentenza del Consiglio di Stato"

Pertanto, tale disposizione fa venir meno la necessità dei corsi PAS.

Graduatorie ad esaurimento: certificazione servizi prestati all’estero in modalità cartacea

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Giovanni - Vi scrivo per segnalare una anomalia nella compilazione delle domande Online delle GAE a mio parere grave: nel modello G2 si possono infatti dichiarare i servizi prestati in scuole dell’unione Europea, ma non si può purtroppo allegare certificato di servizio.

La funzione relativa, teoricamente presente nella pagina, infatti, è inattiva. Anche scrivendo: allego 1 certificato di servizio, non c’è la possibilità di caricare documenti, né questa dichiarazione (allego 1 certificato) viene evidenziata nel PDF di stampa.

Al CSA hanno chiaramente risposto che non accettano documenti in cartaceo, quindi la domanda di aggiornamento potrebbe essere di fatto inutile, nel caso, senza il certificato, non venga riconosciuto il punteggio.

Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra cortese risposta e per il Vostro aiuto. Con cordiali saluti

Lalla - gent.mo Giovanni, quella da te segnalata non è una anomalia e riteniamo che con l’Ufficio Scolastico si sia verificata una incomprensione di fondo.

Devi assolutamente consegnare in cartaceo i certificati in tuo possesso.

Il dm n. 235 del 1° aprile 2014 afferma infatti all’art. 9 comma 5

"le seguenti certificazioni dovranno invece essere consegnate, entro gli stessi termini di scadenza di cui al precedente comma 2, in modalità cartacea , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con ricevuta, dovranno essere presentate solo le seguenti certificazioni:

a) Certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza (es. SITUAZIONE DI DISABILITÀ PERSONALE; invalidità civile; PARENTE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ ecc.)
c) Titoli artistici-professionali relativi all’insegnamento di strumento musicale
d) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all’Unione Europea. "

E’ probabile che la persona che ti ha risposto al CSA abbia frettolosamente sbrigato la faccenda credendo tu facessi riferimento alla presentazione dell’intera domanda in modalità cartacea (molti colleghi che non hanno accesso alle graduatorie stanno infatti presentando la domanda cartacea, pur sapendo che verrà respinta, per poter presentare ricorso, ma è un’altra storia!)

Ti consigliamo pertanto di presentare la domanda in modalità on line ed entro il termine di scadenza presentare anche la certificazione cartacea richiesta per la valutazione dei servizi prestati all’estero.

In maniera dettagliata in questo articolo indichiamo quali sono i documenti da presentare in formato cartaceo

Graduatorie ad esaurimento: aggiornamento di una graduatoria e permanenza nell’altra

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Segreteria - In riferimento alla graduatoria scadenza 17 maggio si chiede che avendo l’abilitazione sia per AA che per EE nel compilare la domanda si devono presentare l’aggiornamento per entrambe oppure si aggiorna solo la graduatoria dove si è prestato il sevizio.

Lalla – gent.mi, dopo aver cliccato sull’opzione Aggiornamento, appare la schermata in cui compaiono le graduatorie in cui il docente è inserito.

Il docente entra nelle sezioni che gli interessano per la graduatoria che deve aggiornare. Le graduatorie non compilate si intenderanno confermate.

Il Miur ha risposto a questo quesito con la FAQ n. 1615

" Faq n° 1615 - L`aspirante incluso in più graduatorie può aggiornarne una soltanto?

Sì, in questo caso le altre si intendono implicitamente confermate. "

Segreteria – Altro caso se la docente ha prestato servizio in tutte e due le graduatorie deve aggiornare entrambe le graduatorie. In attesa di un vostro chiarimento si porgono distinti saluti.

Lalla – questo dipende dalla specifica del servizio. Non si possono ad es. aggiornare le due graduatorie con servizi svolti in contemporanea. Il docente dichiara infatti, per i servizi svolti dal 2003/04

  • che per ciascun anno scolastico, non ha chiesto, complessivamente, la valutazione dei servizi per più di 6 mesi
  • che ciascun periodo di servizio è stato utilizzato per una sola graduatoria
  • che è stata chiesta, per ciascun anno scolastico, la valutazione per il servizio prestato in una sola provincia

Può essere utile la lettura della guida dedicata alla sezione G1 Servizi III e IV fascia

Lo speciale Graduatorie ad esaurimento

Elenchi prioritari anno 2010/11 e 2011/12: in quale graduatoria inserire il servizio?

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Inserita nelle graduatorie AAA e EEE il punteggio va in entrambe le graduatorie? Poichè ero inserita come prioritaria in entrambe? Grazie

Lalla – la risposta è negativa, e non potrebbe essere altrimenti. E’ possibile avere 12 punti di servizio nella graduatoria che ha permesso l’inserimento, cioè quella in cui è stato prestato il servizio nell’anno antecedente a quello dell’elenco.

Le spiegazioni della normativa sulla valutazione degli elenchi prioritari si trovano nell’allegato 7 al dm n. 235 del 1° aprile 2012

Graduatorie ad esaurimento: valutazione titolo 3000 ore e 120 CFU

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Elvira - Gentilissima Lalla, non riesco ad inoltrare la mia domanda di aggiornamento perchè due esponenti di uno stesso sindacato hanno parere discordante relativo ai titoli valutabili. La mia situazione è questa: ho frequantato un corso di perfezionamento biennale ( 3000ore e 120 cfu) nel biennio 2011/2013. Come viene valutato tale titolo? Devo inserirlo tra i titoli della categoria C7 ( E QUINDI RISCHIARE CHE VENGA VALUTATO SOLO 3 PUNTI COME UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI 1500 ORE), oppure va inserito tra i C6, ovvero diplomi di specializzazione di durata pluriennale con esami a fine anno ( che vale 6 punti) ? spero che possiate risolvere questo mio dilemma. grazie mille sin da ora!!!!

Lalla - gent.ma Elvira, il Miur ha risposto a questo quesito con una specifica FAQ,

28) D. Come si valutano i Corsi di perfezionamento biennali (3000 ore e 120 CFU).
R. I corsi di perfezionamento biennali sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili, in analogia a quanto specificato nella Tabella A – Titoli generali lettera C (nota 11), allegata al CCNI sulla mobilità del personale della Scuola, sottoscritto il 26/02/2014.
I suddetti corsi devono comunque avere durata biennale essere comprensivi di esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed essersi conclusi con un esame finale. (dalla nota prot. 9662 del 18 dicembre 2012)

Pertanto la corretta collocazione è nella sezione F2 punto C6, in quanto ad esso dovranno essere attribuiti 6 punti

lo speciale sulle Graduatorie ad esaurimento

Graduatorie ad esaurimento: la nota 31 per il salvaprecari

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Sono una docente di scuola secondaria di I e II grado, ho dei dubbi circa la nota 31 della domanda di aggiornamento (pg.8): "In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del presente provvedimento, anche gli aspiranti non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12 possono chiedere la valutazione al 100% del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato effettuato". Il DUBBIO è il seguente: tale possibilità riguarda solo chi aveva i requisiti per essere incluso nel salvaprecari e non ha potuto farne richiesta o tutti i docenti, indistintamente, che in quegli anni abbiano prestato servizio su graduatoria diversa da quella per la quale si chiede l’aggiornamento? Ma poi cos’è questo allegato 7? Grazie

Lalla - gent.ma, la nota 31 si riferisce al docente che pur avendo i requisiti per rientrare nel Salvaprecari non ha presentato la domanda (non ha potuto presentare la domanda) perchè già impegnato in classe di concorso diversa rispetto a quella dell’anno precedente o che comunque avrebbe dato accesso al SP. In questo caso il ministero attribuisce al docente la scelta della classe di concorso alla quale attribuire, al 100%, il servizio.

L’allegato 7 è quello in cui sono riassunte le normative relative al Salvaprecari

Per avere un’idea più chiara, è possibile leggere questa nostra guida, elaborata nel 2011, ma ancora valida

Graduatorie ad esaurimento: chiarimenti sulla nota 31 del modello di domanda + nota USP Salerno


Graduatorie ad esaurimento 2014: nella sezione G1 non viene indicata la classe da aggiornare

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Angela – Sto cercando di aggiornare la graduatoira ma nella tendina non compare la mia classe di concorso A017 (alla prima pagina risulta)

Lalla – gent.ma Angela, il fatto che la graduatoria risulti nella prima pagina è condizione necessaria e sufficiente per poter aggiornare. Ossia, quando tu arrivi nella sezione G1 sei già all’interno della graduatoria A017, non hai la necessità di ribadire ancora una volta la graduatoria.

Il menu a tendina che trovi a metà pagina porta come titolo " Graduatoria aspecifica" e serve a chi deve richiedere la valutazione di servizio non specifico.

Il Miur lo ha chiarito con una specifica FAQ

Faq n° 1607 - Perché nella comunicazione dei servizi non si vede l`insegnamento relativo alla graduatoria per cui si sta chiedendo l`aggiornamento del punteggio?

Si veda la nota 31 del modello di domanda, dalla quale si evince che il campo va indicato nel solo caso in cui si tratti di servizio non specifico, cioè diverso da quello a cui la graduatoria di riferisce.
Inoltre ai sensi dei punti 3 e 4 lettera B3, tabella di valutazione dei titoli della terza fascia: il servizio è valutabile come aspecifico solo fra infanzia, primaria e personale educativo da una parte e scuola secondaria dall`altra.
Es. se si sta valutando una graduatoria dell`infanzia, nella tendina la graduatoria aspecifica potrà essere scelta solo tra primaria e personale educativo.

Lo speciale per l’aggirnamento delle Graduatorie ad esaurimento

Anno di prova per il supplente che ha un orario inferiore a quello della cattedra

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Caternia – Sono stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013. Lavorando fino al termine delle attività didattiche su uno spezzone di 9 ore ho diritto a fare l’anno di prova? Grazie per la cortese attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Caterina,

la risposta è positiva.

L’anno di prova può essere svolto anche con orario inferiore alla cattedra.

Giova ricordare che il servizio prestato come supplente è utile e quindi valido ai fini della prova  a condizione che sia svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento  di materie affini (si leggano a tal proposito le note prot. n. 196 del 03/02/2006,. n. 2081 del 07/02/2007,n. 3699 del 29/02/2008).

In quest’ultima è chiarito che “Resta fermo per il predetto personale
la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico…”.

Detto questo,l’art. 438 del D.Lgs. 297/94  stabilisce che negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova  del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

Pertanto, potrai svolgere l’anno di prova.

Malattia e giorni di sospensione delle lezioni

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Cristina – ho un po’ di confusione riguardo la malattia e i giorni
festivi e di sospensione.  Ho chiesto un giorno per motivi personali
sabato, ho il giorno libero lunedì ma non sono rientrata martedì perché ho preso malattia fino a mercoledì.  Giovedì le lezioni sono sospese per la festa dell’autonomia siciliana e venerdì avevo in precedenza domandato visita specialistica che in segreteria mi hanno detto di considerare ancora malattia.  Quanti giorni mi devono essere considerati malattia? Mi possono mandare visita fiscale il giovedì? Devo fare il fax di ripresa di servizio? Grazie in anticipo.


Paolo Pizzo – Gentilissima Cristina,

non ti potrà essere conteggiata come malattia la sospensione delle lezioni perché non coperta da certificazione medica e perché non trattasi di giornata festiva.

Pertanto, la malattia coprirà solo i giorni indicati dal certificato medico ad escluione della sospensione delle lezioni.

Inoltre, la visita fiscale è possibile disporla solo all’interno del periodo di malattia ovvero quello indicato dalla certificazione presentata alla scuola.

Attribuzione cattedra esterna di nuova costituzione e precedenze

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Silvia – Cerco di sintetizzare, nella mia graduatoria interna di istituto siamo 5 docenti ed io sono la quarta. Il collega ultimo in graduatoria presenta documentazione l 104 per assistenza al coniuge. Per cui risulta fuori graduatoria e quindi in caso di contrazione io sarò perdente posto. Premesso che non conosco l esatta patologia di cui è affetta la coniuge, ma è una persona che viaggia in modo autonomo, In quanto la sua sede di servizio è a 70 km dalla nostra città, è un medico, a tempo pieno, posso in qualche modo ricorrere? Il dirigente, pur riconoscendo l anomalia della situazione, mi dice che può prendere solo  atto della regolarità della documentazione. Nel caso si formasse una cattedra orario esterna all interno dello stesso comune, mi pare di aver capito che l assegnazione di questa cattedra spetterebbe comunque a lui in quanto ultimo in graduatoria, è corretto?.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

i riferiementi sono l’art. 7/2 punto c e l’art. 18/18 del CCNI 2014.

In base a tali artt. l’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dell’art. 7 dalla graduatoria per l’attribuzione di cattedra orario esterna di nuova istituzione,  si attua soltanto in caso di cattedra orario tra comuni diversi o distretti sub-comunali diversi.

Ciò vuol dire che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nelle scuola,
il Dirigente tiene conto delle precedenze di cui al presente art. 7, comma 2, ma solo se il completamente è con scuola di diverso comune. Altrimenti no.

Permessi legge 104/92: il dipendente richiedente i permessi non deve dimostrare che gli altri familiari sono impossibilitati ad assistere il disabile

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Paola – Buonasera e grazie per il vostro servizio. ho presentato alla scuola la documentazione per assistere mia madre (L104 art 3 comma3) con le relative autocertificazioni di mio padre e mio fratello, impossibilitati ad assisterla in quanto svolgono attività di libero professionisti. Il direttore amministrativo della mia scuola sostiene che la libera professione ha una flessibilità oraria maggiore di un dipendente della scuola e quindi deve svolgere assistenza in maniera prioritaria. Non posso avvalermi pertanto di tale diritto in caso di necessità? Vi ringrazio se vorrete rispondere per un’esigenza impellente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

si precisa che solo per i docenti di ruolo all’interno delle operazioni di mobilità  (ai fini della precedenza o dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto) e per la precedenza della sede per i docenti precari (da indicare nell’apposito modello delle GAE), se il figlio che assiste il genitore disabile non è l’unico convivente con lo stesso familiare deve presentare le relative autocertificazioni degli altri familiari (altro genitore e fratello/sorella) atte a dimostrare che non possano assistere il genitore.

Questo perché lo prevedono un CCNI 2014 per la mobilità, e un D.M. per le graduatorie ad esaurimento.

Ma ai soli fini della fruizione dei 3 giorni al mese non esiste nulla di ciò che è indicato nel quesito.

Bisognerebbe infatti chiedere al DSGA della tua scuola in quale passo della legge 104/92 o delle circolari della Funzione Pubblica è indicato questo obbligo del dipendente di dimostrare che gli altri familiari non possano assistere il disabile.

E’ quindi utile ricordare che la nuova legge 104/92 (legge n. 183/2010 e dal D.Lvo 119/2011) introduce il concetto di “referente unico” che si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti (Ministero del lavoro, interpello del 17 giugno 2011, n. 24).

In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”(Consiglio di Stato – parere n. 5078 del 2008).

Pertanto, né nella legge né nelle circolari esplicative è indicato uno “scorrimento” di parentela oppure la necessità di motivare la ragione per cui gli altri parenti non possano assistere il disabile.

Giova oltresì ricordare che ai fini del diritto di fruire dei permessi sono stati eliminati dalla legge i requisiti e i concetti di convivenza, della continuità e dell’esclusività.

  • Nel parere n. 13/2008 (parere ormai superato nella parte relativa ai requisiti della continuità ed esclusività) il Dipartimento della Funzione Pubblica affermava:

 si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell’agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l’orientamento della Corte di Cassazione, sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: ”Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”.

Tuttavia, a parere dello scrivente l’assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l’unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l’assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto, in linea con l’avviso già espresso dall’INPS (circolare n. 133 del 17 luglio 2000) e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (prot. n. 25/I/0003003 del 28 agosto 2006).”

Aggiungiamo:

La stessa Corte, con la sentenza n.13481 del 20.07.2004, ha poi confermato il proprio precedente orientamento, ulteriormente specificando che:

“essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l’orario di lavoro di chi presta l’assistenza e può fruire  dei permessi, all’assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”.

Il Consiglio di Stato pronunciandosi circa l’applicabilità ad un docente di una scuola pubblica dell’articolo 33 comma 5 della legge 104/92, con sentenza del 19.01.1998, n.394/97 della propria Terza Sezione, aveva affermato che non si può negare il beneficio allorché sussista il presupposto dell’effettiva assistenza continuativa da parte del lavoratore medesimo sulla considerazione che il rapporto possa essere instaurato da altri familiari. Nella stessa sentenza il Consiglio di stato ha evidenziato che il beneficio in questione non è subordinato alla mancanza di altri familiari in grado di assistere il portatore di handicap.

La Circolare INPS n. 90/2007 afferma chiaramente, dopo aver recepito gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati:

  1. che a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;
  2. che la persona con disabilità in situazione di gravità  – ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge.

Ti invito pertanto a far leggere questa risposta alla tua scuola in modo da potergli essere d’aiuto e rassicurarli sul fatto che i permessi possono essere attribuiti anche in assenza delle autocertificazioni degli altri familiari (autodichiarazioni che ti invito a ritirare).

 

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